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Il versamento del secondo acconto 2024 – Scadenza 2 dicembre 2024

 

Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (il 30 novembre è sabato) occorre versare il secondo acconto delle imposte e dei contributi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi per l’anno 2024.

 

In linea di principio, le regole di determinazione e versamento del secondo acconto non cambiano rispetto allo scorso anno.

 

Tuttavia, occorre considerare che, per coloro che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale, il secondo acconto delle imposte IRES/IRPEF ed IRAP deve essere calcolato con criteri particolari.

 

1.      Le regole di calcolo per gli acconti delle imposte.

 

In generale, il secondo acconto delle imposte è dovuto nelle seguenti misure:

 

 

Soggetto interessato

 

Imposte

Acconto 2024


Unica soluzione

2° acconto



Soggetto ISA

-       IRPEF, IRES, IRAP

-       Imposta sostitutiva forfetari (5%-15%)

-       e imposta sostitutiva minimi (5%);

-       IVIE-IVAFE-IVCA;

-       cedolare secca

100%

50%

Soggetto non ISA

100%

60%


 

 

Anche quest’anno, gli acconti possono essere calcolati applicando il metodo storico (sulla base delle imposte dovute per lo scorso anno) oppure il metodo previsionale (calcolo sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso al netto di deduzioni, detrazioni crediti d’imposta e ritenute subìte).

 

In caso di adozione del metodo storico, occorre tener conto di alcune norme che prevedono l’obbligo di rideterminare le imposte dovute per il 2023 su cui commisurare gli acconti 2024.

 

Quest’anno tale criterio assume particolare rilievo per coloro che nel 2023 hanno fruito della flat tax incrementale: per questi soggetti l’acconto deve essere calcolato includendo nella base imponibile IRPEF anche la quota di reddito che l’anno scorso ha fruito dell’imposta sostitutiva del 15%.

 

Per tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l’undicesimo mese del periodo di imposta.

 

2.   Calcolo dell’acconto per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale.

 

In linea generale, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato deve essere calcolato con le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi concordati.

 

Tuttavia, per il primo periodo di adesione al concordato (2024), valgono le regole particolari sintetizzate di seguito.

 

Metodo storico.

 

Se l’acconto è determinato con il metodo storico, sul secondo acconto IRPEF/IRES è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (positiva) fra:

  • reddito concordato;

  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente e rettificato secondo le regole proprie del concordato.

 

In caso di adesione al CPB da parte di società di persone o soggetti equiparati, come le associazioni professionali, la maggiorazione va versata pro quota da parte dei singoli soci o associati.

 

Ai fini IRAP è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, fra:

  • valore della produzione netta concordato;

  • valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole proprie del concordato,

 

Nel caso di contribuenti forfetari è dovuta una maggiorazione pari al 10% (o del 3% in caso di forfetari start up) sulla differenza fra:

  • reddito concordato;

  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel 2023.

 

Metodo previsionale.

 

Se l’acconto è determinato su base previsionale, la seconda rata deve essere calcolata come differenza fra:

  • l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito ed al valore della produzione concordato;

  • quanto versato con la prima rata.

 

In questo caso, l’importo da versare va calcolato con le aliquote IRPEF/IRES ed IRAP ordinarie, anche se al momento del saldo l’imposta effettivamente dovuta dovesse essere calcolata, almeno in parte, sulla base dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito dell’adesione al CPB.

 

Modalità di versamento.

 

Tutti gli acconti di carattere fiscale o previdenziale devono essere versati tramite il modello F24, utilizzando eventuali crediti di imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o dalle denunce contributive periodiche.

 

I titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti degli acconti con modalità telematiche. E nel caso in cui utilizzino crediti in compensazione, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (F24 Online, F24 web o F24 cumulativo).

 

Coloro che non possiedono una partita IVA possono effettuare i versamenti degli acconti presentando il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione. In tal caso, infatti, anche questi soggetti sono tenuti al versamento con modalità telematiche.



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