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La nuova comunicazione obbligatoria per gli interventi superbonus – Prima scadenza 31 ottobre 2024.

  • Immagine del redattore: lo Staff
    lo Staff
  • 17 ott 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

circolare 34_2024

 

Con lo scopo di monitorare preventivamente le spese previste, il DL. n. 39/2024 ha istituito una nuova comunicazione, destinata a coloro che eseguono interventi agevolabili ai fini superbonus.

 

La struttura, le modalità ed i termini di trasmissione di questa nuova comunicazione sono definiti dal DPCM 17 settembre 2024, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il successivo 26 settembre.

 

Nel caso di interventi con CILA-S o altro titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici presentata a partire dal 30 marzo 2024, l’omessa trasmissione della comunicazione implica la decadenza dall’agevolazione; quindi, è necessario prestarle la massima attenzione.

 

1.     Soggetti tenuti alla nuova comunicazione.

 

Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda coloro che:

-      entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato una CILA asseverata o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione di un edificio e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

-      hanno presentato una CILA asseverata o un’istanza di acquisizione del titolo abilitativo previsto per demolizione e ricostruzione degli edifici a partire dal 1° gennaio 2024.

 

2.     La nuova comunicazione.

 

La nuova comunicazione deve essere presentata sia per gli interventi agevolati ai fini superbonus-ecobonus che per quelli agevolati ai fini superbonus-sismabonus.

 

Per entrambe le tipologie di interventi occorre trasmettere le seguenti informazioni:

-      dati catastali dell’immobile oggetto di intervento;

-      ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data del 30 marzo 2024;

-      ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025;

-      percentuali delle detrazioni spettanti delle spese ante e post 30 marzo 2024.

 

Nel caso di interventi di efficientamento energetico, la comunicazione deve essere inviata all’ENEA, mentre nel caso di interventi antisismici la comunicazione deve essere inviata al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS).

 

3.     La trasmissione della comunicazione all’ENEA.

 

I tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA l’asseverazione richiesta ai fini superbonus-ecobonus devono inviare all’ENEA anche le informazioni richieste dalla nuova comunicazione.

 

In pratica, la nuova comunicazione va effettuata attraverso l’invio dell’asseverazione prevista ai fini superbonus-ecobonus ed entra a farne parte integrante.

 

Le asseverazioni per SAL e per fine lavori trasmesse a partire dal 26 settembre, data di pubblicazione del nuovo Decreto, includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del nuovo DPCM. 

 

La sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per SAL e per fine lavori trasmesse prima del 26 settembre, pur se soggette al nuovo obbligo di comunicazione.

 

4.     La trasmissione della comunicazione al PNCS.

 

In caso di interventi superbonus-sismabonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, tenuti all’asseverazione dell’efficacia dell’intervento ai fini della riduzione del rischio sismico, devono inviare la comunicazione al PNCS.

 

5.     Termini di trasmissione.

 

I dati riguardanti gli interventi di efficientamento energetico, inclusi nelle asseverazioni da trasmettere all’ENEA, vanno inviati negli stessi termini già previsti per la spedizione all’ENEA delle asseverazioni.

 

Le informazioni riguardanti gli interventi antisismici per lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024 vanno trasmesse al PNCS entro i seguenti termini:

-      31 ottobre, per tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

-      entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

 

6.     Le sanzioni.

 

Nel caso in cui la nuova comunicazione non venga trasmessa, le sanzioni comminabili sono particolarmente dure.

 

In particolare:

  • per gli interventi per i quali la CILA asseverata o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo richiesto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici viene presentata a partire dal 30 marzo 2024, l’omessa trasmissione della comunicazione implica la decadenza dall’agevolazione fiscale e non è possibile ricorrere alla remissione in bonis;

  • per gli interventi già in corso alla data del 30 marzo 2024 l’omessa trasmissione della comunicazione implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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