Cominciamo la trattazione sulle novità introdotte dal decreto DL. n. 19/2024, il cosiddetto “Decreto PNRR 2024”, che introduce una serie di interventi finalizzati a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese. La norma introduce le linee guida per il nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”, destinato ad agevolare i progetti di investimento finalizzati a ridurre i consumi energetici e a produrre energia da fonti rinnovabili. Per conoscerne i dettagli operativi, occorrerà attendere l’emanazione di un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy.
La trattazione di questo primo decreto si articola in tre puntate e quindi verrà completata nei prossimi due interventi. Una volta che saranno disponibili i decreti attuativi, ad essi dedicheremo nuovi specifici interventi e aggiornamenti.
Beneficiari.
Il nuovo credito d’imposta spetta:
a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato;
alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
Al contrario, restano escluse:
le imprese sottoposte a procedure concorsuali quali liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale;
le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per responsabilità amministrative da reato ex D.Lgs. n. 231/2001.
In ogni caso, le imprese ammesse al beneficio vi accedono unicamente a condizione che:
rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
e adempiano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti agevolati.
Sono agevolati i nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio italiano nell’ambito di progetti di innovazione cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Più in particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni finalizzati alla riduzione dei consumi energetici:
materiali e immateriali
nuovi
strumentali all’esercizio di impresa
di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016;
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
a condizione che, tramite tali investimenti, si consegua complessivamente:
una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%
o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati all’investimento non inferiore al 5%.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B, se specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Inoltre, nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni sopra indicate, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Restano esclusi gli impianti che producono energia da biomasse, e, con riguardo all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili solo gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL. n. 181/2023.
Si tratta in particolare dei moduli fotovoltaici prodotti in Stati membri dell’Unione europea:
con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
con celle, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
con moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
L’ENEA deve formare e tenere un registro in cui iscrivere, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a tali requisiti di carattere territoriale e qualitativo.
Nelle more della formazione di tale registro, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un’apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12
Ai fini del calcolo del credito d’imposta, il costo degli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) è maggiorato, rispettivamente, del 120 e del 140%.
Investimenti esclusi.
Non sono agevolabili gli investimenti destinati:
ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.
Sono esclusi anche gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il seguito alla prossima puntata!
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