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Misure di prevenzione dal contagio da Covid19 - DPCM 24.10.2020

Grazie alla collaborazione di Labour Consulting s.r.l.t.p., specialisti nella consulenza del lavoro e nella trattazione di tematiche giuslavoristiche, con il quale collaboriamo proficuamente da ormai diversi anni, proponiamo la presente circolare che intende approfondire le ulteriori limitazioni alle attività economiche ed allo svolgimento della vita in ambito sociale contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020, e che saranno in vigore sino al 24 novembre 2020.

1. Mascherine e spostamenti (novità)

L'articolo 1 del dpcm stabilisce che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".

Novità: E’ fortemente raccomandato di limitare gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (questo periodo risulta piuttosto interpretabile allargando la possibilità di spostarsi anche solo per svolgere un’attività sportiva all’aria aperta – vedi infra).

2. Lavoro (misura confermata con ulteriori raccomandazioni sul lavoro in Smart Working)

Il governo "raccomanda" che le attività professionali (ci si chiede se questa prescrizione non valga per le altre attività.) "siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza" e che siano "incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva".

Vengono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro".

Vengono sospesi congressi, meeting e riunioni di lavoro in presenza.

Le attività commerciali e di vendita al dettaglio rimangono aperte con la stretta applicazione dei protocolli di sicurezza e per il tempo strettamente necessario ad effettuare l’acquisto (al momento la previsione di chiusura dei centri commerciali di sabato e domenica non ha trovato conferma, salva diversa indicazione delle regioni).

3. Stadi e palazzetti (novità)

Per le competizioni sportive consentite non è prevista la presenza di pubblico.

4. Cinema e concerti (novità)

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

5. Feste e ritrovi (confermato) – sale bingo e sale giochi (novità)

Rimangono chiuse sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, anche legate a cerimonie civili e religiose ed è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

6. Attività dei parchi tematici e di divertimento (novità)

Sono sospese ma è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

7. Ristoranti, bar, pasticcerie. “Movida” e assembramenti. Novità.

Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono ulteriormente limitati. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 05.00 alle 18.00 (con servizio solo al tavolo). Consentita, sino alle 24.00 la "ristorazione con consegna a domicilio" e "d'asporto" ma "con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze", sempre per evitare assembramenti.

Al tavolo al massimo in quattro persone (se conviventi anche in numero maggiore) e numero di accessi al ristorante contingentato e esposto all’accesso.

Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

Le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale in quanto garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Chiusure di zone a rischio. I sindaci possono disporre la chiusura delle zone a rischio assembramento dopo le ore 21 (vie o piazze nei centri urbani), fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

8. Didattica a distanza (novità)

Le scuole superiori adotteranno una didattica a distanza (DAD) pari al 75% delle attività e dunque solo il 25% degli studenti sarà in presenza (uniformando le ordinanze regionali). Inoltre, è possibile modulare "ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9".

Confermata le modalità in presenza per le scuole dell’infanzia e primaria e secondaria di primo grado.

9. Gite scolastiche (confermato)

"Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio". Non disciplinata e/o riattivata la ripresa della didattica a distanza per gli studenti delle scuole.

10. Sport (novità)

Saranno vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Solo le società professionistiche a livello nazionale o regionale (sia agonisti che dilettanti) potranno praticare sport di contatto nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono sospesi agli allenamenti di squadra, le partite e le "partitelle" amatoriali mentre rimane possibile allenarsi sia individualmente che in squadra all’aperto ma evitando il contatto con gli altri compagni.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, solo all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

11. Viaggi all’estero (confermato)

Le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state prorogate fino al 15 ottobre 2020 e con il DPCM 13.10.2020 ulteriormente prorogate di un mese.

Il DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha ulteriormente precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.

Il 7 ottobre, oltre alla proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, è stata approvata anche una nuova Ordinanza del Ministro della Salute, che prevede alcune variazioni rispetto all’elenco dei Paesi al rientro dei quali vige l’obbligo del test molecolare o antigenico.

Per ulteriori info:

Di seguito si forniscono chiarimenti in merito al trattamento di malattia dei casi di quarantena, anche a seguito del Messaggio Inps n. 3871 del 23.10.2020

Come già chiarito dall’INPS la quarantena da Covid-19 è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. La tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, purché il lavoratore produca idonea certificazione sanitaria e certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

Una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita. In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera.

Infine, si ricorda che la malattia conclamata da COVID-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.

Di seguito infine alcune definizioni e indicazioni fornite dal Ministero della Salute in data 12.10.2020 per la gestione dei casi di contatto stretto con persona positiva al Covid19:

  • L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione;

  • La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi;

  • Casi positivi Asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);

  • Casi positivi Sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);

  • Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato);

  • Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

  1. eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;

  2. prevedere accessi al test differenziati per i bambini;

  3. non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità

  4. promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


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