Concordato Preventivo Biennale e ravvedimento speciale – Adesione entro il 31 ottobre
Reggio Emilia, 28/09/2026
Circolare 63|2026
Entro il 31 ottobre 2026, è possibile aderire al concordato preventivo biennale per gli anni 2026/2027.
Nel caso si tratti del rinnovo di un CPB già sottoscritto per gli anni 2024/2025, è possibile aderire anche al ravvedimento speciale.
1. La nuova proposta di concordato.
Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per
definire in anticipo il reddito derivante da attività di impresa o di reddito di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi ed il valore della produzione netta ai fini IRAP.
Nel 2026, terzo anno di applicazione di questo nuovo istituto, è possibile definire preventivamente il reddito ed il valore della produzione per gli anni 2026 e 2027, sulla base dei dati dichiarati per il 2025.
L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP (ove prevista).
Come di consueto, il concordato preventivo biennale riguarda i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo residenti in Italia che, nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento della proposta (2025, per il biennio 2026/2027):
- sono soggetti ad ISA, indipendentemente dal voto ottenuto, e non hanno cause di esclusione;
- non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi.
Eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP, e dei contributi previdenziali obbligatori.
Ai fini contributivi, resta la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
Nei periodi di imposta oggetto di concordato, resta l’obbligo per i contribuenti di:
- eseguire gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- presentare i modelli ISA;
- rispettare le regole ordinarie ai fini IVA. Va infatti sottolineato che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.
Per i periodi di imposta oggetto di concordato, l’Agenzia non può effettuare accertamenti analitici, induttivi o analitico-induttivi ex art. 39 del DPR. n. 600/73, tranne nel caso in cui in esito ad un’attività di verifica ricorrano cause di decadenza dal concordato.
Inoltre, per coloro che aderiscono alla proposta formulata da parte dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali previsti ai fini ISA, tra cui va ricordato l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti un importo che ora non deve superare 70.000 euro per IVA e 50.000 euro per imposte dirette ed IRAP.
2. La tassazione sostitutiva del CPB.
Per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (addizionali comprese), pari al:
- 10%, se nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- 12%, se nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
Tali aliquote si applicano nei limiti di un’eccedenza che non deve superare 85.000 euro.
Nel caso in cui l’eccedenza superi 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera tale importo l’imposta sostitutiva si applica:
- con l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- con l’aliquota del 24% per i soggetti IRES.
3. La nuova edizione del ravvedimento speciale.
In linea possono aderire al ravvedimento speciale coloro che:
- hanno applicato gli ISA;
- rinnovano il concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027, quindi hanno già aderito al CPB negli anni 2024 e 2025.
È possibile accedere al ravvedimento per una o più delle annualità dal 2020 al 2023 a condizione che, per tali anni, non sussistano cause di esclusione da ISA (tranne alcune eccezioni).
Il ravvedimento speciale prevede il versamento di un’imposta sostitutiva: nel cassetto fiscale di ogni titolare di partita IVA che rinnova il concordato, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione i calcoli per l’adesione al ravvedimento speciale.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione tra il primo gennaio 2027 ed il 15 marzo 2027.
In alternativa, è possibile effettuare il versamento in forma rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
4. Termini e modalità di adesione al concordato ed al ravvedimento speciale.
L’adesione o il rinnovo del concordato preventivo biennale devono essere eseguiti in via prioritaria tramite presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il prossimo 31 ottobre 2026, o, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
In caso di rinnovo, tale adempimento costituisce presupposto fondamentale per l’accesso al ravvedimento speciale, il quale poi si perfeziona attraverso l’integrale e tempestivo pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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