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Legge di bilancio 2022 - Principali novità in materia fiscale e agevolativa – Parte 1.

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

Di seguito forniamo un primo approfondimento in merito alle principali novità in materia fiscale e agevolativa, rivolto principalmente ad imprese e professionisti.

Seguirà un secondo approfondimento, rivolto alle persone fisiche prive di partita IVA.



1. RIFORMA DELL’IRPEF - MODIFICA DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI - MODIFICHE AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE”


Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;

  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;

  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro à 23%;

  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro à 25%;

  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro à 35%;

  • oltre 50.000,00 euro à 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro à 23%;

  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro à 27%;

  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro à 38%;

  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro à 41%;

  • oltre 75.000,00 euro à 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;

  • ai redditi derivanti da pensioni;

  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;

  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.


Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000 a 15.000 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;

  • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’01.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.


Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.



2. ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI


A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;

  • arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).


Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

  • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;

  • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;

  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.



3. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEF


Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:

  • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;

  • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;

  • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.



4. SOSTITUZIONE DEL PATENT BOX CON LA NUOVA “SUPER DEDUZIONE” DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO


Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

  • le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);

  • non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;

  • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;

  • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;

  • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.


5. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.


Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;

  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;

  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

  • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.



6. CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE


Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.