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Nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0” Terza parte. 


Continuiamo e terminiamo qui la trattazione sulle novità introdotte dal decreto DL. n. 19/2024, il cosiddetto “Decreto PNRR 2024”, dedicato al sostegno dei processi di transizione digitale ed energetica delle imprese, introducendo il nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”.  Restiamo sempre in attesa dei decreti attuativi previsti a cura del Ministro delle imprese e del Made in Italy. 

 

Questa è la terza e ultima delle puntate in cui abbiamo articolato la trattazione. Una volta che saranno disponibili i decreti attuativi, ad essi dedicheremo nuovi specifici interventi e aggiornamenti. Per la prima e la seconda parte della trattazione vi invitiamo a consultare le puntate precedenti, disponibili su tutti i nostri social media e sul sito www.scastudio.com.  

 

  1. Adempimenti. 

 

Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare in via telematica al GSE, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal gestore: 

  • certificazioni ex ante (con il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibili attraverso gli investimenti) ed ex post (effettiva realizzazione degli investimenti) redatte da un valutatore indipendente. Il decreto attuativo Mimit individuerà i requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni; 

  • una comunicazione contenente la descrizione del progetto di investimento ed il suo costo. 

 

Una volta verificata la completezza della documentazione, il GSE deve trasmettere quotidianamente al Mimit l’elenco delle imprese che hanno chiesto validamente di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato. In tal modo, il GSE si assicura che l’importo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto per l’anno 2024. 

 

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa beneficiaria deve inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni, il GSE determina l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. 

 

Occorre anche un passaggio ulteriore: l’impresa deve comunicare il completamento dell’intervento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti.  

 

Infine, il GSE dovrà trasmettere all’Agenzia delle entrate con modalità telematiche l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna utilizzabile in compensazione. 

 

  1. Utilizzo del credito di imposta. 

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie, entro la data del 31 dicembre 2025

 

Il modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

 

L’ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 può essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. 

 

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale

 

Questo credito non è soggetto ai limiti di compensabilità: 

  • dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (250.000 euro annui); 

  • generale di compensabilità pari a 2 milioni di euro; 

  • pari a 1.500 euro, per i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. 

 

Dal punto di vista del calcolo delle imposte sui redditi, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ed alla base imponibile IRAP. Inoltre, non rileva ai fini del pro-rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali. 

 

Il credito d’imposta non è cumulabile: 

  • con il bonus investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’art. 1, comma 1051, della Legge n. 178/2020  

  • e con il tax credit ZES unica per le zone del Mezzogiorno. 

 

Mentre è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenendo conto anche dell’impatto fiscale (non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES o IRAP) non implichi il superamento del costo sostenuto.  

 

Inoltre, i progetti di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che tali sostegni non coprano lo stesso costo. 

 

  1. Norma antiabuso. 

 

Ai fini della nuova agevolazione, viene richiesto un periodo di possesso dei beni agevolati di almeno cinque anni. 

 

Più in particolare, il credito d’imposta viene meno, in tutto o in parte, nei casi in cui entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati siano: 

  • ceduti a terzi; 

  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; 

  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto; 

  • oggetto di mancato riscatto, ove siano acquisiti in leasing. 

 

In questi casi il credito d’imposta deve essere ridotto escludendo il costo dei beni per i quali l’agevolazione è venuta meno. Ove poi il credito d’imposta corrispondente all’importo recuperato sia già stato utilizzato in compensazione, deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui l’agevolazione è venuta meno, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 

 

Il meccanismo di recupero del credito non opera nel caso in cui nello stesso periodo di imposta il bene originario sia sostituito con un altro avente caratteristiche tecniche analoghe o superiori. 

 

  1. Obblighi documentali e di certificazione da parte di un revisore. 

 

Coloro che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. 

 

A questo fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere un espresso riferimento alle disposizioni agevolative di cui all’art. 38 del DL. n. 19/2024

 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve predisporre una certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. 

 

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione legale e le spese sostenute per questo obbligo possono aumentare il credito d’imposta per un importo fino a 5.000 euro, fermi restando i limiti generali previsti. 

 

I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e delle condizioni previste per la fruizione del beneficio sono demandati al GSE. 

 

Inoltre, il Mimit deve sviluppare, implementare e gestire una piattaforma informatica finalizzata all’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento dell’agevolazione, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse. 

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.





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