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Il nuovo concordato preventivo biennale – Prime anticipazioni




Fra i principi generali affermati dalla Legge di delega per la riforma del nostro sistema fiscale (Legge n. 111/2023) vi sono il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo e l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

In questo contesto, si inserisce l’introduzione del nuovo concordato preventivo biennale. Seppure la relativa normativa non sia ancora in vigore, è utile analizzarne i primi elementi, con la riserva di fornire informazioni precise al momento in cui le nuove disposizioni diverranno leggi dello Stato.


  1. Finalità e ambito di applicazione.

Come in parte già anticipato, il concordato preventivo biennale viene istituito allo scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo da parte di una vasta platea di contribuenti di minori dimensioni, compresi i forfetari.


  1. Soggetti interessati.

Il concordato preventivo biennale riguarda unicamente i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo residenti in Italia, cui si applichino gli ISA, alle seguenti condizioni:

  • ottengano un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8, sulla base dei dati comunicati o anche indicando ulteriori componenti positivi;

  • non abbiano debiti tributari, ovvero abbiano estinto quelli dovuti all’Agenzia delle entrate di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.


  1. Soggetti esclusi.

Non possono accedere al concordato preventivo coloro che:

  • pur essendovi obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;

  • in generale, abbiano subito una condanna penale per reati di carattere tributario.


  1. Modalità di attuazione del concordato.

Il meccanismo di applicazione del nuovo istituto prevede che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito (ai fini IRPEF/IRES) e del valore della produzione netta (ai fini IRAP).

Entro il 15 marzo di ogni anno, l’Agenzia si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione della proposta. Per il primo anno di applicazione di questo nuovo meccanismo (probabilmente il 2024) è previsto che tali programmi informatici siano resi disponibili entro aprile.

La proposta di concordato dovrà probabilmente essere elaborata da parte dell’Agenzia entro il 25 giugno, ed essere accettata o meno da parte dei contribuenti entro il termine generale di versamento delle imposte del 30 giugno. Per il primo anno di applicazione del nuovo concordato, il termine di versamento sarà posticipato di un mese.


  1. Effetti dell’accettazione della proposta.

L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP. L’accettazione della proposta da parte delle società di persone o delle società di capitali in trasparenza obbliga al rispetto della proposta anche i soci o gli associati, tanto che nel caso in cui questi soggetti non dichiarino gli importi concordati, l’Agenzia provvede ad iscrivere a ruolo le somme non versate.

E’ in ogni caso da sottolineare che eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, oltre che dei contributi previdenziali obbligatori.


  1. Adempimenti.

Nei periodi di imposta oggetto di concordato, resta l’obbligo per i contribuenti di:

  • eseguire gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;

  • presentare i modelli ISA;

  • rispettare le regole ordinarie ai fini IVA. Va infatti sottolineato che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.


  1. Rinnovo del concordato.

Decorso il biennio di concordato, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato per il biennio successivo a cui il contribuente può aderire o meno negli stessi termini già previsti.


  1. Cessazione e decadenza del concordato.

Per il contribuente, il concordato non può cessare i suoi effetti, tranne in circostanze eccezionali che determino minori redditi o un minor valore della produzione eccedenti il 60% rispetto a quello concordato.

Il concordato cessa inoltre di avere efficacia a partire dal periodo di imposta in cui si verifica una di queste condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, tranne nel caso in cui non cambi l’ISA applicato;

  • il contribuente cessa l’attività.

Sussistono anche cause di decadenza del concordato, in entrambi i periodi di imposta della sua applicazione, per cause quali le seguenti:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente risultino attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, o risultino altre violazioni di non lieve entità;

  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione già presentata, i dati dichiarati determinino una quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta diversi rispetto a quelli in base ai quali è stata effettuata l’accettazione della proposta di concordato;

  • si verifichi una causa di esclusione o sorgano debiti fiscali o previdenziali tali da inficiare l’adesione;

  • non venga eseguito il versamento delle imposte dovute in base al concordato.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




Circolare 36_Concordato preventivo biennale_Primi elementi
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