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Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese – Scadenza 31 marzo 2025.

Aggiornamento: 12 mar

Reggio Emilia, 10/03/2025

circolare 16|2025



La legge di bilancio 2024 ha istituito l’obbligo, per le imprese, di stipulare polizze assicurative a protezione dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

 

Anche in considerazione degli episodi meteorologici che si sono verificati negli ultimi anni, scopo del nuovo obbligo è quello di assicurare un risarcimento alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali che possano generare danni alla popolazione, alle imprese e alle infrastrutture.

 

Il rischio degli eventi e dei costi che ne possono conseguire viene posto in parte a carico dello Stato (che assume il ruolo di coassicuratore), e in parte a carico dei privati.

 

Le modalità attuative del nuovo obbligo sono stabilite dal Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 e il termine per stipulare le nuove polizze è fissato nel prossimo 31 marzo 2025.

 

1.   Soggetti tenuti al nuovo obbligo.

 

L’obbligo di stipula riguarda le imprese (società o imprese individuali) con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero e con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 del Codice Civile.

Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

 

Inoltre, sono escluse dall’obbligo le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

 

2.   Beni da assicurare.

 

Entro il 31 marzo 2025, devono essere stipulati contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, vale a dire:

  • terreni;

  • fabbricati;

  • impianti e macchinari;

  • attrezzature industriali e commerciali.

 

Dovrebbero quindi restare esclusi i veicoli e le merci.

 

L’obbligo riguarda non solo i beni di proprietà, ma tutti quelli utilizzati a qualsiasi titolo nell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da una copertura assicurativa analoga, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che utilizza i beni.

 

L’obbligo dovrebbe quindi riguardare anche i beni utilizzati attraverso contratti di locazione o di leasing.

 

3.   L’obbligo assicurativo.

 

Le polizze devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale.

 

Queste le tipologie di danni da assicurare:

  • sismi;

  • alluvioni;

  • frane;

  • inondazioni e esondazioni.

 

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e in caso non venga stipulata viene previsto che se ne deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Quanto agli obblighi delle compagnie assicurative, queste saranno tenute ad applicare:

  • un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;

  • premi proporzionali al rischio.

 

È da segnalare che le imprese di assicurazione sono obbligate a stipulare tali contratti e, qualora rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, sono soggette a particolari sanzioni.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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