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Decreto “Rilancio” - DL 19.5.2020 n. 34 – Parte 4a

Altre Agevolazioni e settori specifici | Startup e Pmi Innovative.


Di seguito la quarta parte relativa agli approfondimenti conseguenti all’emanazione del DL 19.5.2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”).

Tra le misure previste dal Decreto Rilancio, ve ne sono alcune che intervengono sul mondo delle Startup e delle PMI innovative e, più in generale, sul settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.


ART. 38 RAFFORZAMENTO DELL’ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE

Il presente articolo può essere suddiviso in 4 macro-argomenti: misure a sostegno della liquidità (commi 1 e 3), misure a supporto allo sviluppo in fase di incubazione e accelerazione (comma 2), misure di diritto societario ed incentivi fiscali.


Misure a sostegno della liquidità

Il primo comma prevede un incremento della dotazione finanziaria pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato (misura “Smart & Start”).


Smart & Start Italia in breve (Tratto da www.invitalia.it)

Smart & Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le regioni italiane.

L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate entro 60 giorni, in base all’ordine di arrivo.

La procedura per richiedere le agevolazioni è completamente informatizzata.

Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.

Possono chiedere un finanziamento:

  • startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi;

  • team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa”;

  • imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano.

  • S&S, finanzia piani di impresa con spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento, servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale.


Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:


  • avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo

  • essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things (IoT)

  • essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata


Alcuni esempi di spese del piano d’impresa:

Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica - Componenti hardware e software - Brevetti, marchi e licenze - Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa - Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale - Licenze relative all’utilizzo di software - Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi - Consulenze specialistiche tecnologiche - Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori - Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa - Investimenti in marketing e web marketing.

Alcuni esempi di costi di funzionamento aziendale:

Materie prime - Servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa - Hosting e housing - Godimento beni di terzi

Le spese del piano d’impresa devono essere sostenute nei 24 mesi successivi alla firma del contratto.

Smart & Start Italia offre un finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili.

Questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.

Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto.

Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto.


Sempre al fine di garantire maggior liquidità, il terzo comma del presente articolo destina al “Fondo di sostegno per il Venture Capital” (istituito dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145) euro 200 milioni per il 2020 per sostenere investimenti nel capitale di start-up e PMI innovative. L’investimento potrà esser eseguito anche tramite:

- la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi,

- l’erogazione di finanziamenti agevolati;

- la sottoscrizione di obbligazioni convertibili e di altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità di rimborsare l’apporto effettuato.

Queste misure a sostegno della liquidità richiedono però l’adozione di un decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico per definire le misure attuative. Il decreto dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Il sesto comma destina alle startup e PMI innovative una quota pari a 200 milioni di euro del Fondo di Garanzia PMI. Tale Fondo viene inoltre incrementato di 3.950 milioni per l’anno 2020. L’accesso al fondo è soggetto alle medesime modalità e condizioni disciplinate dal Decreto liquidità.


Misure a supporto allo sviluppo in fase di incubazione e accelerazione

Il secondo comma prevede che le startup innovative potranno usufruire di contributi a fondo perduto fino a un totale di 10 milioni di euro da utilizzare per l’acquisizione di servizi da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angel e altri soggetti privati o pubblici che fornisco supporto alle startup innovative.

Tale misura ha un rilievo notevole in quanto potrà consentire alle start-up innovative, nelle primissime fasi del processo di sviluppo e ricerca, di accedere alle fasi di incubazione e accelerazione beneficiando di copertura finanziaria per sostenerne i costi al fine, poi, di poter entrare nelle fasi di execution e investment ricorrendo al mercato dei capitali (o accedendo alla piattaforma “Smart & Start Italia”).

I termini e le condizioni per la concessione di tali contributi saranno introdotti con decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.


Misure di diritto societario

È stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, passando quindi da 5 a 6 anni. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.


Incentivi fiscali

Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo, il quarto comma introduce un’importante equiparazione. La misura infatti equipara le startup innovative ai centri di ricerca e università al fine di beneficiare dell’agevolazione contributiva conseguente alla stipula dei cosiddetti contratti di ricerca extra muros. La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che “nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.”

