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Dichiarazioni di intento, indicazioni in fattura.

Controlli delle Entrate per inibire l’utilizzo di un falso plafond Iva


Dal 1° gennaio 2022 scatteranno i controlli delle Entrate al fine di impedire l'invio di dichiarazioni di intento da parte di falsi esportatori abituali. In quest'ambito s'inserisce l'obbligo da parte del fornitore di indicare in fattura gli estremi della dichiarazione di intento: se quest'ultima è irregolare, l'SdI impedisce di emettere la fattura senza Iva.



Cessioni non imponibili «in sospensione d’imposta»

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972, costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili – oltre alle cessioni di beni destinati oltre il confine della Ue (di cui alle precedenti lettere a), b) e b-bis)) – «le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta».

L’articolo 8, comma 2, Dpr 633/1972 stabilisce che le operazioni di cui alla lettera c) del primo comma sono effettuate senza pagamento dell’imposta su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità dei cessionari/committenti, nel limite dell’ammontare complessivo del plafond (ossia nel limite delle operazioni effettuate verso l’estero nell’anno precedente).


Ai sensi dell’articolo 1, Dl 746/1983, al fine di acquistare beni e servizi senza Iva (cd. «in sospensione d’imposta»), occorre che venga rilasciata una dichiarazione attestante l’intento di avvalersi della disposizione in esame (da qui il nome «dichiarazione di intento»). Gli estremi di questa dichiarazione, trasmessa telematicamente all’agenzia delle Entrate, vanno riportati nella fattura che non espone l’imposta.


Non è richiesto che i beni e i servizi acquistati siano effettivamente destinati all’estero, ma che siano acquistati da un soggetto che normalmente li impiega anche per operazioni non imponibili. In pratica, a parte i beni acquistati da commissionari e promotori delle triangolazioni che utilizzano il cd. plafond «vincolato» per esportare beni allo stato originario entro 6 mesi, gli acquisti di beni e servizi senza Iva possono essere impiegati anche per operazioni interne (da parte dei soggetti con vocazione «internazionale», ossia dagli esportatori abituali).


La pratica di rilasciare false dichiarazioni di intento (rilasciate, cioè da soggetti che non avevano lo status di esportatore abituale oppure in misure eccedente il plafond disponibile) è stata utilizzata da soggetti frodatori per acquistare senza Iva al fine di vendere i beni ad un prezzo più basso (e senza poi neppure versare l’Iva sulle cessioni).


Nel tempo sono stati presi provvedimenti al fine di combattere questa pratica illecita.


Contrasto alle frodi

L’articolo 1, commi 1079-1083, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva.

In particolare, la lotta all’evasione viene irrobustita attraverso due macro-aree di intervento:

  • specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio e all’invalidazione di lettere di intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;

  • inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera di intento invalidata.

Con apposito provvedimento, l’agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode, che saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, vengono individuate le modalità operative di attuazione del presidio antifrode nelle operazioni senza applicazione di Iva attraverso l’invalidazione delle dichiarazioni di intento già emesse, l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni di intento, e fissando regole specifiche di emissione delle fatture elettroniche per le operazioni non imponibili (provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293390).


Analisi di rischio e controllo degli esportatori abituali

Nell’ambito del presidio antifrode di cui si è fatto cenno, le informazioni contenute nelle dichiarazioni di intento trasmesse in via telematica (da parte del soggetto che ritiene di avere lo status di esportatore abituale verso l’agenzia delle Entrate) sono messe a confronto con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.


La valutazione del rischio è orientata, prioritariamente, alla:

  • analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni di intento trasmesse;

  • valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;

  • individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;

  • individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

La procedura di analisi di rischio e controllo sarà effettuata sia sulle nuove dichiarazioni di intento, sia su quelle già acquisite.


Restano fermi i poteri di controllo sostanziale di cui all’articolo 51, Dpr 633/1972.


Invalidazione delle dichiarazioni di intento trasmesse

In caso di irregolarità riscontrate dall’attività di controllo, le dichiarazioni di intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento. Pertanto, il fornitore – il quale ha l’obbligo di riscontrare, sul sito dell’agenzia delle Entrate o nel proprio cassetto fiscale, la regolare emissione di una dichiarazione di intento – avrà cura di non emettere fatture senza applicazione dell’Iva (cd. «in sospensione d’imposta») a fronte della cennata dichiarazione di intento invalida.


L’agenzia delle Entrate invia, contestualmente, tramite Pec:

  • al soggetto emittente, una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento invalidata e le relative motivazioni con le anomalie riscontrate, oltre all’indicazione dell’ufficio dell’agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale. La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione. Il blocco sulla dichiarazione di intento è rimosso dall’agenzia delle Entrate, in autotutela, a seguito della dimostrazione del possesso dei requisiti di esportatore abituale. In particolare, nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti che hanno determinato l’invalidazione della dichiarazione di intento l’ufficio competente procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione di intento, dandone comunicazione al contribuente stesso;

  • al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione di intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento invalidata.

Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni di intento

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, l’agenzia delle Entrate inibisce la facoltà di rilascio di altre dichiarazioni di intento. In tale ipotesi, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione di intento è rilasciata una ricevuta di scarto, contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni e l’ufficio dell’agenzia delle Entrate, al quale è possibile presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale.

La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione. Il blocco sulla dichiarazione di intento e sul suo rilascio è rimosso dall’agenzia delle Entrate, in autotutela, a seguito della dimostrazione del possesso dei requisiti di esportatore abituale.


Fatture elettroniche per operazioni non imponibili

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili ai fini Iva, da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI), nei confronti di un esportatore abituale, il fornitore deve utilizzare esclusivamente il tracciato in formato .xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757 e successive modificazioni. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 «Natura» il codice specifico N3.5 «Non imponibili – a seguito di dichiarazioni di intento», nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento trasmessa all’agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.


Il numero di protocollo della dichiarazione di intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 07080120371234567);

  • la seconda, formata da 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che dev’essere separata dalla prima dal segno «-» oppure dal segno «/».

Dev’essere compilato un blocco 2.2.1.16 «AltriDatiGestionali» per ogni dichiarazione di intento, con le seguenti modalità:

  • nel campo 2.2.1.16.1 «TipoDato» dev’essere riportata la dicitura «INTENTO»;

  • nel campo 2.2.1.16.2 «RiferimentoTesto» dev’essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e il suo progressivo;

  • nel campo 2.2.1.16.4 «RiferimentoData» dev’essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.

Qualora la dichiarazione di intento indicata risulti invalidata, la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) viene scartata.

Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata all’emittente (punto 2.4 del provvedimento 89757/2018).


Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata all’emittente (punto 2.4 del provvedimento 89757/2018).






Responsabilità del fornitore

Il descritto presidio di contrasto degli illegittimi acquisti senza pagamento dell'Iva, operativo dal 2022, garantirà maggiormente non soltanto l'Erario dalle frodi, ma anche (forse) i fornitori che, negli anni passati, sono stati spesso chiamati a rispondere della condotta illecita dei loro clienti sul presupposto del mancato riscontro della veridicità del contenuto delle dichiarazioni di intento.


Ciò a patto che si considerino superate quelle posizioni giurisprudenziali che hanno sancito la responsabilità del fornitore a fronte della falsità ideologica della dichiarazione di intento rilasciata dal cliente per via del fatto che la merce è consegnata nel territorio nazionale. Si cita, ad esempio, la Corte di Cassazione 20 giugno 2008, n. 16819 che ha ritenuto responsabile il fornitore, in quanto consapevole della falsità della dichiarazione di intento rilasciatagli, anche per via della consegna dei beni in Italia (circostanza questa che, da sola, non rileva ai fini della spettanza o meno dell’agevolazione).


ATTENZIONE

I sempre più attenti strumenti di controllo posti in essere dal legislatore e dall’agenzia delle Entrate (primo fra tutti l’obbligo di trasmettere la dichiarazione di intento innanzitutto all’agenza per i controlli) (10) dovrebbero assolvere da responsabilità i fornitori che ricevono una dichiarazione di intento regolare; così come affermato dalla Corte di Cassazione 21 novembre 2001, n. 14694, secondo cui la responsabilità del fornitore dovrebbe esaurirsi nel riscontro della dichiarazione di intento ricevuta: «a tutela del cedente risulta sufficiente la dichiarazione sottoscritta dal cessionario sotto la propria responsabilità, sicché il cedente che si attiene alla dichiarazione pone in essere un comportamento del tutto adeguato alla previsione della legge». Anche secondo la Corte di Cassazione 24 novembre 1998, n. 11914, in capo al cedente/prestatore «non incombe alcun onere né alcuna facoltà di specifico controllo in ordine alla eventuale non veridicità della dichiarazione». È opportuno che gli operatori economici prestino sempre e comunque la massima attenzione – con una diligenza professionale – in quanto di recente la stessa Amministrazione finanziaria, nell’ambito della risposta all’interrogazione parlamentare 26 febbraio 2020, n. 5-03673 non ha ritenuto verosimile che «un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione di intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità».


Resta, dunque, il rischio in capo al cedente/prestatore non (professionalmente) avveduto.

Se, però, al fornitore può essere attribuita una “culpa in vigilando”, non si può non tener conto delle responsabilità in capo all’Amministrazione finanziaria, primo baluardo contro le frodi. Dal che si deduce che la sanzione dal 100% al 200% risulta essere sproporzionata.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.




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