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Nuova riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni al 30 novembre 2024

Entro il prossimo 30 novembre, è ancora possibile rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’aliquota dell’imposta sostitutiva resta fissata al 16%.

 

Beni rivalutabili.

 

È possibile affrancare in tutto o in parte le plusvalenze che sorgono per effetto della cessione di terreni e partecipazioni da parte di:

  • persone fisiche:

  • società semplici;

  • enti non commerciali;

  • soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

 

Più in particolare, possono essere rivalutati:

  • sia terreni agricoli che terreni edificabili;

  • sia partecipazioni quotate (negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) che partecipazioni non quotate.

 

L’agevolazione.

 

Ai fini dell’agevolazione, i terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

 

L’agevolazione consiste nella possibilità di calcolare le plus/minusvalenze previste in caso di cessione di terreni e di partecipazioni considerando, anziché il costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1° gennaio 2024 determinato:

  • per i terreni, sulla base di una perizia di stima, redatta da parte di un professionista quale un ingegnere un architetto o un geometra;

  • per le partecipazioni:

    • quotate, sulla base del valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023;

    • non quotate, sulla base del valore al 1° gennaio 2024 della frazione di patrimonio netto della società posseduta, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un dottore commercialista, un ragioniere o un revisore contabile.


Si sottolinea che, nel caso venga rivalutato il costo fiscale di partecipazioni (quotate o non quotate), considerare il valore di perizia anziché il costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi.

 

Pertanto, in caso di cessione di partecipazioni rivalutate in cui il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza che ne consegue non può assumere rilevanza fiscale.

 

Calcolo di convenienza.

 

Ora che l’aliquota di affrancamento del 16% è molto più alta di quella prevista in passato, occorre valutare attentamente la convenienza all’effettuazione della rivalutazione.

 

Infatti, mentre l’imposta sostitutiva viene calcolata sull’intero valore di perizia (ad eccezione del caso delle partecipazioni quotate, in cui si adotta un valore normale), la tassazione ordinaria (26% nel caso di cessione di partecipazioni) viene calcolata solo sulla plusvalenza.

 

Quindi, nel caso si intendano affrancare partecipazioni, il calcolo di convenienza deve essere eseguito sulla base della seguente formula:

 

16% X (valore normale o di perizia) < 26% X plusvalenza.

 

In sintesi, quindi, la rivalutazione e il pagamento dell’imposta sostitutiva risultano convenienti quando la plusvalenza supera il 61,54% del valore normale o di perizia. 

 

Adempimenti.

 

L’effettuazione della rivalutazione impone che, entro la data del 30 novembre 2024:

  • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

  • il soggetto interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero ammontare, o, in caso di rateazione, la prima rata.

 

Infatti, è possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva, anziché in una sola soluzione, in tre rate annuali di pari importo che scadono, rispettivamente:

  • il 30 novembre 2024;

  • il 30 novembre 2025

  • il 30 novembre 2026.

 

In caso di pagamento frazionato, le rate devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30 novembre 2024.

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito con il codice tributo:

  • 8055, in caso di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non quotate;

  • 8056, in caso di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola;

  • 8057, in caso di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni quotate.

 

Gli interessi vanno versati contestualmente alle rate cui si riferiscono.

 

Al momento della compilazione del modello F24, nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, nella forma “AAAA”, quindi “2024”. In caso di pagamento rateale, occorre indicare “2024” sia per la prima rata che per le successive.




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