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Concordato preventivo biennale – Riapertura con adesione entro il 12 dicembre 2024.

Per effetto del DL. n. 167/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, si riaprono i termini per aderire al concordato preventivo biennale.

 

Il nuovo termine di adesione è fissato al 12 dicembre 2024.

 

1.   Soggetti ammessi alla riapertura.

 

Possono ora aderire al concordato solo coloro che rispettano entrambe queste condizioni:

-      sono tenuti alla presentazione dei modelli ISA;

-      hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 senza aderire al concordato (compilando l’apposita sezione del quadro P).

 

Restano pertanto esclusi dalla riapertura:

-      i forfetari;

-      coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre.

 

2.   Modalità di adesione.

 

L’adesione al concordato deve ora avvenire attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi, indicando il codice 1 nell’apposita casella del frontespizio.

 

Poiché si tratta di una riapertura dei termini di adesione e non della presentazione di una dichiarazione integrativa a termini ormai scaduti, si ritiene che in questo caso non debba essere versata alcuna sanzione, neppure ridotta ai fini di un ravvedimento operoso.

 

In linea di principio, sono ammessi alla nuova possibilità di adesione solo le dichiarazioni per le quali l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia rappresentato dalla compilazione del quadro P, necessario ai fini della formale accettazione della proposta di concordato.

 

Le disposizioni che riguardano la riapertura dei termini prevedono tuttavia che la possibilità di aderire al concordato è preclusa nel caso in cui nella dichiarazione integrativa sia indicato un reddito imponibile inferiore, un debito d’imposta minore o un credito d’imposta superiore rispetto ai valori riportati nella dichiarazione originaria inviata entro il 31 ottobre 2024.

 

È quindi da ritenere che se la dichiarazione integrativa attraverso la quale si intenda aderire al concordato diviene anche sfavorevole al contribuente, in quanto viene dichiarato un reddito superiore, un debito superiore o un credito d’imposta inferiore rispetto alla dichiarazione già presentata, la possibilità di aderire non venga meno.

 

3.      Riapertura anche per il ravvedimento speciale.

 

Coloro che aderiscono al concordato entro il nuovo termine del 12 dicembre 2024 possono anche accedere al ravvedimento speciale per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2022. A questo scopo, l’adesione al concordato si considera avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

Sul punto, si ricorda che l’opzione per il ravvedimento speciale si esercita presentando, per ogni anno interessato, un modello F24 per il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. 

 

4.      Effetti sul pagamento del secondo acconto.

 

Per coloro che hanno aderito al concordato, se l’acconto è determinato con metodo storico, quindi sulla base dell’imposta relativa al 2023, ai fini IRPEF/IRES il secondo acconto deve essere calcolato aggiungendo una maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, fra:

-      il reddito concordato;

-      il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo 2023, eventualmente depurato di alcune componenti straordinarie.

 

Ai fini IRAP la maggiorazione è pari al 3% ed è calcolata sulla base della differenza, se positiva, fra:

-      valore della produzione netta concordato;

-      valore della produzione netta dichiarato per il periodo d’imposta precedente, eventualmente depurato di alcune componenti.

 

Per i contribuenti forfetari deve essere applicata una maggiorazione pari al 10% (o al 3% nel caso di forfetari start up) determinata in base alla differenza (positiva) fra reddito concordato e reddito dichiarato per il 2023.

Nel caso in cui l’acconto venga calcolato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), e se è versato in due rate:

-      la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;

-      la seconda deve essere commisurata alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata. E non va versata imposta sostitutiva.

 

Queste regole valgono per il calcolo degli acconti in generale, quindi devono essere considerate anche da parte di coloro che decideranno di aderire al concordato entro il prossimo 12 dicembre avvalendosi della riapertura dei termini.

 

Pertanto, salvo che non intervenga una proroga dei termini di versamento del secondo acconto, nel caso in cui l’adesione e il versamento intervengano dopo il 2 dicembre, occorrerà eseguire i pagamenti con ravvedimento operoso, quindi maggiorando le somme dovute con sanzioni ridotte e interessi al tasso legale.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI







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