Proroga dei versamenti per soggetti ISA e forfettari
- lo Staff
- 19 giu
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circolare 39|2025
Reggio Emilia, 16/06/2025
Un decreto legge in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale differisce i termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA al 21 luglio 2025 e al 20 agosto 2025 (con maggiorazione dello 0,4%), per i soggetti ISA e forfetari.
In attesa di approfondire il testo del nuovo decreto, riteniamo utile anticiparne i contenuti.
1. Soggetti che possono accedere alla proroga.
Il nuovo decreto proroga dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025 i versamenti risultanti:
dalle dichiarazioni dei redditi 2025;
dalla dichiarazione IRAP 2025;
ed eventualmente dalla dichiarazione IVA, se si è scelto di pagare il saldo alla scadenza delle imposte.
Accedono alla proroga al 21 luglio 2025 tutti coloro i quali rispettano entrambe queste condizioni:
esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dal fatto che gli ISA siano concretamente applicati o meno;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.
Pertanto, si ritiene che siano ammessi alla proroga:
i soggetti che applicano il regime forfetario;
i soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“contribuenti minimi”);
coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività);
i soci di società di persone, i soci di SRL in regime di trasparenza, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di associazioni tra professionisti, che dichiarano un reddito imputato per trasparenza da parte di soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA.
Tutti questi soggetti possono eseguire i versamenti anche entro il 20 agosto 2025 applicando la maggiorazione dello 0,4%.
2. Soggetti esclusi dalla proroga.
Restano fermi i termini di versamento ordinari, quindi 30 giugno 2025 o 30 luglio 2025 (con maggiorazione dello 0,40%), per:
- coloro che non hanno una partita IVA e gli enti non commerciali che non hanno redditi d’impresa o professionali;
- coloro che esercitano attività economiche per quali non sono stati approvati gli ISA;
- coloro che hanno ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- le società di capitali con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per le quali il termine ordinario di versamento delle imposte sia successivo al 30 giugno 2025;
- i soci di società di capitali non trasparenti.
3. Versamenti per i quali è ammessa la proroga.
La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quindi, in linea di principio:
saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF ed IRES;
saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
saldo 2024 e acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
saldo 2024 e primo acconto 2025 della cedolare secca;
saldo 2024 e primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva dovuta da parte di forfetari e minimi;
l’imposta sostitutiva dovuta in caso di adesione al concordato preventivo biennale;
saldo 2024 e primo acconto 2025 di IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.
La proroga riguarda anche:
saldo 2024 e acconto 2025 dell’IRAP;
il saldo IVA 2024, se non effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025;
saldo 2024 e acconto 2025 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle Gestioni INPS;
il diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle imprese.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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