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La sospensione degli ammortamenti - Art. 3 del Decreto “Milleproroghe”

Sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.02.2022 è stata pubblicata la L. 25.02.2022 n. 15, di conversione del D.L. 30.12.2021 n. 228 (c.d. Decreto “Milleproroghe”): il decreto era in vigore dal 31.12.2021, la legge di conversione, invece, è in vigore dall’01.03.2022.

Inoltre, in data 17.03.2022 è stato approvato con voto di fiducia il Ddl di conversione del D.L. 27.01.2022 n. 4 (c.d. Decreto “Sostegni-ter”).

Rispetto a quanto previsto dalle precedenti disposizioni, la legge di conversione e il disegno di legge approvato contengono alcune novità ed altre conferme. Di seguito si approfondisce, nello specifico, la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5-quinquiesdecies del Decreto, in materia di sospensione degli ammortamenti.


SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Le modificazioni previste dal Ddl di conversione del Decreto “Sostegni-ter”, approvato in data 17.03.2022, prorogano ulteriormente le disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022. Di conseguenza, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, saranno interessati rispettivamente il bilancio 2021 e il bilancio 2022.

L’art. 3, comma 5-quinquiesdecies del Decreto “Milleproroghe”, invece, ridetermina il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria all’art. 2426 c.c., precedentemente modificato dalla c.d. “Legge di Bilancio 2022”. Per i soggetti che non hanno adottato i principi contabili internazionali, viene salvaguardata la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di competenza degli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022.



Cronologia delle disposizioni

La disposizione derogatoria è stata inizialmente introdotta dal Decreto c.d. “Agosto”, modificata dalla “Legge di Bilancio 2022” e infine integrata dal Decreto “Milleproroghe” e dal Ddl di conversione del Decreto “Sostegni-ter”.

In origine, l’art. 60, co. 7-bis, DL 14.08.2020 n. 104 (c.d. Decreto “Agosto”) aveva introdotto la deroga alla disciplina civilistica in materia di valutazione delle immobilizzazioni, consentendo la sospensione fino al 100% delle relative quote di ammortamento, mantenendo il valore d’iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Successivamente, l’art. 1, comma 711, L. 30.12.2021 n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”) ha previsto l’estensione della precedente disposizione limitatamente ai soggetti che già non avessero effettuato il 100% degli ammortamenti, in riferimento al bilancio dell’esercizio in corso al 15.08.2020, limitando sensibilmente il campo di applicazione della disciplina derogatoria.

L’ art. 5-bis del D.L. Sostegni-ter, convertito in l. n. 25/2022, ha di fatto superato queste limitazioni imposte dalla Legge di Bilancio, rendendo accessibile la proroga della sospensione degli ammortamenti per i bilanci degli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.2022, a prescindere dal comportamento adottato per il bilancio dell’esercizio in corso al 15.08.2020.


Approfondimenti

La sospensione degli ammortamenti non rappresenta un obbligo, ma è una facoltà concessa dal legislatore ai soggetti la cui attività è stata temporaneamente interrotta, rallentata o danneggiata dalla pandemia da Covid-19. A prescindere dall’imputazione a conto economico degli ammortamenti, è comunque consentita la loro integrale deduzione in dichiarazione dei redditi, potendo quindi gli effetti derivanti da un maggior carico fiscale ai fini IRES e IRAP.

Non si esclude nemmeno la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni oggetto di deroga, né di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazione acquisite nel corso del 2021 o del 2022.

In caso di adozione della disciplina derogatoria, gli amministratori sono tenuti a fornire un’adeguata informativa in Nota integrativa rappresentando le motivazioni a supporto di tale scelta, individuando i singoli cespiti o le categorie di immobilizzazioni interessate e indicando la quota di ammortamento sospesa in termini percentuali. Nei riguardi dei soggetti che non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa, le quote di ammortamento sospese devono essere annotate in calce allo Stato patrimoniale.

Si ritiene che sia altresì facoltà dell’imprenditore o dell’impresa la rideterminazione (anche in aumento o in diminuzione) della quota di sospensione degli ammortamenti per i bilanci 2021 e 2022, a prescindere dal comportamento adottato per la redazione del bilancio precedente. Infatti, anche i soggetti che non abbiano optato per alcuna sospensione degli ammortamenti per il bilancio dell’esercizio in corso al 15.08.2020 possono prevedere la sospensione (parziale o integrale) degli ammortamenti per gli esercizi oggetto di proroga, purché le motivazioni a supporto di tale scelta risultino coerenti con gli effettivi sviluppi economici e operativi dell’attività. A titolo esemplificativo, si ritiene che la deroga possa essere applicata senza limitazioni nei casi di chiusura del bilancio in perdita o di generazione di una perdita operativa, ovvero possa essere applicata proporzionalmente ad eventuali periodi di chiusura forzata degli stabilimenti o di riduzione dell’utilizzo della propria capacità produttiva a seguito degli eventi pandemici.

Nel caso di sospensione parziale o integrale della quota di competenza dell’esercizio, il piano d’ammortamento delle immobilizzazioni può essere prolungato di un anno. Nel caso di impossibilità di prolungamento del piano originale, devono essere rideterminate tutte le singole quote future attraverso una ridistribuzione omogenea della quota sospesa.

L’ utile d’esercizio generato dalla mancata rilevazione degli ammortamenti deve essere destinato a una riserva indisponibile, al netto dell’eventuale fiscalità differita, distintamente indicata sia a bilancio che in Nota integrativa. Nel difetto dell’ utile d’esercizio, tale riserva indisponibile deve essere integrata con le riserve disponibili esistenti. Nel difetto o in assenza di altre riserve, gli utili degli esercizi successivi dovranno essere deputati all’integrazione della riserva indisponibile. La riserva si considererà liberata al termine del periodo di ammortamento o con la cessione o svalutazione delle rispettive immobilizzazioni. Qualora non sia stato prolungato il piano di ammortamento, la liberazione della riserva avverrà per quote omogenee negli esercizi successivi.

Poiché la riserva viene considerata “indisponibile”, non può essere distribuita e può essere utilizzata solamente a copertura di perdite, salva la sua successiva reintegrazione.

Optando per la deduzione degli ammortamenti in dichiarazione dei redditi, si genera un disallineamento tra valori civilistici e fiscali, da evidenziare nel modello Redditi.




A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.




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