Legge di bilancio 2026 – Limite del divieto di compensazione per iscrizioni a ruolo a 50.000 euro.
- lo Staff
- 23 mar
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Reggio Emilia, 23/03/2026
Circolare 22|2026
In linea generale, coloro che hanno debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione non possono compensare crediti d’imposta in F24.
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Fino allo scorso anno, il divieto era previsto per coloro che avessero debiti superiori a 100.000 euro. La Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) abbatte tale limite a 50.000 euro.
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1.  Debiti di imposta che concorrono al limite di 50.000 euro.
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In base all’art. 37, comma 49-quinquies, del DL. n. 223/2006, il divieto di compensazione dei crediti d’imposta riguarda tutti coloro che abbiano debiti iscritti a ruolo per un importo che a decorrere dal 2026 deve superare non più il vecchio limite di 100.000 euro ma il nuovo limite di 50.000 euro.
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Al fine di valutare il raggiungimento o meno di tale soglia, occorre considerare:
-Â Â Â Â Â le iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
-     le iscrizioni a ruolo o i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione per atti emessi da parte dell’Agenzia delle entrate, compresi quelli per il recupero di crediti d’imposta.
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Esemplificando, vi rientrano le iscrizioni a ruolo per:
-Â Â Â Â Â imposte dirette, IVA, imposta di registro ed altre imposte indirette rimaste impagate; sono quindi esclusi debiti nei confronti di INPS e di INAIL;
-     somme recuperate a fronte dell’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti;
-Â Â Â Â Â le somme addebitate in via accessoria a queste, come sanzioni ed interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).
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Tali importi concorrono al raggiungimento della soglia che impedisce la compensazione a condizione che:
-Â Â Â Â Â sia scaduto il pagamento del debito;
-Â Â Â Â Â non siano stati ottenuti provvedimenti di sospensione della riscossione;
-Â Â Â Â Â non siano stati ottenuti piani di rateazione dei debiti.
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Più in particolare, i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione per i quali sia stata concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 50.000 euro quando le rate scadute siano state regolarmente pagate, o quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non abbia causato la decadenza dal piano di rateazione.
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In ogni caso, resta possibile compensare crediti per contributi previdenziali e premi assistenziali, anche in presenza di carichi a ruolo superiori a 50.000 euro.
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2.  La gestione del limite di compensazione.
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Come chiarito dalla circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, il limite di compensazione è un limite assoluto e quindi, anche nel caso in cui si abbiano crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non si può effettuare alcuna compensazione se prima non si provvede al pagamento del debito scaduto.
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È quindi possibile procedere alla compensazione solo se si estinguono i debiti almeno in misura sufficiente a scendere sotto la soglia di 50.000 euro.
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Inoltre, è consentito pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori utilizzando crediti relativi alle stesse imposte, utilizzando il modello F24-Accise (codice tributo RUOL).
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Nella sostanza, la rimozione dei debiti o la riduzione al di sotto del limite di 50.000 euro può essere raggiunta anche attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti riguardanti le imposte erariali.
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3.     Il coordinamento con il divieto di compensazione per debiti superiori a 1.500 euro.
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Il divieto in esame deve essere coordinato con il divieto di compensazione dei crediti di imposta erariali fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui all’art. 31 del DL. n. 78/2010.
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Tale norma prevede che l’iscrizione a ruolo per debiti erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti).
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Al contrario, l’iscrizione a ruolo di debiti superiori a 50.000 euro inibisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura (erariale o agevolativa), tranne di quelli di carattere previdenziale o assistenziale.
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Ove l’ammontare dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione superi 1.500 euro, ma non 50.000 euro, trova applicazione la regola di non compensabilità prevista per debiti superiori a 1.500 euro, mentre nel caso in cui tale ammontare superi 50.000 euro, operano le sole regole di non compensabilità per debiti superiori a 50.000 euro.
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4.  Divieto di compensazione e rottamazione-quinquies.
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Una volta presentata la domanda di rottamazione, vengono meno entrambi i divieti di compensazione.
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5.  Decorrenza.
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In mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che il nuovo limite operi per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026).
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A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
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SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
