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Decreto “Rilancio” - DL 19.5.2020 n. 34 – Parte 2a: agevolazioni finanziarie e contributi

imprese, professionisti partite iva e autonomi anche in forma di credito d’imposta


Di seguito la seconda parte relativa agli approfondimenti conseguenti all’emanazione del DL 19.5.2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”).


ART. 25 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA - come individuati dal TUIR.

In particolare, il contributo spetta a:

  • • Società di capitali (S.p.A. – S.a.p.a. – s.r.l.); Società di Persone (snc – s.a.s.); Persone fisiche esercenti attività commerciale, imprese familiari (e aziende coniugali) con ricavi o compensi non superiori a €. 5 milioni per l’anno 2019.

  • • a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che “…a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza”.

Sono invece esclusi:

  • • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;

  • • gli enti pubblici di cui all’articolo 74;

  • • i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR;

  • • i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (soggetti iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo);

  • • i lavoratori dipendenti;

  • • i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc…).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:




L’ammontare è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a €. 1.000 per le persone fisiche e a €. 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.


Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare un’istanza

all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

L’istanza:

  • • deve essere presentata esclusivamente in via telematica (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);

  • • entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

N.B. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario saranno definiti con uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.


ART. 84 NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il presente articolo inserito nel “Decreto Rilancio” estende le agevolazioni riconosciute per il mese di marzo dal “Decreto Cura Italia” anche ai mesi di aprile e maggio 2020 con una rimodulazione dei soggetti e degli importi erogati.

Ricordiamo che per il mese di marzo l’indennità pari a €. 600 spettava ai soggetti individuati agli artt. 27-28-29-30-38-44-96 del D.L. 18/2020.

Il comma 14 dell’art. 84 introduce il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (03/06/2020) per la presentazione delle domande per le indennità di marzo 2020, di cui agli artt. 27-28-29-30 e 38 del D.L. 18/2020.

Le indennità del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.


Collaboratori e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS - art. 27 D.L. 18/2020

L’indennità pari a €. 600 è erogata ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 D.L. 18/2020 anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio 2020 invece,

  • • ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità pari a €. 1.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

  • • ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a €. 1.000 (la norma non richiede che il rapporto di lavoro sia attivo ad una certa data).


Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO - art. 28 D.L. 18/2020

(artigiani | commercianti | coltivatore diretto | IAP |coadiuvante | coadiutore |agente e rappresentante di commercio)

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 28 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a €. 600, è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio 2020 tali soggetti non possono beneficiare di tale indennità, ma possono richiedere il contributo a fondo perduto alle condizioni dell’art. 25 del D.L. 34/2020.



Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo - art. 29 D.L. 18/2020

Ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a €. 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020).


Per il mese di maggio 2020 è riconosciuta un'indennità pari a €. 1.000,

  • • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020);

  • • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020).

Operai agricoli a tempo determinato - art. 30 D.L. 18/2020

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di trattamento pensionistico diretto, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 D.L. 18/2020, spetta un’indennità anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a €. 500.


Lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio

È riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a €. 600 per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:


  • • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

  • • lavoratori intermittenti, (artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

  • • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

  • • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per poter beneficiare di tale indennità, i predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente) o titolari di pensione.


Lavoratori dello spettacolo - art. 38 D.L. 18/2020

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del D.L. 18/2020, è erogata una indennità di €. 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19/05/2020).


Precisazione importante.

I soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo delle indennità finora trattate (salvo diverse indicazioni dell’Inps) non dovranno presentare ulteriori domande per i mesi di aprile e maggio 2020.

Gli altri, salvo diverse indicazioni dell’Inps, dovranno ricorrere alle stesse modalità previste per la richiesta dell’indennità per la mensilità di marzo 2020. Nello specifico, dovrebbe quindi essere possibile avvalersi di tre sistemi:

1. sito dell’Inps → Indennità 600 euro;

2. contact center dell’Inps;

3. patronati.

Per accedere ai sevizi telematici dell’Inps possono essere utilizzate le seguenti credenziali:

  • • PIN rilasciato dall’Inps (anche solo con la prima parte del PIN ricevuto via SMS o e-mail);

  • • SPID di livello 2 o superiore;

  • • Carta identità elettronica 3.0 (CIE);

  • • Carta nazionale dei servizi (CNS)

Soggetti iscritti a casse previdenziali private - art. 44 D.L. 18/2020

Il DM del 29 maggio 2020 estende la spettanza dell’indennità per il mese di aprile anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (anche nel corso del 2019) purché attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel DM del 28 marzo 2020.

Non è necessario presentare alcuna domanda per chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo. Quest’ultima verrà erogata in automatico.

I professionisti, alla data di presentazione della domanda, non dovranno comunque trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

  • • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  • • titolari di pensione.

Indennità collaboratori sportivi - art. 96 D.L. 18/2020

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a €. 600 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Il predetto emolumento:

  • • non concorre alla formazione del reddito

  • • non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni sopra riportate;

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo di tale indennità non devono presentare ulteriori domande per i mesi di aprile e maggio 2020.


