Il versamento del secondo acconto 2025 – Scadenza 1° dicembre 2025.
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Aggiornamento: 2 giorni fa
Reggio Emilia, 10/11/2025
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Oggetto: Il versamento del secondo acconto 2025 – Scadenza 1° dicembre 2025.
Entro il prossimo 1° dicembre 2025 (il 30 novembre è domenica) occorre versare il secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2024.
In linea di principio, le regole di determinazione e versamento del secondo acconto non cambiano rispetto allo scorso anno.
Tuttavia, occorre ricordare che, per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale, il secondo acconto delle imposte IRES/IRPEF ed IRAP deve essere calcolato con criteri particolari.
1. Le regole di calcolo per gli acconti delle imposte.
In generale, il secondo acconto delle imposte è dovuto nelle seguenti misure:
Soggetto interessato |
Imposte | Acconto 2025 | |
Unica soluzione | 2° acconto | ||
Soggetto ISA | - IRPEF, IRES, IRAP - Imposta sostitutiva forfetari (5%-15%) - e imposta sostitutiva minimi (5%); - IVIE-IVAFE-IVCA; - cedolare secca | 100% | 50% |
Soggetto non ISA | 100% | 60% |
Anche quest’anno, gli acconti possono essere calcolati applicando il metodo storico (sulla base delle imposte dovute per lo scorso anno) oppure il metodo previsionale (calcolo sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso al netto di deduzioni, detrazioni crediti d’imposta e ritenute subìte).
In caso di adozione del metodo storico, occorre tener conto di alcune norme che prevedono l’obbligo di rideterminare le imposte dovute per il 2024 su cui commisurare gli acconti 2025.
Per tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l’undicesimo mese del periodo di imposta.
2. Calcolo dell’acconto per chi ha aderito al concordato preventivo biennale.
In linea generale, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato deve essere calcolato con le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.
Con riguardo al periodo d’imposta 2025, occorre tuttavia distinguere tra:
- contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2025 è il primo periodo di applicazione del concordato.
- contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, per i quali il 2025 è il secondo periodo di applicazione del concordato.
2.1 Anno 2025 primo periodo di adesione al concordato.
Per il primo periodo di imposta di adesione al concordato, valgono le seguenti regole.
1) Metodo storico.
Se l’acconto è determinato con il metodo storico, per IRPEF o IRES è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) fra:
reddito concordato (rigo P06 del modello CPB);
reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente e rettificato secondo le regole proprie del concordato (rigo P04 del modello CPB).
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione va versata pro quota da parte dei singoli soci o associati.
Ai fini IRAP, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, fra:
valore della produzione netta concordato;
valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole proprie del concordato,
2) Metodo previsionale.
Se l’acconto è determinato su base previsionale, la seconda rata deve essere calcolata come differenza fra:
l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito ed al valore della produzione concordato;
quanto versato con la prima rata.
2.2 Anno 2025 secondo periodo di adesione al concordato.
Nel caso in cui il 2025 sia il secondo periodo di adesione al concordato, si applicano i seguenti criteri di calcolo.
1) Metodo storico.
L’acconto deve essere calcolato sulla base delle imposte dirette ed IRAP dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata ad imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.
In altre parole, l’acconto è determinato sulla base del rigo “differenza” del quadro RN.
2) Metodo previsionale.
In questo caso, la seconda rata è calcolata come differenza fra:
· l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito ed al valore della produzione netta concordato;
· quanto versato con la prima rata.
3. Modalità di versamento.
Tutti gli acconti di carattere fiscale o previdenziale devono essere versati tramite il modello F24, utilizzando eventuali crediti di imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o dalle denunce contributive periodiche.
I titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti degli acconti con modalità telematiche. E nel caso in cui utilizzino crediti in compensazione, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (F24 Online, F24 web o F24 cumulativo).
Coloro che non possiedono una partita IVA possono effettuare i versamenti degli acconti presentando il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione. In tal caso, infatti, anche questi soggetti sono tenuti al versamento con modalità telematiche.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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