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Decreto Liquidità: misure per la crisi d’impresa e la continuità aziendale


Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state introdotte alcune misure in materia societaria - in deroga a quelle contenute nel codice civile – nella speranza di:

contrastare gli effetti negativi del COVID-19 nei bilanci delle imprese;

favorire l'afflusso di liquidità in favore delle stesse (cfr. nostra precedente circolare sul tema Garanzia SACE e MCC artt. 1 e 13).


DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL “CODICE DELLA CRISI”

L’art. 5 del decreto ha rinviato alla data del 1° settembre 2021, l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza delle imprese di cui al D.Lgs. 14/2019, ad eccezione delle deroghe contenute nel comma 2 dell’articolo 389 che risultano già efficaci dallo scorso 16 marzo 2019. Sono stati pertanto rinviati i meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).

Il differimento consentirà inoltre di recepire, nel frattempo, i principi della direttiva UE 1023/2019 in tema di ristrutturazione e insolvenza e le modifiche correttive al Codice, già allo studio del Governo prima del diffondersi dell’emergenza.

Ricordiamo quindi che il rinvio non riguarda l’obbligo – a carico dell’organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi.


DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

L’art. 6 del decreto prevede che a decorrere dalla data del 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le disposizioni del codice civile - art. 2446 commi 2 e 3, art. 2447, art. 2482 bis commi 4 – 5 e 6, e art. 2482 ter - che impongono agli amministratori (e agli organi di controllo, ove presenti) specifici adempimenti a seguito del conseguimento di perdite di esercizio. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Quindi ad esempio, nel caso in cui fossero realizzate delle perdite superiori al terzo del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del limite di legge (dopo avere “assorbito” le riserve presenti nel patrimonio netto) non scatterà l’obbligo di decidere se:

- ripianare la perdita e ricostituire il capitale minimo; - trasformare la società in un tipo che non richiede un capitale minimo (società di persone); - porre la società in liquidazione.

La sospensione ha carattere eccezionale ed è volta ad evitare che la rigidità dei meccanismi previsti dalle norme citate (e ora sospese) possano portare ad una affrettata messa in liquidazione della società per eventi e accadimenti dipendenti da Covid 19 (in altre parole se le difficoltà sono strutturali e non dipendenti da Covid ma conseguenti a cause preesistenti occorre valutare con attenzione l’applicabilità di tali sospensioni)

Resta ferma invece la previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni dall’art. 58 Direttiva n. 1132/2017.

La norma, inoltre, evita agli amministratori – per lo stesso periodo temporale – il rischio di esporsi a responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 c.c.


DISPOSIZIONI TEMPORANNE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

L’art. 7 Nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale (art. 2423-bis, comma 1 n. 1 c.c.) può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Con tale norma si intende consentire alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva.

Le stesse disposizioni, precisa la norma, si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

In definitiva, redigendo il bilancio dell’esercizio 2019 (e successivamente quello del 2020) si dovrebbe valutare se la società – nel 2020 (o nel 2021) – potrà continuare ad operare come soggetto in normale funzionamento; tale onere – che poteva apparire di impossibile espletamento per gli effetti dell’attuale crisi – non dovrà essere assolto per effetto della norma.


DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ

L’art. 8 del decreto stabilisce che ai finanziamenti soci effettuati nel periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020, non si applicano le norme previste dagli artt. 2467 e 2497-quinques. Le disposizioni sospese prevedono che il rimborso, avvenuto nel corso dell’ultimo anno, dei finanziamenti in qualsiasi forma effettuati dai soci e dei finanziamenti infragruppo è postergato rispetto

alla soddisfazione degli altri creditori nel caso siano stati concessi in un momento di squilibrio finanziario, ovvero quando era più ragionevole un conferimento e non un prestito (situazioni che si configurano come assolutamente ricorrenti nei periodi di crisi).

Lo scopo è evidentemente quello di favorire (o quanto meno non ostacolare) interventi dei soci volti a sostenere la società in questa fase di crisi.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.



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