ART. 26 RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

(L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea)

Alle società di capitali – società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia – a condizione che:

  • • presentino un ammontare di ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (1);

  • • abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33% (2);

  • • abbiano deliberato ed eseguito dal 20 maggio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato;

  • • per l’accesso alla misura prevista dal comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

note:

(1) Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo.

(2) Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo.



Risultano escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e quelle che esercitano attività assicurative.

Per poter fruire delle misure di cui ai commi 8 e 12 dell’art. 26, la società deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) non è intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.


Le misure previste si sostanziano in:

1) un credito d’imposta pari al 20% per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale (commi da 4 a 7);

  • a. aumento di capitale a pagamento integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020;

  • b. l’investimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro (max €. 400.000);

  • c. la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31/12/2023. La società oggetto del conferimento in denaro non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data → in caso contrario, l’investitore decade dal beneficio ed è obbligato a restituire la detrazione usufruita, unitamente agli interessi legali;

  • d. la società conferitaria dovrà rilasciare apposita certificazione che attesti il non superamento del limite di cui alla lettera sub b), ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta il credito di imposta;

  • e. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate;

  • f. il credito di imposta, nel rispetto della normativa, si applica agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. Si applica altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

  • g. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 → €. 700.000 poi incrementato ad 1 milione

  • e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 → (da quadro RU) limite annuale €. 250.000

  • h. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

2) un credito d’imposta, per le società che rispettano i requisiti indicati in premessa, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenze del 30% dell’aumento di capitale eseguito (commi 8 e 9);

  • a. aumento di capitale a pagamento integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020;

  • b. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

  • c. la società non potrà distribuire riserve fino a 31/12/2023 → in tal caso si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Cumulabilità delle agevolazioni e modalità di applicazione

I benefici previsti ai numeri 1) e 2), si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non può eccedere per ciascuna società l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013 (regime De Minimis), del regolamento della Commissione n.702/2014 (aiuti al settore agro-alimentare) e del regolamento della Commissione n.717/2013 (riguarda il settore agricolo dell’allevamento) ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (in tema di aiuti di Stato) , del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 (aiuti al settore agricolo, forestale e rurale) e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (settore pesca).

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta previsti ai numeri 1) e 2) sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dal 19 maggio 2020.


3) un “Fondo Patrimonio PMI” (comma 12)

  • a. ai fini del sostegno e del rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere entro il 31.12.2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con caratteristiche specifiche, emessi dalle società che fruiscono dell’agevolazione per l’aumento di capitale, che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. i. ammontare ricavi superiore a 10 milioni e fino a 50 milioni;

  2. ii. previste dalle lettere da a) a g) indicate in premessa;

  3. iii. abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale per almeno €. 250.000.

  • b. L’ammontare massimo da poter sottoscrivere è pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,50% dell'ammontare dei ricavi relativi all’esercizio 2019;

N.B. Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.


  • c. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma c.c. e devono essere rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione;

  • d. L’emittente può comunque riscattare i titoli in via anticipata, in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione → mentre sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva;

  • e. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 c.c.;

  • f. La società emittente assume l’impegno di:

  1. i. non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

  2. ii. destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

  3. iii. fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti;

  • g. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso;

  • h. Caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.


ART. 28 CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA

(integrato con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 6 giugno 2020)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato introdotto:

1) un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.


N.B. Il legislatore ha, dunque, assimilato alla locazione, anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing. Al riguardo, si ritiene che l’assimilazione operata riguardi i contratti di leasing cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito qui in commento, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.


2) un credito d’imposta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse (ad es. Coworking) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.


Possono fruire di tale credito di imposta tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.


Rientrano inoltre nell’agevolazione i seguenti soggetti:

  • a) Le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;

  • b) Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale).

L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.


Ai fini dell’individuazione delle attività alberghiera o agrituristica occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

• 55.10.00 Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI

• 55.20.10 Villaggi turistici

• 55.20.20 Ostelli della gioventù

• 55.20.30 Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande

55.20.40 Colonie marine e montane

55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze

ii. cottage senza servizi di pulizia

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Per attività agrituristica si intende la struttura che svolge l’attività di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e alle relative norme regionali.


Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo di fatturato deve essere verificato mese per mese, quindi può verificarsi il caso che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi in esame.


Modalità di calcolo per la verifica del fatturato (rif. circolare 9/E del 13 aprile 2020, par. 2.2.5)

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.


È necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento che dovrà avvenire entro il 2020.


Ad esempio:

1. nel caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio → il credito risulta fruibile successivamente al pagamento.

2. nel caso in cui il canone sia stato versato in via anticipata → sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

3. nel caso si sia verificata una modifica ai contratti in essere (riduzione ammontare dei canoni) → per determinare il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è necessario considerare le somme effettivamente versate.


In caso di mancato pagamento non sarà possibile fruire in via anticipata del credito.

Resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. Al riguardo, si precisa che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta. Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento si ritiene che i soggetti beneficiari, in assenza di un’espressa previsione normativa sul tema, debbano rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta (cfr. circolare n 11/E del 6 maggio 2020, risposta 3.1). Parimenti, nelle ipotesi di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda il canone cui commisurare il credito d’imposta risulta quello determinato nel relativo contratto di locazione.


