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Legge di Bilancio 2021 – Agevolazioni in presenza di perdite

Le perdite di capitale emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non richiedono gli interventi previsti in materia dal codice civile fino alla data di approvazione del bilancio 2025. Esse, peraltro, devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio che interverranno fino alla predetta data.


Ambito oggettivo

Il comma 266 dell’art. 1 della L. 178/2020 (c.d. “Legge di bilancio 2021”) sostituisce integralmente l’art. 6 del DL 23/2020 convertito (c.d. “D.L. “Liquidità”), stabilendo che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quellia cavallo (in primis 1° luglio 2020/30giugno 2021) – non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma1 n. 4 e 2545-duodecies

c.c. (comma1).

In merito alle perdite emerse nell’esercizio “in corso alla data del 31 dicembre 2020”, pertanto, gli interventi prescritti dalle summenzionate disposizioni del Codice Civile potranno avvenire entro l’approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa, al fine di distinguerle da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova specifica disciplina.

N.B.: nei bilanci presentati nel corso di tale intervallo temporale la società deve distintamente indicare in Nota integrativa dette perdite, in appositi prospetti, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute in ciascun esercizio.


Di seguito si analizzano le singole fattispecie previstedal Codice Civile.

Perdita superiore ad un 1/3 del capitale sociale,senza intaccare il minimo legale · è posticipato il termine per la diminuzione della perdita (ex artt. 2446 c. 2 o 2482- bis,c. 4, c.c.), al 5° esercizio successivo; · l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle (intere) perdite accertate, ove non diminuite al di sotto di 1/3.

Perdita superiore ad un 1/3 del capitale che intacca il minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter): l’assemblea (comunque) convocata senzaindugio dagli amministratori può, alternativamente:

· deliberare la riduzione immediata del capitale e l’aumento contemporaneo del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, ovvero

· rinviare tali decisioni alla chiusura del 5° esercizio successivo; in tal caso:

- nell’intervallo di tempo che intercorre fino al 5° esercizio successivo non opera la causa di scioglimento prevista dagli artt. 2447 e 2484 c. 1, n. 4) e 2545- duodecies c.c.;

- l’assemblea che approva il bilancio relativo al 5° esercizio successivo deve procedere alle deliberazioni disciplinate dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. nel caso ne permangano le condizioni di applicabilità.


Ambito soggettivo

Le disposizioni in oggetto interessano, oltre alle S.p.a., alle S.r.l. ed alle Soc. Coop., anche le S.r.l. c.d.“semplificate” (o Srl “a capitale ridotto”, confluita dal 2013 nell’ambito delle “ordinarie” S.r.l.), con riferimento al diverso limiteminimo del capitalesociale, pari ad €. 1 (anziché €. 10.000) e le c.d. “Start- up innovative” ex D.L. n. 179/2012.


Per completezza informativa, si riportano di seguito gli articoli del Codice Civile richiamati dalle nuove disposizioni.


Società per Azioni Art. 2446 - Riduzionedel capitale per perdite Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’art. 2436.

Art. 2447 - Riduzionedel capitale sociale al di sotto del limite legale Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimoad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. Società a responsabilità limitata

Art. 2482 bis - Riduzione del capitale per perdite Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l' assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo,che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'art. 2466.


Art. 2482 ter - Riduzione del capitale al di sottodel minimo legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.


Art. 2484 - Cause di scioglimento

Le società per azioni,in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

  1. per il decorso del termine;

  2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

  3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

  4. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

  5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

  6. per deliberazione dell'assemblea;

  7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell' iscrizione presso l 'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell' iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



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