Concordato Preventivo Biennale – Le novità per l’accordo 2026-2027
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Reggio Emilia, 15/06/2026
Circolare 42|2026
Allo scopo di incentivare l’adesione al concordato preventivo biennale, sono state modificate alcune disposizioni, quali quelle che riguardano le circostanze che vengono considerate eccezionali ai fini della cessazione del concordato ed i criteri per la stima della proposta ai soggetti con punteggio ISA inferiore ad 8.
Per il biennio 2026/2027, l’adesione deve essere eseguita entro il 31 ottobre 2026.
Allo scopo di valutare l’adesione per gli anni 2026 e 2027, riepiloghiamo alcuni tratti salienti di questa agevolazione, anche alla luce delle recenti novità.
1. Meccanismo di applicazione.
In linea generale, il CPB consiste nella possibilità di definire in anticipo il reddito derivante da un’attività di impresa o di reddito di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi ed il valore della produzione netta ai fini IRAP, sulla base di una proposta formulata da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nel 2026, al terzo anno della sua applicazione, è possibile definire preventivamente il reddito ed il valore della produzione per gli anni 2026 e 2027, sulla base dei dati dichiarati per il 2025.
2. Le regole di tassazione.
Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, coloro che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo eccedente rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento e rettificato secondo regole particolari, ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (addizionali comprese), pari al:
a) 10%, se nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
b) 12%, se nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 81/2025, a partire dalle adesioni al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, tali aliquote si applicano nei limiti di un’eccedenza che non deve superare 85.000 euro.
Nel caso in cui l’eccedenza superi 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera tale importo l’imposta sostitutiva si applica:
- con l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- con l’aliquota del 24% per i soggetti IRES.
Per le società di persone o le associazioni professionali il superamento del limite di 85.000 euro deve essere verificato considerando l’aliquota IRPEF del 43% in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito. Oppure entro il trentesimo giorno successivo, applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Le maggiorazioni di reddito o di valore della produzione proposte ai fini dell’adesione al concordato subiscono dei limiti, ora previsti anche per i soggetti con punteggi ISA non particolarmente elevati.
In particolare, ai fini del concordato, i limiti di eccedenza massima rispetto al reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di adesione sono ora i seguenti:
· 10%, per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
· 15%, per coloro che nel 2025 hanno avuto un punteggio ISA compreso fra 9 e 10;
· 25% in caso di punteggio ISA superiore a 8 ma inferiore a 9;
· 30%, in caso di livello di affidabilità fiscale superiore a 6 ma inferiore a 8;
· 35%, per i soggetti con livello di affidabilità pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Tali limiti si applicano anche per la proposta del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
3. Cause di cessazione dal concordato.
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo di imposta in cui si verifica una di queste condizioni:
- in presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto di concordato;
- il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, tranne nel caso in cui per la nuova attività sia previsto lo stesso ISA già compilato in precedenza;
- il contribuente cessa l’attività;
- il contribuente aderisce al regime forfetario;
- in caso di società o enti, questi sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, in caso di società di persone o associazioni professionali, si verificano modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci, tranne nel caso di decesso del socio o dell’associato cui subentrino gli eredi;
- il contribuente dichiara ricavi d’impresa o compensi professionali di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA, maggiorato del 50% (quindi supera 7.746.854 euro);
- in caso di contribuenti ISA che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e che contemporaneamente partecipano a società o associazioni professionali, entrambe le tipologie di soggetti devono aderire al CPB negli stessi periodi di imposta; nel caso in cui questa condizione venga meno, cessa anche il concordato.
Le circostanze eccezionali che determinano la cessazione del concordato in caso di minori redditi effettivi o di minori valori della produzione netta effettivi se eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto di concordato sono le seguenti:
a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d) cessione in affitto dell'unica azienda;
e) sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
f) sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
Ora, a seguito del DM 11 maggio 2026, sono considerati “eventi eccezionali” anche gli impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%.
4. Decadenza del concordato.
Sussistono anche cause di decadenza del concordato, che ne provocano il venir meno in entrambi i periodi di imposta della sua applicazione, nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:
- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto di concordato o in quello precedente, risultino attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, o risultino altre violazioni di non lieve entità. Sono considerate tali, ad esempio, le violazioni che implicano reati penali tributari o la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA tale da determinare un minor reddito oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione già presentata, i dati dichiarati determinino una quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta diversi rispetto a quelli in base ai quali è stata effettuata l’accettazione della proposta di concordato;
- siano indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del concordato;
- si verifichi una causa di esclusione dal concordato o sorgano debiti fiscali o previdenziali tali da inficiare l’adesione;
- non venga eseguito il versamento delle imposte dovute in base al concordato che siano state oggetto di liquidazione da parte dell’Agenzia, a condizione che tale pagamento non venga eseguito entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avviso bonario.
Nel caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte ed i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
5. Calcolo degli acconti.
L'acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Tuttavia, va considerato che per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e reddito dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo regole particolari;
b) se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, secondo regole particolari;
c) se l’acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Le maggiorazioni delle lettere a) e b) sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto.
In merito alle modalità di calcolo degli acconti, con alcune risposte a FAQ di inizio giugno 2026, l’Agenzia ha chiarito che:
- nel caso in cui un soggetto abbia aderito al concordato negli anni 2024 e 2025 e non intenda rinnovare l’accordo nel 2026, l’acconto delle imposte può essere calcolato con metodo storico e non assume rilievo il reddito conseguito effettivamente;
- nel caso di un soggetto che ha aderito al concordato negli anni 2024 e 2025 e ora intende rinnovare l’accordo nel biennio immediatamente successivo (anni 2026 e 2027), in caso di calcolo degli acconti con metodo storico non è necessario applicare la maggiorazione del 10 o del 3%;
- a seguito della nuova norma che, a seguito della soppressione della possibilità di rateizzare le plusvalenze con effetto dal 2026, impone di calcolare gli acconti 2026 sulla base del reddito 2025 calcolato come se la modifica normativa fosse già in vigore quell’anno, anche per chi ha aderito al CPB occorre calcolare l’acconto tenendo conto di tale novità.
6. Termini e modalità di adesione al concordato.
Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al:
- 31 ottobre 2026
- ovvero, nel caso di soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Coloro che intendono aderire al concordato devono trasmettere il modello CPB 2026/2027 (disponibile al seguente link: modello CPB 2026/2027).
Tale modello può essere inviato:
- insieme al modello ISA, in fase di trasmissione dei modelli Redditi 2026;
- oppure, in alternativa, in via autonoma, utilizzando il solo frontespizio dei modelli Redditi 2026, selezionando nella casella “Comunicazione CPB” il codice 1 (“Adesione”).
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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