Per contratto di ricerca extra-muros si intende quell’accordo avente a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti terzi (soggetti commissionari), esterni alla propria impresa.


Per le sole persone fisiche, in alternativa alle agevolazioni fiscali normalmente previste dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179/20122 (Il regime normalmente applicabile alle persone fisiche prevede una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 30% dell’ammontare investito in startup o in PMI innovative, per investimenti massimi detraibili pari a 1 milione di euro), è prevista una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di Startup e PMI innovative da parte di persone fisiche, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in startup innovative.

La misura presenta le seguenti caratteristiche:

  • l’aiuto è concesso ai sensi del regime “de minimis”;

  • l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100 mila euro;

  • deve essere mantenuto per almeno tre anni a pena di decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Il legislatore ha quindi previsto agevolazioni fiscali solamente per investimenti di piccolo taglio effettuati da parte di persone fisiche, escludendo una parte molto ampia di investitori (si pensi a tutti gli investimenti di importo superiore a 100 mila euro, nonché a quelli effettuati da parte di persone giuridiche).


Anche in questi casi, ai fini della concreta attuazione delle misure si rimanda a un decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.


Il comma 10 apporta alcune modifiche alle soglie di valore previste dal programma Investor Visa For Italy (introdotto dalla Legge di Bilancio 2017). Il programma in oggetto prevede che investitori di Paesi Extra-UE possano richiedere un visto speciale, di durata biennale, tramite una procedura di rilascio digitale, se si impegnino a effettuare alternativamente:

  • un investimento a medio-lungo termine non al di sotto di certe soglie di valore (da 2 milione a 500 mila euro, a seconda dei casi), in titoli di Stato e in quote o azioni di società di capitali costituite e operanti in Italia, incluse startup;

  • una donazione di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto filantropico nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Ora, per effetto del presente comma, le soglie sono quindi state dimezzate da 1 milione di euro a 500 mila euro per le operazioni in società di capitali, e da 500 mila euro a 250 mila euro per le operazioni in startup innovative.


I commi da 12 a 18 sono volti ad istituire un fondo per l’intrattenimento digitale “First payable Fund” con dotazione iniziale di 4 milioni di euro.


Il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo. Si considerano come spese ammissibili:

  • prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;

  • prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;

  • attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;

  • licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Le imprese devono inoltre rispettare i seguenti requisiti:

  • abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;

  • siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;

  • abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;

  • siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Le modalità di attuazione del suddetto fondo saranno stabilite tramite decreto del MISE, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.


ART. 42 FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E ALTRE MISURE URGENTI PER LA DIFESA ED IL SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE


Il Decreto Rilancio ha istituito presso il MISE il “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro solo per il 2020, al fine di:

  • sostenere i processi di innovazione, crescita e ripartenza;

  • promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca;

  • sostenere la crescita delle startup e delle PMI ad alto potenziale innovativo;

  • rendere finalmente più virtuoso il meccanismo di collaborazione (astrattamente già previsto da altre leggi che disciplinano il “trasferimento tecnologico”) tra soggetti privati e partner pubblici, soprattutto universitari, per sviluppare progetti innovativi e dar vita a spin-off societari da parte di università ed enti di ricerca.

Per l’attuazione degli interventi sopraindicati, il MISE si avvarrà di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile – previa stipula di apposita convenzione.

Per i medesimi scopi, ENEA è a sua volta autorizzata a istituire una fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Enea Tech”.


Le funzioni e le modalità operative del nuovo Fondo, nonché il ruolo operativo dell’ENEA saranno stabilite tramite decreto attuativo del MISE da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.


ART. 57 AIUTI ALLE IMPRESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO IN MATERIA DI COVID-19

Con l’art. 57 è definito un regime quadro sugli aiuti di stato che dà la possibilità agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto ai sensi della sezione 3.6 del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, relativa agli aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19.

Gli enti possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 del Quadro Temporaneo.


Sezione 3.6 Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19.

Oltre alle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale facilitare la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 al fine di affrontare l'attuale emergenza sanitaria. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, in particolare i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19 che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2020;

b) per i progetti di ricerca e sviluppo avviati a partire dal 1º febbraio 2020 o per i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampl