top of page
  • Immagine del redattorelo Staff

Decreto “Rilancio” - DL 19.5.2020 n. 34 – Parte 4a

Altre Agevolazioni e settori specifici | Startup e Pmi Innovative.


Di seguito la quarta parte relativa agli approfondimenti conseguenti all’emanazione del DL 19.5.2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”).

Tra le misure previste dal Decreto Rilancio, ve ne sono alcune che intervengono sul mondo delle Startup e delle PMI innovative e, più in generale, sul settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.


ART. 38 RAFFORZAMENTO DELL’ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE

Il presente articolo può essere suddiviso in 4 macro-argomenti: misure a sostegno della liquidità (commi 1 e 3), misure a supporto allo sviluppo in fase di incubazione e accelerazione (comma 2), misure di diritto societario ed incentivi fiscali.


Misure a sostegno della liquidità

Il primo comma prevede un incremento della dotazione finanziaria pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato (misura “Smart & Start”).


Smart & Start Italia in breve (Tratto da www.invitalia.it)

Smart & Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le regioni italiane.

L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate entro 60 giorni, in base all’ordine di arrivo.

La procedura per richiedere le agevolazioni è completamente informatizzata.

Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.

Possono chiedere un finanziamento:

  • startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi;

  • team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa”;

  • imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano.

  • S&S, finanzia piani di impresa con spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento, servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale.


Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:


  • avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo

  • essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things (IoT)

  • essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata


Alcuni esempi di spese del piano d’impresa:

Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica - Componenti hardware e software - Brevetti, marchi e licenze - Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa - Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale - Licenze relative all’utilizzo di software - Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi - Consulenze specialistiche tecnologiche - Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori - Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa - Investimenti in marketing e web marketing.

Alcuni esempi di costi di funzionamento aziendale:

Materie prime - Servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa - Hosting e housing - Godimento beni di terzi

Le spese del piano d’impresa devono essere sostenute nei 24 mesi successivi alla firma del contratto.

Smart & Start Italia offre un finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili.

Questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.

Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto.

Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto.


Sempre al fine di garantire maggior liquidità, il terzo comma del presente articolo destina al “Fondo di sostegno per il Venture Capital” (istituito dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145) euro 200 milioni per il 2020 per sostenere investimenti nel capitale di start-up e PMI innovative. L’investimento potrà esser eseguito anche tramite:

- la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi,

- l’erogazione di finanziamenti agevolati;

- la sottoscrizione di obbligazioni convertibili e di altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità di rimborsare l’apporto effettuato.

Queste misure a sostegno della liquidità richiedono però l’adozione di un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico per definire le misure attuative. Il decreto dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Il sesto comma destina alle startup e PMI innovative una quota pari a 200 milioni di euro del Fondo di Garanzia PMI. Tale Fondo viene inoltre incrementato di 3.950 milioni per l’anno 2020. L’accesso al fondo è soggetto alle medesime modalità e condizioni disciplinate dal Decreto liquidità.


Misure a supporto allo sviluppo in fase di incubazione e accelerazione

Il secondo comma prevede che le startup innovative potranno usufruire di contributi a fondo perduto fino a un totale di 10 milioni di euro da utilizzare per l’acquisizione di servizi da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angel e altri soggetti privati o pubblici che fornisco supporto alle startup innovative.

Tale misura ha un rilievo notevole in quanto potrà consentire alle start-up innovative, nelle primissime fasi del processo di sviluppo e ricerca, di accedere alle fasi di incubazione e accelerazione beneficiando di copertura finanziaria per sostenerne i costi al fine, poi, di poter entrare nelle fasi di execution e investment ricorrendo al mercato dei capitali (o accedendo alla piattaforma “Smart & Start Italia”).

I termini e le condizioni per la concessione di tali contributi saranno introdotti con decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.


Misure di diritto societario

È stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, passando quindi da 5 a 6 anni. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.


Incentivi fiscali

Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo, il quarto comma introduce un’importante equiparazione. La misura infatti equipara le startup innovative ai centri di ricerca e università al fine di beneficiare dell’agevolazione contributiva conseguente alla stipula dei cosiddetti contratti di ricerca extra muros. La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che “nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.”

Per contratto di ricerca extra-muros si intende quell’accordo avente a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti terzi (soggetti commissionari), esterni alla propria impresa.


