Concordato Preventivo Biennale – Le novità per l’adesione 2025/2026.
- lo Staff
- 23 giu
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Circolare 41|2025
Reggio Emilia, 23/06/2025
Per effetto del Decreto Legislativo n. 81/2025, già a partire dal 2025 si modifica notevolmente la struttura del Concordato Preventivo Biennale.
Il nuovo Decreto apporta numerose novità alla disciplina del concordato, quali l’esclusione dei forfetari, l’introduzione di soglie alle proposte per coloro che hanno un punteggio ISA elevato, ed un limite al maggior reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva.
Per il biennio 2025/2026, l’adesione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2025.
1. Esclusi i forfetari.
Già con effetto dal 2025, il nuovo Decreto elimina la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale per i contribuenti che esercitano un’attività d'impresa o professionale in regime forfetario. In questo modo, il 2024 resta l’unico anno in cui tali soggetti hanno potuto accedere al concordato.
2. Nuovo limite di 85.000 euro all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (addizionali comprese), pari al:
a) 10%, se nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
b) 12%, se nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 81/2025, a partire dalle adesioni al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, tali aliquote si applicano nei limiti di un’eccedenza che non deve superare 85.000 euro.
Nel caso in cui l’eccedenza superi 85.000 euro, limitatamente alla parte di reddito che supera tale importo l’imposta sostitutiva si applica:
- con l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- con l’aliquota del 24% per i soggetti IRES.
Per le società di persone o le associazioni professionali il superamento del limite di 85.000 euro deve essere verificato considerando l’aliquota IRPEF del 43% in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
3. Limiti alle proposte elaborate nei confronti di coloro che hanno un punteggio ISA elevato.
Per i soggetti con punteggio ISA elevato vengono limitate le maggiorazioni di reddito o di valore della produzione proposte ai fini dell’adesione al concordato.
I limiti di eccedenza massima rispetto al reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di adesione sono i seguenti:
· 10% con punteggio ISA pari a 10;
· 15% con punteggio ISA compreso fra 9 e 10;
· 25% con punteggio ISA superiore a 8 ma inferiore a 9.
Tali limiti si applicano anche per la proposta del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
4. Nuovo termine di adesione.
Il termine per l’adesione al Concordato, ora fissato al 31 luglio 2025, viene posticipato al 30 settembre 2025.
Coloro che intendono aderire al Concordato devono trasmettere il modello CPB 2025/2026. Tale modello può essere inviato:
- insieme al modello ISA, in fase di trasmissione dei modelli Redditi 2025;
- oppure, in alternativa, in via autonoma, utilizzando il solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.
Contrariamente allo scorso anno, viene ora prevista anche la possibilità di revocare l’adesione: in questo caso occorre trasmettere di nuovo il modello CPB 2025/2026 entro lo stesso termine previsto per l’adesione al concordato, esclusivamente in via autonoma, quindi insieme al frontespizio del modello Redditi 2025.
5. Altre novità.
Il nuovo Decreto introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale per i soggetti ISA che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che contemporaneamente partecipano a società o associazioni professionali.
In questo caso, viene previsto che i lavoratori autonomi potranno accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società cui partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per gli stessi periodi d’imposta.
Un’analoga causa di esclusione viene prevista per le associazioni e le società professionali qualora la totalità dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, non aderisca alla proposta di concordato per gli stessi periodi di imposta.
Allo scopo di chiarire il significato di “operazione di conferimento” ai fini della specifica causa di esclusione e di cessazione dal regime del Concordato Preventivo Biennale, viene previsto che sono considerate operazioni di conferimento esclusivamente quelle aventi ad oggetto una azienda o un ramo di azienda.
Inoltre, diviene possibile evitare la decadenza dal concordato per omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione anche nel caso in cui si provveda al pagamento del relativo avviso bonario entro 60 giorni dal suo ricevimento.
Da ultimo, si segnala che, a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato 2025/2026, la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni non rileva ai fini del reddito di impresa o di lavoro autonomo da porre a base dell’adesione.
Di conseguenza, il reddito 2024 da indicare nel rigo P04 del modello CPB 2025-2026 deve essere depurato della maggiorazione relativa al periodo d’imposta 2024, mentre costituirà una variazione del reddito concordato per i periodi di imposta 2025 e 2026.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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