Il credito d’imposta, in base a quanto disposto dal comma 6 dell’art. 28 del Decreto Rilancio, può essere utilizzato:

  • 1. In compensazione ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n. 241/97, successivamente al pagamento dei canoni agevolabili;

Risoluzione 32/E - Agenzia delle Entrate

Codice tributo “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.


  • 2. Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (Unico 2021 anno 2020);

  • 3. Può essere ceduto:

    •      a. Al locatore o al concedente;

    •      b. Ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La cessione è esercitabile a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 122 del Decreto rilancio, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 comprese quelle relative al credito d’imposta in esame.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

  • • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;

  • • in compensazione ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n. 241/97;

  • • La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso → il credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

Il credito d'imposta per il locatario/fruitore non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Per il cessionario, invece, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità.


Controlli dell’amministrazione finanziaria

nello svolgimento dell’ordinaria attività dell’amministrazione finanziaria:

- in capo al cedente, verificherà l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti si procederà al recupero del credito fruito;

- in capo al cessionario, verificherà l’utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.


Il credito di imposta non è cumulabile con il credito di imposta di cui all’art. 65 del Decreto Cura in relazione alle medesime spese sostenute.


ART. 95 MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

In base alla presente disposizione, l’Inail promuove interventi straordinari nei confronti di:

  • • Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;

  • • Imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;

  • • Imprese agrituristiche e Imprese sociali di cui al D. Lgs. n.112/2017 iscritte al Registro delle imprese.

Che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:

  • a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

  • b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

  • c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

  • d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

  • e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Tutti i dispositivi dovranno essere certificati secondo le normative vigenti in materia.

I contributi sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863- final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final.

Gli importi massimi dei contributi sono fissati a:

  • • 15mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti;

  • • 50mila euro per quelle da 10 a 50 dipendenti;

  • • 100mila euro per le aziende con oltre 50 addetti.

I CONTRIBUTI SONO CONCESSI CON PROCEDURA AUTOMATICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 123 E SONO INCOMPATIBILI CON GLI ALTRI BENEFICI, ANCHE DI NATURA FISCALE, AVENTI AD OGGETTO I MEDESIMI COSTI AMMISSIBILI.

Il bando di finanziamento ISI 2019 (Inail) è revocato.

La procedura sarà gestita da INVITALIA, sulla base delle indicazioni INAIL, come già successo per la dote di 50 milioni inserita nel Decreto Cura Italia di marzo, e già attivata con il Bando "Impresa sicura".

ART. 120 CREDITO DI IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti,

  • • esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (tipicamente si tratta di attività di ristoranti, alberghi e bar, o di quelle dell’intrattenimento, quali teatri e cinema),

  • • alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore,

è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per:

  • • il rifacimento di spogliatoi e mense,

  • • per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,

  • • per l’acquisto di arredi di sicurezza,

nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta può essere:

  • • utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 nell’anno 2021 e anche in tal caso non si applicano i limiti relativi ai crediti compensabili in F24 e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

  • • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Rilancio.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Segnaliamo che a differenza degli altri crediti imposta esaminati, per questo non è stata previsto l’esclusione della formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.


ART. 125 CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE


L’art. 125 del Decreto Rilancio, abroga le precedenti disposizioni contenute nel Decreto Cura (art. 64 - credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione sostenute nel 2020 di €. 20.000) e nel Decreto Liquidità (art. 30 - acquisto di dispositivi di protezione individuale DPI).


Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di €. 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

  • b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

  • c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

  • d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

  • e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta può essere:

  • · utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

  • · utilizzato in compensazione nel modello F24 nell’anno 2021 e anche in tal caso non si applicano i limiti relativi ai crediti compensabili in F24 e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

    • · ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

i. i cessionari possono utilizzare il credito ceduto in compensazione;

ii. con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente;

iii. la quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere richiesta a rimborso.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.


Per quanto concerne l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta si deve attendere l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio.

art. 122 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da covid-19

A decorrere dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati:

  • a) credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 Decreto “Cura Italia”);

  • b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 Decreto “Rilancio”);

  • c) nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 Decreto “Rilancio”);

  • d) nuovo credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 Decreto “Rilancio”);

possono optare, in alternativa dell'utilizzo diretto, per la cessione - anche parziale - degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti relativi ai crediti compensabili in F24 e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.


ART. 186 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

La presente disposizione interviene nuovamente andando a rafforzare il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per il 2020 sostituendo integralmente il comma 1-ter dell’art. 57-bis del DL 50/2017, recentemente introdotto dal Decreto “Cura Italia”.

Viene attribuito solo per il 2020 un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati da:

  • · imprese,

  • · lavoratori autonomi,

  • · enti non commerciali,

che nel corso del 2020 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o di digitali.

l’agevolazione è quindi riconosciuta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari e non sui soli investimenti incrementali.

Per tale ragione, possono accedere all’agevolazione:

1. i soggetti che nel 2020 sostengono investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;

2. i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;

3. i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.

La comunicazione telematica per l’accesso al credito deve essere presentata dall’1/09/2020 al 30.09/2020.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

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