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Concordato preventivo biennale – Adesione entro il 31 ottobre 2024 (ISA)

Prima parte: i soggetti ISA


Il concordato preventivo biennale consiste nella possibilità di definire anticipatamente il reddito (ai fini IRPEF/IRES) ed il valore della produzione netta (ai fini IRAP) sulla base di una proposta formulata da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Possono aderirvi sia i soggetti ISA che i forfetari.

 

Nel 2024, primo anno di applicazione del concordato, i soggetti ISA possono definire preventivamente il reddito ed il valore della produzione per gli anni 2024 e 2025, sulla base dei dati dichiarati per il 2023.

 

Per i forfetari, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, ad una sola annualità e quindi, per ora, al solo anno 2024.

 

Sulla parte di reddito concordato eccedente rispetto a quello dichiarato per il 2023 è possibile applicare un’imposta sostitutiva.

 

Per coloro che aderiscono al concordato, è in arrivo la possibilità di accedere ad un ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022, con regole particolari che illustreremo in un prossimo intervento.

 

1.      Concordato preventivo biennale per i soggetti ISA.

 

In primo luogo, il concordato preventivo biennale riguarda i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo residenti in Italia che, nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento della proposta (2023):

-      sono soggetti ad ISA, indipendentemente dal voto ottenuto, e non hanno cause di esclusione;

-      non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi a carattere definitivo di importo superiore a 5.000 euro.

Non possono accedere al concordato preventivo i soggetti ISA che:

-      pur essendovi obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;

-      in generale, abbiano subito una condanna penale per reati di carattere tributario o in violazione della normativa antiriciclaggio commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;

-      con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (quest’anno, il 2023) hanno conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito;

-      nel primo periodo d'imposta oggetto del concordato (quest’anno, il 2024) aderiscono al regime forfetario;

-      nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società di persone o di associazioni professionali, sono interessati da modifiche della compagine sociale.

L’accettazione della proposta implica l’impegno a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP (ove prevista).

 

Eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, e dei contributi previdenziali obbligatori. Ai fini contributivi, resta tuttavia la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

 

A questo proposito, l’ADEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha indicato sul proprio sito istituzionale che “I Presidenti delle Casse di previdenza private aderenti ad AdEPP confermano che il concordato previsto dal DLg 13/2024 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti.

I Presidenti sottolineano che la disposizione di cui l’Art. 30 del citato Decreto, se applicata alle Casse, si rivelerebbe lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all’art.2, comma 1, del D.Lgs 509/94 anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di lungo periodo mediante l’adozione di provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7/2017.

I Presidenti, anche sulla base della giurisprudenza consolidatasi nel corso degli anni, “ritengono non applicabile alle Casse la disposizione contenuta nell’Art.30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.


Per i periodi di imposta oggetto di concordato l’Agenzia non può effettuare accertamenti analitici, induttivi o analitico-induttivi ex art. 39 del DPR. n. 600/73, tranne nel caso in cui in esito ad un’attività di verifica ricorrano cause di decadenza dal concordato.


Inoltre, a coloro che aderiscono alla proposta formulata da parte dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali previsti ai fini ISA, tra cui va ricordato l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di importo non superiore a 70.000 euro per IVA e 50.000 euro per imposte dirette ed IRAP.


È previsto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza dovranno intensificare l’attività di controlli nei confronti di coloro che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che ne decadono.

 

Decorso il biennio di concordato, l’Agenzia formula una nuova proposta di concordato per il biennio successivo a cui il contribuente può aderire o meno negli stessi termini già previsti.

 

2. L’imposta sostitutiva.

 

La parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente va assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (addizionali comprese), pari al:

a)     10%, se nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

b)    12%, se nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c)     15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo di imposta in cui si verificano particolari cause di cessazione, come la chiusura dell’attività.

 

Sussistono anche cause di decadenza del concordato, in entrambi i periodi di imposta della sua applicazione, nel caso si verifichino particolari ipotesi, come l’insorgere, in sede di accertamento, di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate di importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

 

3.      Effetti ai fini ISEE e delle agevolazioni.

 

È importante ricordare che ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualunque tipo, anche non tributari, che facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, occorre tener conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

 

Il reddito effettivo rileva anche ai fini ISEE.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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