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Fringe benefit per i dipendenti - Limiti di esonero da tassazione 2024

La legge di bilancio per 2024 fissa per quest’anno in 1.000 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit. Tale limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.


  1. La normativa di base.

L’art. 51, comma 3, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il loro valore non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro.


In caso di superamento di questo importo, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.


  1. Le regole previste per il 2024.

Dopo che, per lo scorso anno, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente era stato aumentato a 3.000 euro esclusivamente per coloro che risultassero avere figli fiscalmente a carico, nel 2023 il limite è così stabilito:

  • 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico; sono compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti e i figli adottivi o affidati;

  • 1.000 euro per tutti gli altri dipendenti.


Sono considerati “figli fiscalmente a carico” unicamente i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro, o, se di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro. La condizione di figlio fiscalmente a carico va verificata al 31 dicembre di ogni anno.


Il limite di esenzione previsto per i genitori con figli a carico si applica solo se il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei suoi figli.


Inoltre, l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore anche in presenza di un unico figlio, a condizione che sia fiscalmente a carico di entrambi e spetta anche nel caso in cui i genitori fruiscano dell’assegno unico universale in luogo della detrazione per figli a carico.


  1. Chi ha diritto all’agevolazione.

Oltre ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione spetta anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, amministratori di società e tirocinanti.


Inoltre, l’agevolazione non necessariamente è correlata a politiche di natura collettiva, e si può applicare anche in caso di erogazione di benefit per contratti individuali di lavoro o a seguito dell’erogazione di liberalità una tantum solo a favore di alcuni dipendenti: è il caso ad esempio dell’erogazione di buoni spesa a favore di specifici dipendenti.


  1. L’agevolazione.

L’agevolazione consiste nella possibilità di esonerare da tassazione in capo ai dipendenti, con i limiti già illustrati, le seguenti erogazioni:

  • beni ceduti e servizi prestati da parte del datore di lavoro;

  • le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dati datori di lavoro per il pagamento di: a. utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; b. spese per l’affitto della prima casa; c. interessi sul mutuo relativo alla prima casa.


Le utenze per cui disporre il rimborso devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.


Il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di 1.000 o 2.000 euro è una soglia di esenzione che, se superata, prevede l’assoggettamento a IRPEF e contributi previdenziali del valore complessivo dei fringe benefit concesso.


Inoltre, il tetto è unico e prende a riferimento sia il valore complessivo dei beni e servizi in natura erogati al dipendente, riconosciuti anche tramite erogazione di voucher, sia l’ammontare delle somme erogate per reintegrare la spesa sostenuta nel 2024 per le utenze, l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo della prima casa.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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