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Fattura elettronica – Nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° ottobre 2020

Il presente documento approfondisce le principali novità in tema di fatturazione elettronica introdotte dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28 febbraio 2020, successivamente modificato con Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020.

Le nuove specifiche tecniche comportato sensibili novità nella compilazione dei campi “Tipo documento” e “Natura” per le operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento.


1) Codici tipo documento


Il Provvedimento, come detto, ha introdotto nuovi codici tipo documento (ora incrementati a 18, a fronte dei 7 precedenti), ed ha conseguentemente sancito la soppressione di altri.

Di seguito l’elenco di tutti i codici tipo documento attualmente in vigore, con relativo ambito di utilizzo (in grassetto quelli introdotti o soppressi dal Provvedimento):


2) Codici natura dell’operazione


La principale novità per quanto riguarda i codici natura dell’operazione (i quali, si rammenta, devono essere inseriti nei casi in cui, a fronte di un imponibile positivo, c’è un’imposta uguale a zero) consiste nella suddivisione dettagliata dei codici N2, N3 ed N6, che comporta il loro sensibile incremento, attestandosi ora a quota 24 codici, a fronte dei 7 previgenti.

Di seguito l’elenco di tutti i codici natura dell’operazione attualmente in vigore, con relativo tipo di operazione (in grassetto quelli introdotti dal Provvedimento):



L’introduzione dei nuovi codici permette di rilevare come in molti casi vi sia una correlazione diretta tra il codice Tipo documento ed il codice Natura dell’operazione; in particolare, per quanto concerne:

  • il reverse charge interno: al codice Tipo documento TD16 potranno corrispondere i Codici natura da N6.1 a N6.8;

  • il reverse charge esterno: ai codici Tipo documento da TD16 a TD19 potrà corrispondere il solo Codice Natura N6.9.

ATTENZIONE

Nonostante vengano introdotte numerose novità in materia di reverse charge, il Provvedimento non dispone alcuna modifica in merito agli adempimenti cui è tenuto il committente/acquirente: questi rimane libero di scegliere, sia nell’ipotesi di reverse charge esterno che in quella di reverse charge interno:

  1. se emettere la fattura elettronica indicante il reverse charge effettuato (indipendentemente che si tratti di integrazione di fattura “interna”, di fattura UE o di emissione di autofattura per operazione extra UE), rimanendo tale aspetto una mera facoltà finalizzata alle conseguenti agevolazioni, quali:

    1. evitare l’esterometro;

    2. poter portare in conservazione sostitutiva l’operazione di reverse charge così effettuata;

  2. se proseguire come fatto in passato, con la mera:

    1. integrazione della fattura “cartacea” ricevuta (acquisto di beni intraUE o commissione di servizi a soggetto UE, nonché fattura dal fornitore per reverse charge interno), da conservare quale documento cartaceo (o con conservazione sostitutiva, previa sua digitalizzazione);

    2. emissione di autofattura cartacea (per i servizi extraUE ricevuti);

procedendo, poi, in ogni caso, all’annotazione sui Registri Iva degli acquisti e delle vendite.


3) Altre modifiche


Il provvedimento ha introdotto ulteriori novità, quali:

  1. l’estensione dell'arrotondamento a otto decimali per l'esposizione di sconti/maggiorazioni;

  2. l’introduzione del nuovo codice "Modalità pagamento" per il PagoPA (MP23);

  3. le modifiche alle sezioni:

    1. "Dati ritenuta”: il campo “Tipo ritenuta” viene integrato con i seguenti dati: RT01 (ritenuta persone fisiche), RT02 (ritenuta persone giuridiche), RT03 (contributo INPS), RT04 (contributo ENASARCO), RT05 (contributo ENPAM), RT06 (altro contributo previdenziale)

    2. Dati bollo”: la voce Bollo Virtuale continua a dover essere valorizzata (valore “SI”) nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo (in generale, per le fatture senza Iva, di importo superiore a €. 77,47), diventa opzionale l’elemento “Importo Bollo” in considerazione del fatto che, per quanto concerne le fatture, l’entità del bollo è sempre pari ad Euro 2.


4) Entrata in vigore


Il Provvedimento del 28 febbraio prevedeva l'utilizzo delle nuove Specifiche tecniche in via facoltativa, a decorrere dal 4 maggio 2020, ed obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020, con conseguente venir meno, da tale ultima data, della possibilità di utilizzare il "vecchio" tracciato per la predisposizione delle fatture elettroniche.

In considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19, l’Agenzia, mediante il Provvedimento del 2 aprile citato in premessa, ha disposto il differimento dei termini di utilizzo della nuova versione delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica, prevedendo:

  1. solo dal 1° ottobre 2020 l’avvio del loro utilizzo (ancora facoltativo);

  2. la possibilità fino al 31 dicembre 2020 di effettuare l’invio secondo il vecchio tracciato approvato il 30 aprile 2018.

Di conseguenza, solo dal 1° gennaio 2021 risulterà obbligatoria l’adozione del nuovo tracciato.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



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