Decreto “Rilancio” - DL 19.5.2020 n. 34 – Parte 2a: agevolazioni finanziarie e contributi
imprese, professionisti partite iva e autonomi anche in forma di credito d’imposta
Di seguito la seconda parte relativa agli approfondimenti conseguenti all’emanazione del DL 19.5.2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”).
ART. 25 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA - come individuati dal TUIR.
In particolare, il contributo spetta a:
• Società di capitali (S.p.A. – S.a.p.a. – s.r.l.); Società di Persone (snc – s.a.s.); Persone fisiche esercenti attività commerciale, imprese familiari (e aziende coniugali) con ricavi o compensi non superiori a €. 5 milioni per l’anno 2019.
• a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che “…a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza”.
Sono invece esclusi:
• i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
• gli enti pubblici di cui all’articolo 74;
• i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
• i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (soggetti iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo);
• i lavoratori dipendenti;
• i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc…).
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

L’ammontare è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a €. 1.000 per le persone fisiche e a €. 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un’istanza
all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
L’istanza:
• deve essere presentata esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
• entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
N.B. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario saranno definiti con uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
ART. 84 NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il presente articolo inserito nel “Decreto Rilancio” estende le agevolazioni riconosciute per il mese di marzo dal “Decreto Cura Italia” anche ai mesi di aprile e maggio 2020 con una rimodulazione dei soggetti e degli importi erogati.
Ricordiamo che per il mese di marzo l’indennità pari a €. 600 spettava ai soggetti individuati agli artt. 27-28-29-30-38-44-96 del D.L. 18/2020.
Il comma 14 dell’art. 84 introduce il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (03/06/2020) per la presentazione delle domande per le indennità di marzo 2020, di cui agli artt. 27-28-29-30 e 38 del D.L. 18/2020.
Le indennità del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
Collaboratori e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS - art. 27 D.L. 18/2020
L’indennità pari a €. 600 è erogata ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 D.L. 18/2020 anche per il mese di aprile 2020.
Per il mese di maggio 2020 invece,
• ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità pari a €. 1.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
• ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a €. 1.000 (la norma non richiede che il rapporto di lavoro sia attivo ad una certa data).
Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO - art. 28 D.L. 18/2020
(artigiani | commercianti | coltivatore diretto | IAP |coadiuvante | coadiutore |agente e rappresentante di commercio)
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 28 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a €. 600, è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Per il mese di maggio 2020 tali soggetti non possono beneficiare di tale indennità, ma possono richiedere il contributo a fondo perduto alle condizioni dell’art. 25 del D.L. 34/2020.
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo - art. 29 D.L. 18/2020
Ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a €. 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020).
Per il mese di maggio 2020 è riconosciuta un'indennità pari a €. 1.000,
• ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020);
• ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020).
Operai agricoli a tempo determinato - art. 30 D.L. 18/2020
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di trattamento pensionistico diretto, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 D.L. 18/2020, spetta un’indennità anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a €. 500.
Lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio
È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a €. 600 per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
• lavoratori intermittenti, (artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
• incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per poter beneficiare di tale indennità, i predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) o titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo - art. 38 D.L. 18/2020
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del D.L. 18/2020, è erogata una indennità di €. 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020).
Precisazione importante.
I soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo delle indennità finora trattate (salvo diverse indicazioni dell’Inps) non dovranno presentare ulteriori domande per i mesi di aprile e maggio 2020.
Gli altri, salvo diverse indicazioni dell’Inps, dovranno ricorrere alle stesse modalità previste per la richiesta dell’indennità per la mensilità di marzo 2020. Nello specifico, dovrebbe quindi essere possibile avvalersi di tre sistemi:
1. sito dell’Inps → Indennità 600 euro;
2. contact center dell’Inps;
3. patronati.
Per accedere ai sevizi telematici dell’Inps possono essere utilizzate le seguenti credenziali:
• PIN rilasciato dall’Inps (anche solo con la prima parte del PIN ricevuto via SMS o e-mail);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS)
Soggetti iscritti a casse previdenziali private - art. 44 D.L. 18/2020
Il DM del 29 maggio 2020 estende la spettanza dell’indennità per il mese di aprile anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (anche nel corso del 2019) purché attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel DM del 28 marzo 2020.
Non è necessario presentare alcuna domanda per chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo. Quest’ultima verrà erogata in automatico.
I professionisti, alla data di presentazione della domanda, non dovranno comunque trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:
• titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• titolari di pensione.
Indennità collaboratori sportivi - art. 96 D.L. 18/2020
Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a €. 600 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
Il predetto emolumento:
• non concorre alla formazione del reddito
• non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni sopra riportate;
I soggetti già beneficiari per il mese di marzo di tale indennità non devono presentare ulteriori domande per i mesi di aprile e maggio 2020.
ART. 26 RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
(L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell