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Nuove regole di compensazione dei crediti nel Mod. F24.



Newsletter 1/2020.



Fonti: D.L. 124/2019 (“decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) conv. Nella L. 19.12.2019 n. 157 Ris. Ag. E. 31.12.2019 n. 110/E

1) Utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso: • alle imposte sui redditi e relative addizionali; • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi; • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione: • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono, oppure dell’istanza  da cui emerge il credito; • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA. Si precisa che la norma in commento non si applica ai crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta.


Decorrenza La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Crediti 2018 Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono fino al termine di presentazione della dichiarazione del 2019 (mod. REDDITI / IRAP 2020). Nel momento infatti in cui i residui crediti confluiscono in tale dichiarazione, essi si “rigenerano” divenendo crediti 2019, con conseguente assoggettamento alla limitazione.

In sintesi:


La RM 110/E ha precisato che ai fini della nuova norma “sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel mod. F24”. Pertanto, la limitazione in esame non opera per la compensazione c.d. “verticale” / “interna”, ossia tra crediti e debiti riferiti alla medesima imposta, relativi a periodo successivi a quello di maturazione dei crediti stessi. Resta fermo che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti tributari per un importo superiore a € 5.000 annui richiede la presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità (salvo per i soggetti ISA con punteggio almeno pari a “8”, per i quali l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti tributari di importo non superiore a € 20.000)

Si produce la Tabella allegata alla Risoluzione n. 110/E



in cui sono riportati i codici tributo utilizzabili nel mod. F24, evidenziando quelli riferiti a crediti per i quali sussiste l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e quelli per i quali il mod. F24 va presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia.

2) Presentazione dei modelli: estensione dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici Per effetto dell’art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni: • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP; • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi. Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA. Si precisa inoltre che: • L’obbligo in esame sussiste indipendentemente dall’importo utilizzato in compensazione. • Rimane confermato che l’utilizzo dei servizi telematici non risulta obbligatorio in presenza di una compensazione “verticale” (interna)

Decorrenza La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

In sintesi:




3) Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei Mod. F24 e sanzioni L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo. Qualora a seguito di tale attività di controllo i crediti indicati nel mod. F24 risultino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, il nuovo comma 49-quater del citato art. 37, introdotto dal DL n. 124/2019, prevede che: • l’Agenzia comunichi entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso il mod. F24; sia applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari a: 5% dell’importo, per importi di credito indebitamente compensati fino a € 5.000; – € 250 per importi di credito indebitamente compensati superiori a € 5.000; per ciascuna delega non eseguita. Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97. Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24. Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio, attraverso i Professionisti di riferimento, è a disposizione per approfondire le tematiche oggetto della circolare.







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