Da tempo le attenzioni di tutti sono (comprensibilmente) rivolte alle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza sanitaria. Tale sovraesposizione rischia di distogliere l’attenzione dalle altre norme e prescrizioni che tuttavia meritano attenzione. Con la presente si intende rammentare la disciplina dei pagamenti per contanti.
Il DL 26.10.2019 n. 124 (cd. “Decreto fiscale 2020”), convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019 n. 157, ha stabilito nuovi vincoli nell’utilizzo del contante per pagamenti e transazioni tra soggetti.
Al momento, il limite stabilito per dette operazioni (come riportato dall’art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007) è di Euro 2.999,99 (ovvero Euro 3.000 non raggiungibili).
L’ART. 18 COMMA 1, LETT. a) del provvedimento prevede che:
a decorrere dal 1° luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021, il limite stabilito per le operazioni in contanti sia di Euro 1.999,99 (ovvero Euro 2.000 non raggiungibili);
a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sia ridotto ad Euro 999,99 (ovvero Euro 1.000 non raggiungibili).
In casi di trasgressione, l’ART. 18 COMMA 1, LETT. b) prevede che:
a decorrere dal 1° luglio 2020, sia applicata una sanzione minima di Euro 2.000;
a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia applicata una sanzione minima di Euro 1.000.
Tali limitazioni riguardano tutte le operazioni (pagamenti, transazioni, trasferimento di denaro o titoli al portatore) realizzate tra soggetti diversi, ovvero tra “soggetti di diritto distinti”. Di conseguenza, non potranno avvenire transazioni in contanti superiori alla soglia tra:
persona fisica e persona fisica (ad esempio: tra imprenditore e professionista);
persona fisica e persona giuridica (ad esempio: tra una società ed i propri soci per conferimenti, finanziamenti e distribuzione/prelevamento di utili);
persona giuridica e persona giuridica (ad esempio: tra società controllata e società controllante).
Ciò non rileva, al contrario, per operazioni disposte dall’imprenditore individuale nei confronti della propria attività (prelievo di utili o conferimento in denaro contante sopra la soglia).
Rimane comunque possibile, non ravvisando violazione:
effettuare una pluralità di transazioni in contanti sostanzialmente autonome, distinte e differenziate, che solo nel loro complesso superano la soglia disposta per legge;
prelevare o depositare in banca somme superiori alla soglia (salvo ricordare che tali operazioni vengono tracciate e valutati dai sistemi informativi delle banche ai fini delle segnalazioni antiriciclaggio);
operare un pagamento rateale in contanti, dilazionato nel tempo, di una somma complessiva anche superiore alla soglia nel rispetto di un accordo contrattuale formalizzato (deve esistere il contratto che prevede tale pianificazione ed è assolutamente prudente che abbia data certa, per esempio concluso a mezzo scambio di pec);
effettuare un pagamento immediato in contanti non superiore alla soglia e contestualmente pagare la differenza per mezzo di uno strumento tracciabile (assegno, bonifico, bancomat, carta).
Resta vietato il trasferimento di somme inferiori alla soglia quando è effettuato con più pagamenti che sono artificiosamente frazionati. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell’operazione (ad ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante).
Permane l’obbligo in capo ai destinatari degli obblighi di antiriciclaggio (tra cui i professionisti) di vigilare su tali operazioni ed eventualmente di notificare all’autorità finanziaria l’avvenuto illecito. Rimane altresì invariata la sanzione minima di Euro 3.000 (così come riportata dall’art. 51 del DL 26.10.2007 n. 124) da applicarsi nei confronti dei soggetti che ometteranno di comunicare eventuali infrazioni.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
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