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Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti. Redditi in natura.

Modifica ai criteri di quantificazione dal 1° luglio 2020.



La legge di bilancio del 2020 impone ai datori di lavoro di modificare dal 1° luglio p.v. i criteri per la quantificazione in busta paga del benefit eventualmente concesso ai dipendenti in forma di concessione di una vettura in uso “promiscuo”, cioè sia per uso personale che lavorativo.


La modifica in questione inciderà in modo variabile non solo sul costo del lavoro, ma anche sulle imposte e sui contributi dovuti dal dipendente.


L’articolo 1, commi 632 e 633 della legge 160/2019 ha infatti modificato il criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dall’inizio del mese di luglio, prevedendo quattro valori, fra loro alternativi, in luogo dell’unico valore fino ad ora in vigore.


Fino al 30 giugno 2020 l’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, applicabile sulle vetture assegnate, stabilisce di sottoporre a tassazione e contribuzione il 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale di 15mila km, secondo il costo chilometrico specificato per ogni tipo di autoveicolo dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Aci (al netto di eventuali contributi a carico del dipendente). Lo stesso articolo, come modificato, individua, dal 1°luglio, un valore crescente in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo. Adesso, la legge di bilancio del 2020, per incentivare la diffusione di auto a basso impatto ambientale, ha previsto che i mezzi (autoveicoli, motocicli e ciclomotori), con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:

  • con valore di emissione di Co2 per chilometro entro i 60 grammi: rilevano per un valore corrispondente al 25% (anziché al 30%) sulla base di 15.000 km;

  • con valore di emissione di Co2 per chilometro superiore a 60 grammi, ma entro i 160 grammi: rilevano per un valore corrispondente al 30% sulla base di 15.000 km;

  • con valore di emissione di Co2 per chilometro superiore a 160 grammi, ma entro i 190 grammi: rilevano per un valore corrispondente al 40% sulla base di 15.000 km;

  • con valore di emissione di Co2 per chilometro superiore a 190 grammi: rilevano per un valore corrispondente 50% sulla base di 15.000 km.

Dal 2021 è previsto che i veicoli con emissione superiore a 160 grammi di Co2 per km verranno ulteriormente penalizzati secondo parametri da definire.

In conseguenza di quanto precede, sulla «Gazzetta Ufficiale» del 31 dicembre sono stati pubblicati i costi chilometrici del fringe benefit dell’auto aziendale in due liste di valori: quelli validi fino al 30 giugno e quelli in vigore dal 1° luglio (in parte aggiornati il 4 febbraio) che tengono conto del valore imponibile (fiscale e previdenziale) in funzione dell’emissione di Co2, ma non è del tutto chiaro su quali veicoli gli stessi possano essere applicati. Il nuovo articolo 51 del Tuir dispone infatti di applicare i nuovi valori di fringe benefit ai mezzi «di nuova immatricolazione», lasciando così ipotizzare, pur nel silenzio della prassi dell’amministrazione finanziaria, che tutti i veicoli immatricolati fino al 30 giugno 2020 continueranno a usare il vecchio criterio di determinazione. L’assunto, coerente con il testo della norma, sembra però convivere difficilmente con l’evidenza che le tabelle vigenti da luglio includano, nel loro elenco, anche veicoli fuori produzione che non possono essere nuovamente immatricolati. A complicare ulteriormente il quadro si deve sottolineare come il comma 633 espliciti un’unica regola “transitoria” che mantiene il precedente criterio di valorizzazione fiscale e contributivo solo per i veicoli concessi in uso promiscuo «con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020». Inoltre, se il criterio dell’immatricolazione appare facilmente rintracciabile, restano perplessità in merito all’identificazione del contratto, che di norma viene qualificato come comodato d’uso (cosiddetta lettera di assegnazione dell’auto) fra l’azienda e il lavoratore, non dandosi usualmente rilievo con i sottostanti rapporti extrasocietari, normalmente di lunga durata e a volte riferiti a un’intera flotta, stipulati per leasing o noleggi fra l’azienda e fornitori terzi.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


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