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Novità Provvedimento 96911/2020: lettere d’intento nel cassetto fiscale



Newsletter 7/2020.


Il 27 febbraio l’Agenzia delle entrate ha finalmente emanato il provvedimento prot. num. 96911/2020 di attuazione dell’articolo 12-septies del Dl 34/2019, il quale completa il percorso di riforma delle lettere d’intento. Il provvedimento prevede che, a decorrere dal 02 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”. Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (allegato A), il quale si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere e all’anno di riferimento. Si rammenta che, in base alle nuove disposizioni in vigore dal 01 gennaio 2020, le quali sono già state oggetto di precedente Circolare (inviata in data 13 dicembre 2019, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti), l’esportatore abituale non è più tenuto né ad annotare in apposito registro la lettera d’intenti emessa, né ad inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana; con la trasmissione all’Agenzia delle entrate, il sistema infatti attribuisce automaticamente alla lettera il relativo numero di protocollo, e la inoltra al cassetto fiscale del fornitore. Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura senza imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, deve entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare la lettera d’intenti ricevuta (questo accesso può essere effettuato anche dall’intermediario abilitato delegato alla consultazione del cassetto fiscale); è inoltre tenuto ad indicare obbligatoriamente il num. di protocollo attribuito dall’amministrazione finanziaria alla lettera d’intenti nella fattura emessa senza imposta, mentre non è più tenuto ad annotare e numerare le dichiarazioni d’intento ricevute nell’apposito registro. Questa nuova modalità di gestione non cambia nulla per quanto riguarda i metodi di controllo dell’amministrazione finanziaria e, ancora più importante, nulla cambia per quanto concerne i rischi che il fornitore si assume con l’emissione della fattura senza imposta nel caso in cui la lettera dovesse essere ideologicamente (o soggettivamente) falsa; tuttavia, il rispetto delle procedure determina la disapplicazione della sanzione di cui all’art. 7, comma 4-bis del Dlgs 471/97, inasprita a decorrere dal 01 gennaio 2020, e che ora prevede una pena pecuniaria che varia dal 100% al 200% dell’imposta non applicata. Per espressa previsione contenuta nel provvedimento, il nuovo modello di lettera d’intento deve essere utilizzato dal 02 marzo 2020, anche se l’utilizzo del vecchio modello sarà possibile fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento su sito internet dell’Agenzia delle entrate (e, quindi, fino al 27 aprile 2020).

Lo Studio, attraverso i Professionisti di riferimento, è a disposizione per approfondire le tematiche oggetto della circolare.


qui di seguito trovate:
1. Nuovo modello di dichiarazione d’intento (ALLEGATO A) 2. Istruzioni al nuovo modello di dichiarazione d’intento (ALLEGATO B)


Newsletter 7-2020
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