E-bike (biciclette a pedalata assistita) – Aspetti fiscali del loro acquisto in ambito aziendale
- lo Staff

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Reggio Emilia, 25/05/2026
Circolare 36|2026
Si diffonde sempre di più l’utilizzo delle e-bike, biciclette a pedalata assistita: di seguito un’analisi del loro trattamento fiscale quando vengono acquistate in ambito aziendale.
1. E-bike e Codice della strada.
In linea generale, secondo il Codice della strada (art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 285/92), le e-bike, biciclette a pedalata assistita sono annoverate fra i velocipedi (termine tecnico usato per indicare primariamente le biciclette) a condizione che:
- siano dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW (o di 0,5 kW se adibite al trasporto di merci);
- la loro alimentazione sia progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 chilometri orari o prima se il ciclista smette di pedalare.
I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.
Nella sostanza, le e-bike che presentino tali caratteristiche, non possono essere qualificate come veicoli a motore.
2. Deducibilità dal reddito d’impresa.
L’art. 164 del TUIR prevede particolari regole di deducibilità delle spese relative all’acquisto o all’utilizzo dei mezzi di trasporto a motore, principalmente sulla base del fatto che si tratti di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività propria dell’impresa o meno.
Come chiarito dal ultimo con la risposta ad interpello n. 41/2026, tali regole sono applicabili solo ai mezzi di trasporto a motore espressamente richiamati dall’art. 164: si tratta di autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) ed m) dell’art. 54, comma 1 del Codice della strada, oltre che di ciclomotori e motocicli.
Per i mezzi di trasporto non espressamente richiamati da tale articolo, la deducibilità dei costi è ammessa nel rispetto del generale principio di inerenza di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR e quindi in ragione del loro utilizzo nell’ambito dell’attività svolta da parte dell’impresa.
Poichè le e-bike con le caratteritiche per essere considerate velocipedi non possono essere qualificate come veicoli stradali a motore, i relativi costi non soffrono i limiti di deducibilità di cui all’art. 164 del TUIR, ma devono essere dedotti in proporzione all’utilizzo che se ne faccia ai fini aziendali.
In via prudenziale, considerando che nella gran maggioranza dei casi questi veicoli vengono utilizzati anche per fini extraziendali, appare ragionevole considerarli come beni ad uso promiscuo, come tali deducibili in misura pari al 50%.
Al contrario, nel caso le e-bike siano destinate ad un uso esclusivamente aziendale (cioè utilizzate ad esempio per spostamenti all’interno degli stabilimenti aziendali o per spostamenti all’esterno dell’azienda per finalità lavorative di cui sia possibile fornire prova documentale), in linea di principio il loro costo è interamente deducibile.
Resta comunque sempre fermo il generale principio di inerenza di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR.
3. Aspetti IVA.
In linea generale, l’art. 19bis1 del DPR. n. 633/72 prevede la detraibilità al 40% dell’IVA assolta sull’acquisto, anche in leasing, di veicoli stradali a motore e delle relative prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione, impiego, acquisto carburante e transito stradale.
Nella sostanza, la norme IVA presumono un utilizzo promiscuo di tali veicoli e quindi limitano la detraibilità dell’IVA assolta sulle relative fatture.
Ai fini IVA, sono considerati “veicoli stradali a motore” tutti i “veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto” (art. 19bis1, comma 1, lett. c) del DPR. n. 633/72).
A parere della circolare n. 55/E del 12 ottobre 2007 (par. 3), le limitazioni di cui all’art. 19bis1 si applicano all’acquisto o all’importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del Codice della strada (autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo).
Anche ai fini IVA, diviene necessario stabilire se le e-bike rientrano o meno fra i veicoli stradali a motore: la risposta ad interpello n. 41/2026, sulla base di varie norme unionali, sostiene una sostanziale equiparazione fra le comuni biciclette e le e-bike con le seguenti caratteristiche:
- potenza del motore: limitata (minore o uguale) a 250 watt;
- limite di velocità: assistenza fornita solo fino a 25km/h;
- solo assistenza alla pedalata: il motore deve fornire assistenza solamente quando il ciclista pedala e deve interrompere l’assistenza quando la velocità raggiunge i 25 km/h.
Come già visto in precedenza, tali caratteristiche trovano riscontro nell’art. 50, comma 1, del Codice della strada, che annovera le e-bike fra i velocipedi.
Pertanto, sia in base al diritto dell’Unione Europea che in base alla nostra normativa interna, le e-bike con tali caratteristiche non possono essere qualificate come “veicoli stradali a motore”, e quindi sono escluse dai limiti di detraibilità previsti dall’art. 19bis1 del DPR. n. 633/72.
Nel caso in cui siano acquistate per essere utilizzate esclusivamente in ambito aziendale, si ritiene che l’IVA pagata per le fatture di acquisto sia interamente detraibile, altrimenti occorre applicare le regole generali di inerenza previste anche ai fini della detrazione IVA.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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