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Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali – Termini e novita'

Reggio Emilia, 16/12/2025

Circolare 85|2025

 

Mentre sta per scadere il termine di stipula delle polizze catastrofali per le piccole e microimprese, fissato nel prossimo 31 dicembre 2025, in merito a questo adempimento sono da segnalare alcune novità, legate essenzialmente agli obblighi previsti per gli immobili condotti in locazione ed alle sanzioni comminabili nel caso di mancata sottoscrizione delle polizze.

 

1.   Le scadenze.

 

Le scadenze per adempiere all’obbligo di stipula delle assicurazioni contro i rischi catastrofali sono le seguenti:

-      31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;

-      1° ottobre 2025 per le medie imprese;

-      31 marzo 2025 per le grandi imprese, senza sanzioni se l’adempimento è stato eseguito entro 90 giorni da tale data (quindi entro il 29 giugno 2025).  

 

Secondo un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2025, il termine del 31 dicembre 2025 dovrebbe slittare al 31 marzo 2026 per le micro e piccole imprese:

-      che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande;

-      turistico-ricettive.

 

Dovrebbero quindi fruire del rinvio attività quali ristoranti, trattorie, pizzerie, ma anche alberghi, ostelli, B&B organizzati in forma di impresa, affittacamere e case vacanza.

 

Per le micro e piccole imprese operanti in settori diversi da questi, il termine per stipulare la polizza catastrofale resta fissato nel 31 dicembre 2025.

 

1.   Piccola, micro, media o grande impresa – Definizioni.

 

Le scadenze si differenziano in ragione della dimensione delle imprese, distinte in piccole e micro, medie e grandi.

 

Per delimitare tali soglie dimensionali, per le grandi imprese si ricorre alle definizioni di cui alla Direttiva (UE) 2023/2775 che a sua volta modifica la Direttiva UE 2013/34, mentre per le medie, piccole e microimprese si fa riferimento alla Raccomandazione 2003/3617CE.

 

Sulla base di norme, sono considerate micro, piccole, medie le imprese che non superano i limiti numerici legati al numero di occupati e almeno uno degli altri due criteri legati al fatturato ed al totale di bilancio e grandi imprese quelle che superano almeno due dei criteri fra quelli schematizzati:

 

 

Imprese

Totale attivo patrimoniale

(euro)

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (euro)

Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio

Micro

2.000.000

2.000.000

10

Piccole

10.000.000

10.000.000

50

Medie

43.000.000

50.000.000

250

Grandi

25.000.000

50.000.000

250

 

 

2.   Soggetti tenuti all’obbligo di stipula della polizza.

 

L’obbligo di stipula riguarda le imprese (società o imprese individuali) con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero e con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 del Codice Civile, indipendentemente dalla sezione a cui sono iscritte (ordinaria o meno).

 

Restano escluse solo le imprese agricole di cui all’art. 2135 C.C., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

 

3.   Beni da assicurare.

 

I contratti assicurativi devono essere stipulati a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, vale a dire:

-      terreni;

-      fabbricati;

-      impianti e macchinari;

-      attrezzature industriali e commerciali.

 

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione

 

Inoltre, non sono soggetti all’obbligo assicurativo anche i beni immobili in costruzione, in quanto iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5).

 

L’obbligo riguarda non solo i beni di proprietà, ma tutti quelli utilizzati a qualsiasi titolo nell’attività d’impresa, quali i beni utilizzati attraverso contratti di locazione o di leasing.

 

Restano esclusi solo i beni già assistiti da una analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’impresa che utilizza i beni.

 

In questo ambito, va segnalato che il DL. n. 39/2025 ha integrato l’art. 1-bis, comma 2, del DL. n. 155/2024 prevedendo che nel caso in cui l’imprenditore-conduttore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e provveda a comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo che poi eventualmente gli spetti per effetto di un evento catastrofale deve essere corrisposto al proprietario del bene.

 

In questo caso, il proprietario è tenuto ad utilizzare l’indennizzo per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

 

Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

 

All’imprenditore che stipula la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore per il rimborso dei premi che gli sono stati pagati e delle spese del contratto, oltre che per il lucro cessante.

 

Le imprese che non abbiano in proprietà o che non impieghino per la propria attività beni per i quali sorge l’obbligo assicurativo restano escluse dall’obbligo di stipula dell’assicurazione.

 

Mentre le imprese individuali che svolgono la loro attività presso la propria abitazione sono tenute a stipulare una polizza per la porzione di edificio destinata all’attività dell’impresa.

 

Infine, restano esclusi dall’obbligo di copertura assicurativa i veicoli iscritti al PRA, quindi nella sostanza tutti gli automezzi, e le merci.

 

4.   L’obbligo assicurativo.

 

Le polizze devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale.

 

Queste le tipologie di danni da assicurare:

-      sismi;

-      alluvioni;

-      frane;

-      inondazioni e esondazioni.

 

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e in caso non venga stipulata viene previsto che se ne debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

In altri termini, per le imprese inadempienti potrebbe scattare una sanzione “indiretta” data dall’impossibilità di accedere ad   agevolazioni o contributi pubblici.

 

Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischierebbero di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.

Sul punto, va segnalato che il D.Lgs. n. 184/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, oltre a rimarcare che l’accesso alle agevolazioni è sempre precluso nel caso in cui non vengano stipulate le polizze in commento, precisa che l’esclusione non opera nel caso di:

-      incentivi contributivi;

-      incentivi fiscali che non prevedono attività istruttorie valutative;

-      incentivi fiscali sulle accise.

 

È inoltre da segnalare che con decreto del 18 giugno 2025 il MIMIT ha individuato gli incentivi di sua competenza legati agli obblighi di stipula delle polizze catastrofali. Fra questi si segnalano:

-      il “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

-      il “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;

-      il “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;

-      il “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.

 

Infine, si ricorda che l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

                     SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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