Legge di bilancio 2026 – Limite del divieto di compensazione per iscrizioni a ruolo a 50.000 euro.
- lo Staff

- 23 mar
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Reggio Emilia, 23/03/2026
Circolare 22|2026
In linea generale, coloro che hanno debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione non possono compensare crediti d’imposta in F24.
Fino allo scorso anno, il divieto era previsto per coloro che avessero debiti superiori a 100.000 euro. La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) abbatte tale limite a 50.000 euro.
1. Debiti di imposta che concorrono al limite di 50.000 euro.
In base all’art. 37, comma 49-quinquies, del DL. n. 223/2006, il divieto di compensazione dei crediti d’imposta riguarda tutti coloro che abbiano debiti iscritti a ruolo per un importo che a decorrere dal 2026 deve superare non più il vecchio limite di 100.000 euro ma il nuovo limite di 50.000 euro.
Al fine di valutare il raggiungimento o meno di tale soglia, occorre considerare:
- le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- le iscrizioni a ruolo o i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione per atti emessi da parte dell’Agenzia delle entrate, compresi quelli per il recupero di crediti d’imposta.
Esemplificando, vi rientrano le iscrizioni a ruolo per:
- imposte dirette, IVA, imposta di registro ed altre imposte indirette rimaste impagate; sono quindi esclusi debiti nei confronti di INPS e di INAIL;
- somme recuperate a fronte dell’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti;
- le somme addebitate in via accessoria a queste, come sanzioni ed interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).
Tali importi concorrono al raggiungimento della soglia che impedisce la compensazione a condizione che:
- sia scaduto il pagamento del debito;
- non siano stati ottenuti provvedimenti di sospensione della riscossione;
- non siano stati ottenuti piani di rateazione dei debiti.
Più in particolare, i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione per i quali sia stata concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 50.000 euro quando le rate scadute siano state regolarmente pagate, o quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non abbia causato la decadenza dal piano di rateazione.
In ogni caso, resta possibile compensare crediti per contributi previdenziali e premi assistenziali, anche in presenza di carichi a ruolo superiori a 50.000 euro.
2. La gestione del limite di compensazione.
Come chiarito dalla circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, il limite di compensazione è un limite assoluto e quindi, anche nel caso in cui si abbiano crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non si può effettuare alcuna compensazione se prima non si provvede al pagamento del debito scaduto.
È quindi possibile procedere alla compensazione solo se si estinguono i debiti almeno in misura sufficiente a scendere sotto la soglia di 50.000 euro.
Inoltre, è consentito pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori utilizzando crediti relativi alle stesse imposte, utilizzando il modello F24-Accise (codice tributo RUOL).
Nella sostanza, la rimozione dei debiti o la riduzione al di sotto del limite di 50.000 euro può essere raggiunta anche attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti riguardanti le imposte erariali.
3. Il coordinamento con il divieto di compensazione per debiti superiori a 1.500 euro.
Il divieto in esame deve essere coordinato con il divieto di compensazione dei crediti di imposta erariali fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui all’art. 31 del DL. n. 78/2010.
Tale norma prevede che l’iscrizione a ruolo per debiti erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti).
Al contrario, l’iscrizione a ruolo di debiti superiori a 50.000 euro inibisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura (erariale o agevolativa), tranne di quelli di carattere previdenziale o assistenziale.
Ove l’ammontare dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione superi 1.500 euro, ma non 50.000 euro, trova applicazione la regola di non compensabilità prevista per debiti superiori a 1.500 euro, mentre nel caso in cui tale ammontare superi 50.000 euro, operano le sole regole di non compensabilità per debiti superiori a 50.000 euro.
4. Divieto di compensazione e rottamazione-quinquies.
Una volta presentata la domanda di rottamazione, vengono meno entrambi i divieti di compensazione.
5. Decorrenza.
In mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che il nuovo limite operi per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026).
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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