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Contributo a fondo perduto – Art. 1 D.L. 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”)

L’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.


Ambito soggettivo

Il contributo può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. (23 marzo 2021), residenti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che, nell’anno 2019, hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

N.B.: sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi da benefici analoghi, unitamente agli enti non commerciali, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021.

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.

In caso di svolgimento di più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

Sono espressamente esclusi dall’agevolazione i seguenti soggetti:

  1. coloro che hanno attivato la partita IVA successivamente al 23/03/2021, con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;

  2. la cui partita IVA risulti cessata al 23/03/2021;

  3. enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;

  4. intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir (banche/assicurazioni, holding anche industriali, ecc.).


Ambito oggettivo

Per ottenere il contributo è inoltre necessario rispettare uno dei seguenti requisiti:

  1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;

  2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per quanto concerne la determinazione degli importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni, facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi: per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

Ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi è necessario rispettare le seguenti disposizioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;

  • devono essere considerate anche le cessioni dei beni ammortizzabili;

  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;

  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola in entrambe le annualità;

  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva (quali cessioni di tabacchi e di giornali e riviste) devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Contribuenti “minimi” e “forfettari”: considerata l’irrilevanza ai fini IVA delle operazioni effettuate, non è ancora stato chiarito se per essi rilevi comunque il “fatturato” o operi il criterio reddituale.

Neoattività dal 2019: per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA (il mese nel quale è stata attivata non deve quindi essere considerato, così, ad esempio, in caso di attivazione della partita IVA nel mese di febbraio 2019, ai fini della media vanno considerati i mesi da marzo a dicembre 2019); il contributo spetta anche in assenza del requisito del “calo del fatturato”.

Una volta quantificato l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili di entrambe le annualità due anni, dividendo ciascuno dei due importi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva.


Importo del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019:

  • 60%, se i ricavi e i compensi sono inferiori o pari a 100.000 euro;

  • 50%, se i ricavi e i compensi superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;

  • 40%, se i ricavi e i compensi superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;

  • 30%, se i ricavi e i compensi superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;

  • 20%, se i ricavi e i compensi superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

In presenza del requisito del calo del fatturato almeno pari al 30%, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tale importo minimo è garantito anche per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2020, ed ai i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del requisito del calo del fatturato.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.


Modalità di fruizione

In controtendenza rispetto al passato, il contributo introdotto dal D.L. “Sostegni” prevede la possibilità di scelta in merito alle modalità di fruizione, che può avvenire alternativamente:

  • direttamente, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);

  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

N.B.: la scelta riguarda l’intero ammontare del contributo, non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione.

Nel caso di opzione in favore dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, non si applicano i seguenti limiti:

  • 700.000 euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;

  • 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

inoltre, non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento.


Modalità di richiesta

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita istanza, in linea con le disposizioni contenute nel recente provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa, numero 77923/2021.

Secondo tale provvedimento, la trasmissione dell’istanza può essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, la quale curerà anche il conseguente processo di erogazione del contributo.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato, dotato di delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero di delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Viene tuttavia prevista la possibilità di conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza ad un intermediario abilitato: al tal fine, quest’ultimo inserisce nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.

Oltre ai dati identificativi inerenti il soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, l’istanza contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019, con eventuale attestazione di apertura della partita IVA in data successiva al 31/12/2018; risulta inoltre da indicare la modalità di fruizione del contributo, e l’eventuale codice IBAN ove ricevere l’accredito del contributo, in aggiunta, va indicato il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021; nel medesimo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, che sostituisce le precedenti, nonché presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Tale rinuncia può essere espressa anche successivamente al 28 maggio 2021.


Regime sanzionatorio

Il comma 9 dell’art. 1 del D.L. in esame richiama le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell’art. 25, DL n. 34/2020.

Di conseguenza, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:

  • della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200% delle somme indebitamente riconosciute);

  • degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);

risulta inoltre applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Cessazione dell’attività: ove successivamente all'erogazione del contributo, l'attività cessi, il soggetto firmatario dell'istanza telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e risulterà destinatario del citato atto di recupero (nel caso di società/studio associato beneficiari, l’atto viene emanato nei confronti del firmatario dell’istanza).


Caratteristiche del contributo

Come in passato, anche il “nuovo” contributo a fondo perduto risulta fiscalmente:

  • non imponibile ai fini dei redditi/Irap;

  • non rilevante ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi/altri componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Aiuto di stato: il contributo viene erogato nel rispetto del “Quadro temporaneo” degli aiuti di Stato (la cui durata è stata ampliata fino al 31/12/2021), di conseguenza:

  • il cumulo degli aiuti nel periodo di emergenza Covid-19 non può superare il limite di 1.800.000 euro per singola impresa o “gruppo di imprese” (misura così incrementata dalla Commissione UE del 28/01/2021);

  • tra gli aiuti sono compatibili (nel senso che si sommano) agli aiuti in regime “de minimis”;

  • è ammesso anche per le imprese “in difficoltà” al 31/01/2019 (purché non in procedura fallimentare).

Va inoltre evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 1 del Decreto in esame, il contributo in oggetto rientra tra le misure agevolative introdotte nel periodo di emergenza epidemiologica, per le quali sia possibile fruire degli aiuti di Stato nel limite non solo dei citati 1.800.000 euro (di cui alla Sez. 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro Temporaneo), ma anche dei limiti (pari a 10 milioni di euro) previsti dalla Sez. 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti del citato Quadro Temporaneo”), nel qual caso è necessario che l’impresa presenti apposita autocertificazione attestante nel quale attesti di aver subito una perdita di fatturato di almeno 30% rispetto all’anno 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



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