Per le sole persone fisiche, in alternativa alle agevolazioni fiscali normalmente previste dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179/20122 (Il regime normalmente applicabile alle persone fisiche prevede una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 30% dell’ammontare investito in startup o in PMI innovative, per investimenti massimi detraibili pari a 1 milione di euro), è prevista una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di Startup e PMI innovative da parte di persone fisiche, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in startup innovative.

La misura presenta le seguenti caratteristiche:

  • l’aiuto è concesso ai sensi del regime “de minimis”;

  • l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100 mila euro;

  • deve essere mantenuto per almeno tre anni a pena di decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Il legislatore ha quindi previsto agevolazioni fiscali solamente per investimenti di piccolo taglio effettuati da parte di persone fisiche, escludendo una parte molto ampia di investitori (si pensi a tutti gli investimenti di importo superiore a 100 mila euro, nonché a quelli effettuati da parte di persone giuridiche).


Anche in questi casi, ai fini della concreta attuazione delle misure si rimanda a un decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.


Il comma 10 apporta alcune modifiche alle soglie di valore previste dal programma Investor Visa For Italy (introdotto dalla Legge di Bilancio 2017). Il programma in oggetto prevede che investitori di Paesi Extra-UE possano richiedere un visto speciale, di durata biennale, tramite una procedura di rilascio digitale, se si impegnino a effettuare alternativamente:

  • un investimento a medio-lungo termine non al di sotto di certe soglie di valore (da 2 milione a 500 mila euro, a seconda dei casi), in titoli di Stato e in quote o azioni di società di capitali costituite e operanti in Italia, incluse startup;

  • una donazione di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto filantropico nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Ora, per effetto del presente comma, le soglie sono quindi state dimezzate da 1 milione di euro a 500 mila euro per le operazioni in società di capitali, e da 500 mila euro a 250 mila euro per le operazioni in startup innovative.


I commi da 12 a 18 sono volti ad istituire un fondo per l’intrattenimento digitale “First payable Fund” con dotazione iniziale di 4 milioni di euro.


Il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo. Si considerano come spese ammissibili:

  • prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;

  • prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;

  • attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;

  • licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Le imprese devono inoltre rispettare i seguenti requisiti:

  • abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;

  • siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;

  • abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;

  • siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Le modalità di attuazione del suddetto fondo saranno stabilite tramite decreto del MISE, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.


ART. 42 FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E ALTRE MISURE URGENTI PER LA DIFESA ED IL SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE


Il Decreto Rilancio ha istituito presso il MISE il “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro solo per il 2020, al fine di:

  • sostenere i processi di innovazione, crescita e ripartenza;

  • promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca;

  • sostenere la crescita delle startup e delle PMI ad alto potenziale innovativo;

  • rendere finalmente più virtuoso il meccanismo di collaborazione (astrattamente già previsto da altre leggi che disciplinano il “trasferimento tecnologico”) tra soggetti privati e partner pubblici, soprattutto universitari, per sviluppare progetti innovativi e dar vita a spin-off societari da parte di università ed enti di ricerca.

Per l’attuazione degli interventi sopraindicati, il MISE si avvarrà di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile – previa stipula di apposita convenzione.

Per i medesimi scopi, ENEA è a sua volta autorizzata a istituire una fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Enea Tech”.


Le funzioni e le modalità operative del nuovo Fondo, nonché il ruolo operativo dell’ENEA saranno stabilite tramite decreto attuativo del MISE da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.


ART. 57 AIUTI ALLE IMPRESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO IN MATERIA DI COVID-19

Con l’art. 57 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.6 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19.

Gli enti possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 del Quadro Temporaneo.


Sezione 3.6 Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19.

Oltre alle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale facilitare la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 al fine di affrontare l'attuale emergenza sanitaria. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, in particolare i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19 che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2020;

b) per i progetti di ricerca e sviluppo avviati a partire dal 1º febbraio 2020 o per i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

c) i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico;

d) l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale;

e) l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese;

f) gli aiuti nell'ambito di questa misura possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle precedenti lettere d) ed e);

g) il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE;

h) l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria18) il 31 dicembre 2019.


ART. 58 AIUTI ALLE IMPRESE PER GLI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI PROVA E UPSCALING


Con l’art. 58 è istituito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità alle Regioni, alle Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.7 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale e prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali, vaccini, trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici), i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione. Gli Enti possono istituire regimi di aiuto concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 del Quadro Temporaneo.


