Deposito dei bilanci – Regole 2025
- lo Staff
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Circolare 29|2025
Reggio Emilia, 12/05/2025
In base all’art. 2435 del Codice Civile, il bilancio, unitamente ai suoi allegati, deve essere presentato al Registro delle Imprese territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione.
Il deposito del bilancio è un obbligo posto in capo a tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.
Con riguardo agli adempimenti collegati ai nuovi codici ATECO 2025, resi operativi a partire dal 2025, si segnala che la nuova classificazione può essere indicata già nei depositi XBRL del 2025 (indipendentemente dall’esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio). Tuttavia, non sussistono impedimenti all’utilizzo della codifica precedente "ATECO 2007".
1. Come calcolare il termine di presentazione del bilancio.
L’art. 2364 del Codice Civile prevede che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Considerando che il bilancio deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di approvazione, questo termine deve essere calcolato considerando il sabato e la domenica come giorni festivi. Nel caso in cui tale termine cada di sabato o di domenica, si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. Regole di deposito del bilancio ordinario.
Nel caso deposito di un bilancio ordinario, occorre presentare:
- copia del bilancio composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, in forma XBRL sulla base della tassonomia vigente;
- Verbale di assemblea (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio, oppure, nel caso di decisione adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 Codice Civile), Verbale della deliberazione di approvazione del bilancio redatto dagli amministratori, in formato PDF/A;
- Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente) o Relazione unitaria di controllo societario del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti, in formato PDF/A;
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se diverso dal Collegio Sindacale), in formato PDF/A.
- tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, quale ad esempio la Relazione sulla Gestione, da allegare alla pratica di bilancio in formato PDF/A.
Nel Verbale di assemblea devono essere chiaramente esplicitati, oltre all’anagrafica dell’impresa: la data di convocazione dell’assemblea, la data di chiusura dell’esercizio del bilancio da approvare, l’avvenuta approvazione del bilancio con la rispettiva data, l’eventuale distribuzione di utili con gli estremi di registrazione del verbale all’Agenzia delle entrate.
Il bilancio in XBRL sottoscritto digitalmente da un amministratore/liquidatore della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.
Diversamente, in caso di presentazione del bilancio (parte Prospetti contabili e Nota Integrativa) in formato XBRL da parte di professionista incaricato, il firmatario deve apporre su ciascun documento allegato al bilancio la seguente dichiarazione: “La/il sottoscritta/o ………………………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
Termini di versamento delle imposte.
In correlazione con il deposito di bilancio, vanno tenuti presenti i termini di versamento delle imposte.
Infatti, la data di approvazione del bilancio di una società di capitali incide sul termine di versamento dell’IRES e dell’IRAP dovute dalla società.
Infatti, in linea di principio, i versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto IRES devono essere eseguiti entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Tuttavia, coloro che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Resta ferma la facoltà di versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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