Facendo seguito alla circolare inviata il 01 Settembre, comunichiamo che l’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 11 settembre il provvedimento inerente alla determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 DL 34/2020), il quale, si rammenta, poteva essere richiesto mediante apposita domanda, da inviare in via telematica entro il 7 settembre u.s..
La percentuale da applicare all’ammontare del credito richiesto è stata poi successivamente ricalcolata dalla stessa Agenzia al 15,6423 per cento tenuto conto delle comunicazioni pervenute. Tale misura deriva dal rapporto tra l’apposito fondo stanziato nel DL 34/2020 (pari a 200.000.000 euro) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta prenotati (pari a 1.278.578.142 euro)
L’importo spettante deve essere troncato all’unità di euro, e può essere utilizzato in compensazione (in relazione alle spese già sostenute), utilizzando l’apposito codice tributo 6917 (“Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”), da esporre nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” (o nella sezione "Debiti" nel caso di riversamento per l’utilizzo in eccesso); nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
Per ulteriori approfondimenti inerenti alle modalità di utilizzo del credito, si rimanda alla precedente circolare inviata dallo Studio.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
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