Continuiamo la trattazione sulle novità introdotte dal decreto DL. n. 19/2024, il cosiddetto “Decreto PNRR 2024”, dedicato al sostegno dei processi di transizione digitale ed energetica delle imprese, introducendo il nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”. Restiamo sempre in attesa dei decreti attuativi previsti a cura del Ministro delle imprese e del Made in Italy.
Questa è la seconda delle tre puntate in cui abbiamo articolato la trattazione, che verrà completata nel prossimo intervento. Poi, una volta che saranno disponibili i decreti attuativi, ad essi dedicheremo nuovi specifici interventi e aggiornamenti. Per la prima parte della trattazione vi invitiamo a consultare la prima puntata, disponibile su tutti i nostri social media e sul sito www.scastudio.com.
Formazione del personale.
Sono agevolate anche le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, par. 3, del regolamento UE n. 651/2014 finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Si tratta delle seguenti tipologie di spese:
spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti-lavoratori con disabilità;
i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Tali spese sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti in beni agevolabili, fino ad un massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni. Tali soggetti dovranno essere individuati con il decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy di prossima emanazione.
Il credito d’imposta – Come si calcola.
Il beneficio è calcolato in misura variabile in ragione del valore dell’investimento e della percentuale di riduzione dei consumi energetici. Schematizzando, può essere così riassunto:
Percentuale riduzione consumi energetici della struttura produttiva | Da 3 a 6%
| Da 6 a 10% | Oltre 10% |
Percentuale riduzione consumi energetico dei processi interessati dall’investimento | Da 5 a 10% | Da 10 a 15% | Oltre 15% |
Quota di investimento |
| ||
Fino a 2,5 milioni di euro | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 milioni | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Nel caso di investimenti in beni di cui all’allegato B della Legge n. 232/2016 utilizzati tramite soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si considera anche il costo per servizi imputabili per competenza.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riguardo ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato con i criteri che saranno definiti dal decreto attuativo del Ministro delle imprese e del Made in Italy.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione (si veda oltre) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermi restando i limiti massimi di agevolazione riassunti nella tabella.
Si sottolinea che l’accesso al bonus non è automatico, ma viene riconosciuto nel limite delle risorse stanziate.
Il seguito alla prossima puntata!
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