top of page
Immagine del redattorelo Staff

La sterilizzazione delle perdite – Art. 3, comma 1-ter del Decreto “Milleproroghe”

Sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.02.2022 è stata pubblicata la L. 25.02.2022 n. 15, di conversione del D.L. 30.12.2021 n. 228 (c.d. Decreto “Milleproroghe”): il decreto era in vigore dal 31.12.2021, la legge di conversione, invece, è in vigore dall’01.03.2022.

Rispetto a quanto previsto nel precedente decreto, la legge di conversione contiene alcune novità ed altre conferme.

Di seguito si approfondisce la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 1-ter del Decreto, in materia di riduzione del capitale sociale per perdite.


LA STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE

L’art. 3, al comma 1-ter del Decreto “Milleproroghe” prevede la proroga all’esercizio in corso al 31.12.2021, delle deroghe agli adempimenti previsti dagli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. (conseguimento e accertamento di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale) e dagli artt. 2484 e 2545-duodecies c.c. (scioglimento della società per riduzione sotto il minimo legale o perdita del capitale sociale), i quali rimangono sospesi fino al quinto esercizio successivo a quello in corso, ovvero fino all’approvazione del bilancio 2026: l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.


Cronologia delle disposizioni

La disposizione derogatoria è stata introdotta dal Decreto “Liquidità” e integrata dalla “Legge di Bilancio 2021”; con il Decreto “Milleproroghe” non è stata, nella sostanza, modificata.

In origine, l’art. 6, D.L. 08.04.2020, n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”) aveva introdotto la deroga alla disciplina civilistica in materia di ripristino o riduzione del capitale sociale o all’accertamento di cause di scioglimento per le perdite conseguite nell’esercizio in corso al 31.12.2020.

Successivamente, l’art. 1, comma 266, L. 30.12.2020 n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) ha ulteriormente integrato il citato art. 6 del Decreto “Liquidità” con una disciplina sistematica, stabilendo una sospensione dei relativi obblighi e adempimenti fino al quinto esercizio successivo, ovvero fino al momento di approvazione del bilancio 2025, disponendo inoltre alcune restrizioni di carattere prudenziale.

Ora, la disposizione in oggetto ha prorogato ulteriormente la disciplina di cui alla “Legge di Bilancio 2021”, includendo nella deroga anche l’eventuale perdita conseguita nell’esercizio in corso al 31.12.2021.


Approfondimenti

La disposizione derogatoria che, come anticipato, è stata ampliata e disciplinata dalla “Legge di Bilancio 2021” non è stata modificata, nella sostanza, dalla conversione del Decreto “Milleproroghe”.

Infatti, per poter applicare la disciplina derogatoria prevista dal legislatore, è necessario che il bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 sia stato approvato con prospettive di continuità.

Gli amministratori non possono comunque sottrarsi agli obblighi informativi previsti dal Codice civile, dovendo quindi convocare senza indugio l’assemblea a cui sottoporre una situazione patrimoniale accompagnata dalla relazione del collegio sindacale o del comitato per il controllo di gestione.

L’accertamento della riduzione della perdita previsto dall’art. 2446 c.c. o la delibera di ricostituzione o riduzione del capitale sociale prevista dall’art. 2447 c.c. potranno essere eventualmente rimandati fino al quinto esercizio successivo, ovvero fino all’approvazione del bilancio 2025 per quanto riguarda le perdite conseguite nell’esercizio in corso al 31.12.2020, e fino all’approvazione del bilancio 2026 per quanto riguarda le perdite conseguite nell’esercizio in corso al 31.12.2021. Tuttavia, le perdite oggetto della deroga, poiché non concorrono alla formazione di eventuali soglie di rilevanza negli esercizi successivi, devono essere indicate in Nota integrativa in un apposito prospetto, dando evidenza della loro origine e di eventuali movimentazioni.

La circolare del MiSE prot. n. 26890 del 29/01/2021 fornisce importanti chiarimenti in merito all’originaria disposizione, precisando in primo luogo che “(…) oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020. Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti (…)”. Inoltre, la medesima circolare evidenzia come venga in ogni caso concessa la facoltà degli amministratori di procedere in via anticipata (prima dell’approvazione del bilancio 2026) ad “assumere le determinazioni previste dalla legge”.


N.B.: risulta tuttavia importante sottolineare come in presenza di due esercizi chiusi in perdita vi sia il rischio di generare uno squilibrio di gestione, sotto il profilo finanziario, che potrebbe richiedere l’intervento dei soci, indipendentemente dall’applicabilità della deroga legale. Non può infatti escludersi che, pur nella fase di sospensione di un obbligo di ripianamento, la società possa venirsi a trovare in una reale ed effettiva situazione di default per assenza di liquidità. Si consideri anche che gli eventuali finanziatori terzi, in primis gli istituti di credito, a prescindere dalle disposizioni derogatorie previste dal legislatore, continueranno ad attenzionare in modo privilegiato l’equilibrio patrimoniale delle società, in particolare il rapporto tra patrimonio netto e totale delle fonti, il cui peggioramento potrebbe comportare un declassamento nel merito creditizio.

In ultimo, va evidenziato che la ratio della norma è quella di agevolare il ripianamento delle perdite generate dagli esercizi influenzati dalle restrizioni della pandemia da Covid-19: pertanto, a fronte della deroga concessa, è necessario che l’assemblea chiamata a deliberare la copertura delle perdite sia sostenuta in tale assunzione da un business plan redatto dagli amministratori (anche a scarico delle responsabilità di costoro!) che preveda il ritorno agli utili negli esercizi immediatamente successivi, in modo da poter coprire la perdita oggetto di proroga, lungo l’intero arco temporale previsto dalla normativa e da garantire la continuità aziendale. Tale business plan deve redatto in modo corretto e coerente con le migliori pratiche di redazione di un piano (a tale proposito vedasi le “LINEE GUIDA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN” emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, unitamente alle guide di Borsa Italiana). Il business plan non è un esercizio matematico, sviluppato utilizzando un foglio di excel e proposta con alcune slide di Power point. È qualcosa di molto più complesso, che inizia dall’analisi strategica (andamento settore, confronto competitori, previsioni accreditate), analisi dei punti di forza e debolezza dell’impresa, corretta rappresentazione delle assunzioni poste a base del piano, sviluppo dei calcoli e rappresentazione dei risultati prospettici, analisi di sensitività. È inoltre indispensabile una pianificazione mensilizzata della tesoreria con uno sviluppo che abbraccia un orizzonte di almeno 12 mesi. Ovvero, per evitare le responsabilità a carico di amministratori e sindaci non bastano frasi stereotipe (all’apparenza eleganti e astrattamente sensate ma prive di contenuto concreto), serve sostanza.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.




Comments


bottom of page