Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 – Nuovo ravvedimento speciale per i periodi di imposta 2019-2023.
- lo Staff
- 9 set
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Circolare 56 | 2025
Reggio Emilia, 8/09/2025
Il nuovo art. 12-ter del DL. n. 84/2025 istituisce una nuova edizione del ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026.
Ad oggi la scadenza per aderire al CPB è fissata nel 30 settembre 2025.
In attesa di conoscere le modalità di adesione alla nuova versione del ravvedimento speciale, di seguito se ne riepiloga il contenuto, che nella sostanza non si discosta da quello proposto lo scorso anno.
1. Soggetti interessati.
Il nuovo art. 12-ter del DL. n. 84/2025 prevede che possono aderire al ravvedimento speciale coloro che:
- hanno applicato gli ISA negli anni 2019-2023;
- aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
In generale, quindi, non sono ammessi al ravvedimento speciale coloro che presentano una causa di esclusione da ISA nei periodi di imposta oggetto di ravvedimento speciale.
Fanno eccezione coloro che hanno un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, anche per una delle annualità comprese fra il 2019 e il 2023 non hanno applicato gli ISA per effetto:
- di una causa di esclusione legata alla pandemia da Covid-19;
- di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
- di una causa di esclusione per multiattività.
Restano esclusi in ogni caso i soggetti forfetari, anche perché comunque esclusi dall’edizione del CPB 2025/2026.
Possono accedere al ravvedimento speciale anche i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, con riguardo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
2. Annualità interessate.
È possibile aderire per una o più delle annualità dal 2019 al 2023 a condizione che, per tali anni, non sussistano cause di esclusione da ISA (ad eccezione dei casi particolari ora indicati).
3. Base imponibile.
A seguito dell’adesione, occorre versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali oltre che dell’IRAP.
La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e tale reddito incrementato nella misura del:
· 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
· 10% per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
· 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
· 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
· 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
· 50% per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Con le stesse percentuali viene definita la base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle attività produttive ai fini IRAP, ove dovuta.
Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA, la base imponibile è determinata come differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l’annualità interessata e il suo valore incrementato del 25%.
Analogamente, per l'IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il suo valore incrementato del 25%.
4. Imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è dovuta nelle seguenti misure, da calcolare sul valore della base imponibile:
Annualità | Aliquota | Condizione |
2019 – 2022 – 2023 | 10% | se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 8 |
12% | se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore ad 8 | |
15% | se il voto ISA dell’anno fiscale è inferiore a 6 | |
2019 – 2022 – 2023 |
8,75% | Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 12,5%). |
2020 – 2021 | 7% | se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 8 |
8,4% | se il voto ISA dell’anno fiscale è pari o superiore a 6 | |
10,5% | se il voto ISA dell’anno fiscale è inferiore a 6 | |
8,75% | Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 12,5%). |
L’imposta sostitutiva ai fini IRAP è stabilita nella seguente misura, da calcolare sul valore della base imponibile forfetizzata:
Per le annualità | Aliquota | Condizione |
2019 – 2022 – 2023 | 3,9% | Per tutti i contribuenti |
2019 – 2022 – 2023 | 2,73% | Soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 3,9%). |
2020 – 2021 |
2,73% | Per tutti i contribuenti, compresi i soggetti con causa di esclusione ISA che permette il ravvedimento speciale (tranne multiattività che applica il 3,9%). |
In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.
In considerazione della pandemia da COVID-19, per i periodi di imposta 2020 e 2021 le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.
5 Scadenza e versamenti.
Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione tra il primo gennaio 2026 ed il 15 marzo 2026.
In alternativa, è possibile effettuare il versamento in forma rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non implica la decadenza dal beneficio della rateazione. In ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, non è possibile ottenere il rimborso delle imposte sostitutive già versate.
Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atti di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.
In base all’art. 12-ter, comma 11, del DL. n. 84/2025, per le società di persone, le associazioni professionali e le società che applicano il regime di trasparenza fiscale, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito direttamente da parte loro, anziché da parte dei singoli soci o associati.
Effetti del ravvedimento speciale.
Una volta eseguito il versamento in un’unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale delle imposte sostitutive dovute, per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023 per i quali vi è stata l’adesione al ravvedimento speciale non possono essere eseguiti accertamenti analitici, analitici-induttivi o induttivi ai fini delle imposte dirette e analitici-induttivi ai fini IVA.
Tuttavia, resta la possibilità di eseguire questi accertamenti nei seguenti casi:
a) decadenza dal concordato preventivo biennale;
b) applicazione nei confronti dei soggetti ISA di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per reati di carattere penale-tributario, per false comunicazioni sociali o altri reati, compiuti negli anni dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
d) dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione ai fini ISA che permettono comunque l’accesso al concordato.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza riguarda unicamente l’annualità di riferimento. In tali casi restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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