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Il lavoro sportivo – Regime fiscale e previdenziale.

Aggiornamento: 17 lug

circolare 46|2025

Reggio Emilia, 07/07/2025

 

Dal 1° luglio 2023, il regime fiscale e previdenziale del lavoro sportivo è cambiato notevolmente. Dopo essere stato oggetto di alcuni aggiustamenti, ora pare aver raggiunto un assetto definitivo. Nel prosieguo ne analizziamo brevemente gli aspetti di base.

 

1.   Tipologie di reddito che può percepire un lavoratore sportivo e trattamento fiscale.

 

Un lavoratore sportivo può instaurare un rapporto di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo, con partita IVA oppure occasionale.

 

Conseguentemente, dal punto di vista fiscale:

-      se si tratta di un rapporto di lavoro dipendente, i relativi compensi sono assoggettati a tassazione come redditi di lavoro dipendente con applicazione delle ritenute a titolo di acconto nelle modalità previste per questo tipo di reddito;

-      se si tratta di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lo sportivo produce un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e le ritenute sono applicate pressoché con le stesse modalità previste per i titolari di reddito di lavoro dipendente;

-      se il rapporto di lavoro è qualificato come di lavoro autonomo e il percipiente ha una partita IVA, di carattere ordinario o forfetario, si tratta di un reddito di lavoro autonomo; nel caso si tratti di lavoro autonomo erogato nei confronti di un forfetario, la ritenuta non va applicata, mentre in caso contrario occorre assoggettare il compenso alla ritenuta d’acconto del 20%;

-      se si tratta di un reddito di lavoro autonomo erogato nei confronti di un soggetto non titolare di partita IVA, il reddito può essere qualificato di lavoro autonomo occasionale e in questo caso al momento dell’erogazione deve esservi applicata la ritenuta d’acconto del 20%.

Nel caso si tratti di redditi di lavoro sportivo erogati nell’area del dilettantismo, il reddito erogato è esente da tassazione fino a 15.000 euro annui.

 

Pertanto, fino a tale soglia non devono essere operate le ritenute, mentre oltre tale soglia devono essere applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito e di applicazione delle ritenute.

 

Allo scopo di monitorare il raggiungimento o meno del limite di esenzione fiscale, il lavoratore sportivo, nel momento in cui viene pagato, deve rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno a fronte delle sue prestazioni di carattere sportivo dilettantistico.

 

Considerando che il limite di 15.000 euro costituisce una soglia di esenzione dall’applicazione delle imposte, si ritiene che coloro che percepiscono redditi sportivi fino a tale limite possano essere considerati familiari a carico, qualora ne ricorrano le condizioni.

 

2.   Gli aspetti previdenziali.

 

Nel caso di sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato, la loro contribuzione deve confluire al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS), sia se si tratta di settori professionistici sia che si tratti dell’area del dilettantismo.

 

Nel caso in cui si tratti di lavoro sportivo inquadrato come reddito di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione confluisce al Fondo Pensione del Lavoratori Sportivi se si tratta di sportivi del settore professionistico o alla Gestione Separata INPS se si tratta di lavoratori dell’area del dilettantismo.

 

Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione Separata INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i titolari di partita IVA è dovuta nel limite del 50% dell’imponibile contributivo e l’imponibile pensionistico è ridotto nella stessa misura.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



 
 
 

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