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Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di DPI


Come anticipato in precedenti circolari, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. DL “Rilancio”), ha introdotto i seguenti crediti d’imposta:

  • per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid 19 (articolo 120, di seguito, “credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”);

  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125, di seguito “Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”).

Dopo un iniziale approfondimento inerente gli interventi oggetto dell’agevolazione, ed i relativi soggetti interessati, resosi necessario a seguito della pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle entrate, num. 20/E, la presente circolare analizzerà le modalità di richiesta e fruizione del credito, anche alla luce delle novità introdotte dal recente provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, recante i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d’imposta.

1. Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività caratterizzate dall’apertura al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

In particolare, deve trattarsi di:

  1. attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa tra le attività ammissibili individuate in apposito elenco (allegato alla circolare) sulla base della relativa classificazione ATECO;

  2. associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Ambito oggettivo

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

  1. 1) interventi agevolabili: sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid, tra cui rientrano espressamente:

    1. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

    2. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

  2. 2) investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Si precisa che, in merito agli interventi agevolabili di cui al punto 1, è necessario che gli stessi siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.


Modalità e termini di utilizzo

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.

Poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34.

Ai fini della corretta imputazione temporale delle spese, occorre fare riferimento:

  • per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020;

  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta; come chiarito dalla circolare n. 34/E del 2016, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta qui in esame.


Opzioni di utilizzo

Il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile alternativamente:

  1. in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);

  2. entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Si precisa che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

L’articolo 125 del decreto Rilancio prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, parametrato alle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’ambito soggettivo è circoscritto ai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;

  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;

  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ambito oggettivo

Il comma 1 dell’articolo 125 prevede che il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle «spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti».

Il successivo comma 2 contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie, che consente l’individuazione di due tipologie di spese agevolabili:

  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

  2. 2) quelle sostenute per l’acquisto di:

    1. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

    2. prodotti detergenti e disinfettanti;

    3. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

    4. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

In riferimento alle spese di sanificazione (punto 1)), la norma specifica che debba trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima; possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.


Modalità e termini di utilizzo

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 60.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 60.000 euro.

Alla stregua del credito di cui all’art. 120, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020.

L’imputazione temporale della spesa segue la logica adottata dal credito ex art. 120, pertanto il soggetto beneficiario deve adottare il criterio (di cassa o di competenza) proprio.

Anche in questo caso il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta; l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito.


Opzioni di utilizzo

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, alternativamente:

  1. in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);

  2. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa

  3. entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

3. Comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili

Per potere accedere ai crediti d’imposta oggetto della circolare, l’Agenzia delle entrate ha introdotto un’apposita modulistica, mediante la quale è necessario comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Il modulo in oggetto va inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, attraverso:

  1. il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

  2. i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione del modulo è rilasciata, al massimo entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Le tempistiche e di termini di invio del modello variano in funzione delle spese ammissibili, nello specifico:

  • Spese ammissibili ex art. 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro): il modello può essere inviato dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021; nel caso in cui sia inviato dopo il 31 dicembre 2020, vanno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020;

  • Spese ammissibili ex art. 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione): il modello va inviato a far data dal 20 luglio e fino al 07 settembre 2020. E’ importante sottolineare come, in merito a questa tipologia di credito, siano stati stanziati 200 milioni, in considerazione di ciò, potrebbe accadere la particolare fattispecie secondo la quale l’ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti essere superiore all’importo stanziato; a tal fine, l’Agenzia delle entrate entro l’11 settembre 2020 renderà nota la percentuale di credito effettivamente spettante, che potrebbe risultare inferiore all’ammontare richiesto, è che risulterà pari al rapporto tra il limite complessivo di spesa (200 milioni) e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Negli stessi periodi appena illustrati è possibile:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Ove l’ultima comunicazione inviata contenesse le spese relative a entrambi i crediti d’imposta e la comunicazione successiva si riferisse solo a uno dei due crediti, per l’altro credito d’imposta resterebbe valida l’ultima comunicazione;

  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

4. Cessione dei crediti d’imposta

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Anche in questo caso le tempistiche di invio della comunicazione differiscono in funzione del credito d’imposta:

  • Spese ammissibili ex art. 120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro): la comunicazione può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se il modello di comunicazione dell’ammontare del credito spettante (punto 3) è inviato successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della modello stesso;

  • Spese ammissibili ex art. 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione): la comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento inerente la percentuale di spettanza del credito richiesto.

In entrambi i casi il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Lo Studio, attraverso i professionisti di riferimento, è a disposizione per la quantificazione delle spese sostenute e del relativo credito spettante, la predisposizione e l’invio della modulistica prevista.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



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