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Imposte 2026 – Termini di versamento per soggetti ISA e forfettari.

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  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 7 ore fa

Reggio Emilia, 1/06/2026

Circolare 38|2026

 


Qui la nostra analisi delle scadenze di versamento 2026 con particolare riguardo a soggetti ISA e forfetari, per i quali è prevista la proroga al 20 luglio 2026.

 

1.      Soggetti ammessi alla proroga: versamenti al 20 luglio o al 20 agosto 2026.

 

L’art. 6 del DL. n. 89/2026 differisce i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA al 20 luglio 2026, per i soggetti ISA e forfetari.

 

Il nuovo decreto proroga dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, i versamenti risultanti:

-    dalle dichiarazioni dei redditi 2026;

-    dalla dichiarazione IRAP 2026;

-    ed eventualmente dalla dichiarazione IVA se si è scelto di pagare il saldo alla scadenza delle imposte.

 

Possono beneficiare della proroga al 20 luglio 2026 tutti coloro i quali rispettano entrambe queste condizioni:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dal fatto che gli ISA siano concretamente applicati o meno;

  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.

 

Pertanto, sono ammessi alla proroga:

  • coloro che applicano il regime forfetario;

  • i soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, (“contribuenti minimi”);

  • coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito);

  • i soci di società di persone, i soci di S.R.L. in regime di trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di associazioni tra professionisti, che dichiarano un reddito imputato per trasparenza da soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.

 

I versamenti possono essere eseguiti oltre che entro il 20 luglio, senza maggiorazioni, entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, con la maggiorazione dello 0,8%. 

 

La scadenza successiva al 20 luglio sarebbe quindi il 19 agosto, ma in virtù della norma (art. 37, comma 11-bis del DL. n. 223/2006) la quale prevede che gli adempimenti fiscali e il versamento imposte e contributi che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto, è da ritenere che il versamento debba essere eseguito entro il 20 agosto.

   

2.      Soggetti esclusi dalla proroga: versamenti al 30 giugno o al 30 luglio 2026.

 

Restano fermi i termini di versamento ordinari, quindi 30 giugno 2026 o 30 luglio 2026 (con maggiorazione dello 0,40%), per: 

-      coloro che non hanno una partita IVA;

-      gli enti non commerciali che non hanno redditi riferibili ad imprese o professionisti (compresi i soci delle società semplici);

-      i soggetti che esercitano attività economiche per quali non sono stati approvati gli ISA;

-      i soggetti che producono ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;

-      i soci di società di capitali non trasparenti;

-      coloro che svolgono attività agricole e sono titolari solo di redditi agrari.

 

Restano inoltre esclusi dalla proroga i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario di versamento delle imposte sia successivo al 30 giugno 2026: si tratta essenzialmente delle società di capitali con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2026.

 

Nella sostanza, per i bilanci chiusi al 31/12/2025 e con approvazione dal 1° giugno 2026 ed entro il 29 giugno 2026 (quindi entro 180 giorni), i termini di versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 scadono entro il 31 luglio 2026 oppure entro il 30 agosto 2026, con la maggiorazione dello 0,4%).

 

 

 

3.   Versamenti per i quali è ammessa la proroga.

 

La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quindi, in linea di principio:

-      saldo 2025 e primo acconto 2026 di IRPEF ed IRES;

-      saldo 2025 dell’addizionale regionale IRPEF;

-      saldo 2025 e acconto 2026 dell’addizionale comunale IRPEF;

-      saldo 2025 e primo acconto 2026 della cedolare secca;

-      saldo 2025 e primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva dovuta da parte di forfetari e minimi;

-      l’imposta sostitutiva dovuta in caso di adesione al concordato preventivo biennale;

-      saldo 2025 e primo acconto 2026 di IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.

 

La proroga riguarda anche:

-      saldo 2025 e acconto 2026 dell’IRAP;

-      il saldo IVA 2025, se non effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2026;

-      saldo 2025 e acconto 2026 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle Gestioni INPS;

-      il diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle imprese.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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