Enti del terzo settore – Scadenze e novità 2026.
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Reggio Emilia, 16/03/2026
Circolare 20|2026
Con la definiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, a partire dal 1° gennaio 2026 il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91 potrà essere applicato esclusivamente dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dalle società sportive dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Occorre anche ricordare che entro il prossimo 31 marzo le ONLUS ancora presenti nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate dovranno iscriversi nel RUNTS. Nel caso non vi provvedano, dovranno devolvere il loro patrimonio.
1. L’adempimento previsto per le ONLUS.
A partire dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle ONLUS, tenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate, sarà soppressa.
Le ONLUS iscritte in tale Anagrafe che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare un’istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026.
Entro lo stesso termine del 31 marzo 2026, le ONLUS che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.
2. Modalità di presentazione dell’istanza.
L’istanza di iscrizione al RUNTS deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, utilizzando SPID o CIE del legale rappresentante della ONLUS o del legale rappresentante della rete associativa di cui eventualmente la ONLUS faccia parte.
Per le ONLUS con personalità giuridica o che intendono acquisire la personalità giuridica, l’istanza deve essere presentata da parte di un notaio.
L'iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
3. L’iscrizione al RUNTS.
Con la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, la ONLUS interessata dovrà indicare, tra gli altri dati, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:
- l’atto costitutivo;
- lo statuto, adeguato alle disposizioni del Codice del terzo settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 (o del D.Lgs. n. 112/2017, nel caso in cui l’iscrizione venga effettuata nella forma di impresa sociale);
- gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020. E nel caso in cui i ricavi abbiano superato il limite di 1 milione di euro, occorre il bilancio sociale.
Lo statuto deve essere redatto considerando la sezione del RUNTS a cui l’ente intende iscriversi (ETS generico, ente filantropico, ODV, APS, impresa sociale), sulla base delle maggioranze previste dallo statuto originario.
Inoltre, sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerga che la ONLUS interessata all'iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.
La nomina dell'Organo di controllo è sempre obbligatoria per le ONLUS aventi natura giuridica di Fondazione.
4. Il contributo del 5 per mille.
L’iscrizione al RUNTS permette alle ex ONLUS di ottenere il contributo del 5 per mille. Tale contributo deve essere richiesto già in sede di iscrizione comunicando al RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo, secondo i termini e le modalità indicati dal sito.
A seguito di tale richiesta, occorre verificare nel sito dell’Agenzia delle entrate se la ex ONLUS neoiscritta è stata o meno inclusa nell’elenco dei beneficiari che partecipano al riparto del 5 per mille tenuto dall’Agenzia.
5. La novità per le associazioni in regime ex Legge n. 398/91.
Per effetto della definitiva entrata in vigore delle norme fiscali del Codice del Terzo settore, a decorrere dal 2026 il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 diviene inapplicabile alle associazioni senza fini di lucro diverse da quelle sportive dilettantistiche, come associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, nonché le pro-loco.
Tale regime resta applicabile esclusivamente dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
Pertanto, le associazioni sportive dilettantistiche che decidano di assumere la veste di ETS iscrivendosi al RUNTS non potranno applicare il regime di cui alla legge 398/91.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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