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DPCM 22 marzo 2020 - ulteriori restrizioni in materia di attività economiche e professionali


Come anticipato dai media, il Governo ha emanato un nuovo DPCM che reca alcuni ulteriori provvedimenti restrittivi delle attività economiche e produttive. Ve ne trasmettiamo qui unito il testo come pubblicato in G.U. corredato dell’allegato che riporta l’elenco delle attività per le quali è consentita la continuazione dell’attività. Il Decreto pubblicato in G.U. in una edizione straordinaria in data di ieri, entra in vigore oggi stesso ma l’efficacia effettiva delle nuove norme restrittive scatterà dalla mezzanotte di mercoledì 25 p.v., al fine di consentire alle imprese soggetto al blocco di organizzarsi di conseguenza e completare le ultime attività, comprese le consegne.


Vi segnaliamo di seguito alcune specificità emerse ad una prima lettura:




  • Le attività diverse da quelle elencate sono vietate e quindi devono sospendere ogni esercizio;

  • L’elenco potrà essere modificato, ampliandolo o restringendolo, con semplice DM emanato  direttamente da MISE, sentito il parere del MEF;

  • Inoltre “restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1”, pertanto, a quanto letteralmente si legge nel provvedimento, lo svolgimento delle attività di supporto a quelle autorizzate è consentite e può considerarsi escluso dalla sospensione, anche se il loro codice attività Ateco non rientra fra quelle dell’elenco allegato al DPCM; ne possono esser un esempio un servizio di manutenzione informatica svolto da un’azienda che non rientra nell’elenco a favore di un’impresa che invece vi rientra (ad esempio una farmaceutica, alimentare o addirittura sanitaria). Tali “attività funzionali” sono consentite “previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva”; in tale comunicazione devono essere “indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”; si tratta di una “comunicazione” e non di una preventiva autorizzazione, quindi l’attività può essere eseguita subordinatamente alla comunicazione ma senza che sia necessario attenderne risposta; è tuttavia sempre consentito al Prefetto sospendere le attività in discorso qualora non ne ritenesse sussistenti i presupposti.


Al di fuori dell’elenco è sempre liberamente consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di: farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari. Previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive, sono consentite le attività aerospaziali e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Resta altresì e più in generale consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Vi segnaliamo inoltre che, contrariamente alle informazioni inizialmente circolate, restano aperte tutte le attività professionali. Lo Studio pertanto, pur continuando ad applicare la prassi già adottata di massima prudenza e di massimo rispetto per la salute dei propri clienti, collaboratori e dipendenti, resta operativo adottando al massimo possibile la prassi del lavoro a distanza e le modalità già a suo tempo comunicatevi.

Va infine segnalato che il provvedimento in esame era stato preceduto dall’Ordinanza del Ministero della Salute (di concerto con il Ministero dell’Interno). Essa prevedeva che, con effetto dal 22 marzo (ieri) e fino all’entrata in vigore del DPCM di cui sopra, fosse vietato alle persone spostarsi con qualsiasi mezzo (pubblico o privato) dal comune in cui “attualmente si trovano” (quindi, ad oggi, si trovavano) se non per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza ovvero per motivi di salute”. Pare di comprendere che lo scopo sia quello di evitare esodi pericolosissimi (come quello dell’7 marzo scorso), conseguenti alla chiusura delle unità produttive e commerciali escluse dall’elenco a DPCM di cui sopra e non di impedire a chi si trovi (per qualsiasi motivo) in un determinato comune di spostarsi in un altro comune, anche non limitrofo, per recarsi al lavoro e ritornare a casa. Data la non chiarissima interpretazione del testo vi invitiamo ad agire con la massima cautela su quanto in argomento.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.



DPCM 22 03 20 restrizioni
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DPCM_22_marzo_2020_-_ulteriori_restrizio
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