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Concordato Preventivo Biennale – Le scadenze di versamento per chi ha aderito all’edizione 2024/2025

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    lo Staff
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Circolare 38|2025

Reggio Emilia, 10/06/2025

 

Giunta ormai la stagione della compilazione delle dichiarazioni dei redditi e del versamento delle imposte, è utile riepilogare termini e modalità di versamento per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025.

 

1.   Il concordato per gli anni 2024 e 2025.

 

Coloro che nel 2024 hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025 possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto al reddito dichiarato nel 2023 e rettificato con regole particolari, ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (addizionali comprese), pari al:

a)     10%, se nel 2023 presentano un punteggio ISA pari o superiore a 8;

b)    12%, se nel 2023 presentano un punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c)     15%, se nel 2023 presentano un punteggio ISA inferiore a 6.

 

Nella sostanza, quindi, la parte di reddito 2024 corrispondente al reddito 2023 (rettificato con particolari regole) deve essere assoggettata ad imposte con le aliquote IRES-IRPEF ordinarie, mentre la differenza fra reddito 2023 rettificato e reddito concordato sconta l’imposta sostitutiva.

 

Sulla parte di reddito effettivo 2024 eccedente rispetto al reddito concordato non sono dovute imposte.

 

Ai fini IRAP, l’adesione al concordato implica la necessità di calcolare l’imposta (nella misura ordinaria del 3,9%) sul valore della produzione netta concordato.

 

I contribuenti forfetari, per i quali l’applicazione del concordato preventivo è limitata solo al 2024, in caso di adesione possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto a quella dichiarata nel 2023 ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (addizionali comprese), pari al:

-      10 % dell'eccedenza,

-      o del 3% dell’eccedenza, nel caso di forfetari start up.

 

2.   Modalità di calcolo degli acconti.

 

L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato deve essere determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

 

Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (2024) è stato possibile determinare gli acconti con due modalità:

a)     se l'acconto è stato determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023, era dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% (o al 3% nel caso di forfetari start up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023; la scadenza di tale maggiorazione coincideva con la data di versamento del secondo acconto delle imposte (30 novembre 2024);

b)    se l'acconto è stato determinato in via previsionale, sulla base dell'imposta relativa al 2024, la seconda rata di acconto doveva essere calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

 

Per il periodo d’imposta 2025, in linea di principio l’acconto deve essere determinato facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d'imposta 2024.

 

Ai fini della determinazione dell’acconto non deve essere considerata la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.

 

3.      I termini di versamento.

 

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine ordinario di versamento del saldo delle imposte dovute sul reddito da assoggettare ad imposta in via ordinaria, oppure entro il trentesimo giorno successivo, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

 

Queste, quindi, almeno per ora, le scadenze di versamento delle imposte ordinarie e sostitutive in caso di adesione alla prima edizione del concordato preventivo biennale:

-      30 giugno

-      o 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%.

 

In entrambi i casi, tutte le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, comprese quelle sostitutive scaturenti dall’adesione al concordato, possono essere rateizzate e l’ultima rata deve essere corrisposta entro il 16 dicembre 2025.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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