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I rischi della nuova moratoria dei prestiti bancari prevista dal Decreto Sostegni Bis

L’articolo 16 D.L. 25 maggio 2021 n.73, noto come Decreto Sostegni Bis, richiamando l’art. 56 c.2 D.L. n. 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”) prevede la possibilità, per le imprese che già ne hanno usufruito, di ottenere una ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui prestiti bancari (per la sola quota capitale e con esclusione quindi della quota interessi).

Contrariamente a quanto avvenuto con l’ultima precedente proroga, la norma richiede che, per usufruirne, gli interessati devono inviare apposita comunicazione alla banca; il termine per tale comunicazione è il 15 giugno p.v..


I principi contabili cui sono tenute le banche (IFRS 9) e le direttive sovranazionali impartite dalle autorità che vigilano sulla stabilità dei sistemi finanziari (Banca d’Italia, BCE, EBA e FSB) impongono agli istituti bancari di valutare con attenzione le richieste di ristrutturazione dei crediti ricevute dalla clientela (pur non potendole rifiutare se non in limitati specifici casi). In particolare, nel caso in cui le informazioni in possesso della banca, quindi l’informativa finanziaria fornita dal cliente (bilanci ed i piani finanziari) e l’analisi andamentale dei rapporti dallo stesso intrattenuti, indichino difficoltà del cliente a far fronte ai propri impegni, essa è tenuta, pur in presenza di moratoria, a declassare la qualità del credito (e ad aumentare i propri accantonamenti per far fronte al rischio di possibili insolvenze).


In occasione del Decreto Cura Italia, l’EBA (Autorità Bancaria Europea) [1]era intervenuta impartendo agli istituti bancari direttive in tema di classificazione dei crediti in presenza della richiesta di moratoria, prevedendo espressamente che “l’applicazione della moratoria generale di pagamento [emanata per far fronte all’emergenza Covid – n.d.r.] di per sé” non poteva consentire il declassamento della qualità del credito. EBA ha prorogato il divieto a tale declassamento fino al 30 giungo 2021.

La richiesta di una nuova ed ulteriore moratoria, consentita ora dal citato art. 16 D.L. 25 maggio scorso, non è stata accompagnata (almeno sino ad ora) da una nuova proroga di EBA della sospensione degli obblighi previsti per le banche di verificare il merito creditizio della clientela.


È quindi molto importante che coloro che intendono usufruire della proroga prevista dal Decreto Sostegni Bis ne valutino con attenzione l’effettiva necessità, in quanto non si può escludere che l’istituto bancario interessato (in assenza di un nuovo intervento regolamentare) possa intravvedere l’insorgere di maggiori rischi e/o difficoltà, intervenendo conseguentemente (in peius) sul rating del cliente. Non è neppure possibile, almeno allo stato, stabilire quale possa essere l’effetto di tale declassamento, ovvero se la banca sia tenuta a comunicarlo al sistema creditizio inserendo la notizia nelle centrali di monitoraggio dei rischi bancari previste dalla normativa (Centrale Rischi Banca d’Italia prima di tutto).


A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nei limiti dello stato attuale dell’arte, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

[1] con la “Relazione finale riguardante gli orientamenti sulle moratorie di pagamento legislative e non legislative” del 2 aprile 2020.



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