Sezione 3.7 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

Oltre alle possibilità esistenti previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale sostenere le infrastrutture di prova e di upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19.37.

La Commissione considererà pertanto compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19, come indicato nella sezione 3.8, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati;

b) gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;

c) per i progetti avviati a partire dal 1º febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

d) il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

e) i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling perlo sviluppo dei prodotti di cui alla lettera a). L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili;

f) l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;

g) gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;

h) una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento. l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10% annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro;

i) il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato;

j) le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli;

k) l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria19) il 31 dicembre 2019."


ART. 59 AIUTI ALLE IMPRESE AGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CONNESSI AL COVID-19


Con l’art. 59 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che da la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.8 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid 19. Gli enti possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 del Quadro Temporaneo. I prodotti connessi al Covid-19 sono gli stessi già indicati al precedente articolo 58.


Sezione 3.8 Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

Oltre alle possibilità esistenti previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale agevolare la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende: i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli aiuti agli investimenti sono concessi per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati;

b) gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili prima del 31 dicembre 2020;

c) per i progetti avviati a partire dal 1ºfebbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

d) il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

e) i costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui alla lettera a) e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. L'intensità di aiuto non supera l'80% dei costi ammissibili;

f) l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;

g) gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;

h) una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10% annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro;

i) l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria il 31 dicembre 2019.


ART. 124 RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19


Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono, in via transitoria, esenti dall’imposta sul valore aggiunto con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


A regime è previsto che a dette cessioni, si applichi l’aliquota Iva del 5%. (tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633).


Al momento molte software house hanno implementato un codice Iva specifico per individuare tali operazioni, assimilandone nella generalità dei casi il funzionamento a quello delle operazioni esenti (articolo 10 del Dpr 633/1972), senza tuttavia modificare i meccanismi della ventilazione e impostando il codice natura N4 in quanto non è possibile indicare nella fattura elettronica un’aliquota imponibile a zero. Sul punto va peraltro segnalata la faq «Fatturazione di beni necessari al contenimento del Covid-19» con la quale viene chiarito come devono essere rappresentate tali cessioni nelle fatture elettroniche. In particolare, AssoSoftware segnala, in premessa, che la norma stessa fa salvo il diritto alla detrazione e che quindi tali cessioni non determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni in base all’articolo 10 del Dpr 633/1972. Allo stesso tempo la relazione illustrativa, nel commentare il comma, fa riferimento ad operazioni esenti a cui è riconosciuta un’aliquota pari a zero, situazione che non trova applicazione nella dichiarazione periodica e annuale (e quindi neppure nei sistemi gestionali), oltre che essere esplicitamente rifiutata dai controlli dello Sdi che, in caso di mancanza di un’aliquota Iva maggiore di zero, richiedono obbligatoriamente un codice natura. AssoSoftware ritiene, quindi, che tali operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il codice natura N4 (esente) e riportando nel riferimento normativo la dicitura «Fattura emessa in base all’articolo 124, comma 2, del Dl 34/2020» o una similare. A seguito dei chiarimenti che potranno essere forniti dalle Entrate, le software house effettueranno eventualmente le modifiche necessarie. In dichiarazione Iva, qualora necessario, potrà essere fatto il calcolo a conguaglio rispetto a quanto versato come risultanza delle liquidazioni periodiche.

Ricordiamo che, quanto alle mascherine, sono esenti da imposta solamente quelle chirurgiche e quelle Ffp2 ed Ffp3, e non anche quelle generiche, secondo quanto precisato anche dall’agenzia delle Dogane e monopoli con la circolare 12/D del 30 maggio 2020. L’elenco dei beni indicati all’articolo 124 del decreto Rilancio è inoltre da considerarsi tassativo, ricomprendendo tra gli altri ventilatori polmonari, caschi e maschere, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, visiere, camici e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti e tamponi. Per una puntuale individuazione dei beni oggetto dell’agevolazione IVA in questione, rimandiamo ad apposita circolare dell’Agenzia delle Dogane


ART. 244 CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO


Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200, dell’della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:

  • dal 12% al 25% per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro

  • dal 12% al 35% per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

  • dal 12% al 45% per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Relazione illustrativa

La misura riguarda investimenti connessi a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e i costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);

- strumentazioni e attrezzature;

- costi relativi a immobili e terreni;

- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture)


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.


Decreto Rilancio_4a parte
.pdf
Download PDF • 491KB

bottom of page