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Arbitrato societario: chi e quanto può vincolare la clausola compromissoria statutaria

Come leggere una clausola compromissoria statutaria prima che un conflitto tra soci o con l’amministratore diventi anche un problema di competenza

Quando si entra in una società, l’attenzione si concentra quasi sempre su quote, diritti particolari, deleghe, poteri degli amministratori, regole di circolazione delle partecipazioni e assetti di governo. Più raramente si legge con la stessa cura la clausola compromissoria contenuta nello statuto.

Eppure, proprio quella clausola può incidere su un punto molto concreto: stabilire se una futura controversia dovrà essere portata davanti al tribunale oppure davanti agli arbitri.



Non riguarda solo i soci

Oggi il dato emerge in modo espresso dall’art. 838-bis c.p.c. La clausola compromissoria statutaria può riguardare non solo le controversie tra soci o tra soci e società relative a diritti disponibili, ma anche quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, oppure nei loro confronti. A seguito dell’accettazione dell’incarico, essa è vincolante anche per costoro.

Questo significa che chi accetta una carica sociale non assume soltanto poteri, doveri e responsabilità. Può assumere anche un vincolo sulla sede nella quale saranno trattate le controversie che riguardano il rapporto sociale.

La giurisprudenza mostra bene quanto questo vincolo possa essere concreto. In una vicenda che ha visto il nostro Studio impegnato fino in Cassazione, la Corte ha chiarito che la soppressione della clausola compromissoria deliberata dalla società dopo la cessazione dell’amministratore non è, di per sé, opponibile all’ex amministratore per controversie relative a fatti sorti quando la clausola era vigente. In mancanza di un accordo successivo tra società ed ex amministratore, resta quella la fonte regolatrice della competenza.

La clausola va letta prima che serva davvero

La clausola compromissoria statutaria non è una postilla neutra dello statuto. Può vincolare soci, futuri soci e, se prevista, anche organi sociali.

Per questo andrebbe letta prima, non quando la lite è già esplosa.

Nella pratica, invece, accade spesso il contrario. Si guarda con attenzione all’assetto proprietario, ai diritti amministrativi, alle soglie deliberative, alle deleghe. La clausola compromissoria resta sullo sfondo. Poi, quando nasce il conflitto, ci si accorge che quella previsione può spostare la controversia fuori dal tribunale ordinario e dentro un procedimento arbitrale con tempi, costi, composizione del collegio e regime delle impugnazioni molto diversi.


Non basta che la clausola esista

Un equivoco frequente è pensare che basti la presenza della clausola nello statuto. Non è così.

Anche nell’arbitrato societario la qualità della scrittura conta molto. Una clausola può essere presente e, insieme, essere ambigua, incompleta o mal coordinata con la disciplina applicabile. In questi casi alla controversia di merito si aggiunge una controversia ulteriore sulla validità, sulla portata o sulla natura stessa della clausola.

L’art. 838-bis c.p.c. fissa alcuni punti essenziali. La clausola deve muoversi entro il perimetro dei diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Non può riguardare controversie per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero. Deve inoltre prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, attribuendo il relativo potere a un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità.

Già questo dovrebbe bastare a far capire che non si tratta di un dettaglio redazionale secondario.


Le parole sbagliate possono creare problemi veri

Uno dei punti più delicati riguarda il linguaggio utilizzato nella clausola.

Quando, per regolare vere e proprie controversie societarie, lo statuto parla di decisione secondo “equo apprezzamento” e rinvia all’art. 1349 c.c., il problema non è soltanto terminologico. Quelle formule appartengono a una logica che può risultare poco coerente con l’arbitrato societario inteso come sede di decisione di controversie su responsabilità, delibere, diritti informativi o altri diritti disponibili inerenti al rapporto sociale.

Il rischio è che sorgano dubbi sulla qualificazione del meccanismo previsto, sui poteri del collegio e sul regime della decisione finale.

Per questo conviene diffidare delle clausole ambigue. Una clausola compromissoria statutaria dovrebbe essere chiara non solo nel dire che cosa viene devoluto agli arbitri, ma anche nel chiarire quale arbitrato viene previsto e con quali regole.


La scelta degli arbitri non è un dettaglio

C’è poi un altro profilo pratico: il soggetto al quale lo statuto affida la designazione degli arbitri e la composizione del collegio.

Se, ad esempio, lo statuto rimette la scelta al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, il requisito del soggetto estraneo alla società, in linea di principio, risulta rispettato. Ma questo non esaurisce la valutazione.

In un arbitrato societario rituale e secondo diritto, la composizione del collegio dovrebbe essere coerente con la natura della controversia. Se la lite riguarda validità di delibere, responsabilità degli amministratori o diritti del socio, una presenza legale nel collegio può essere utile. Quando la controversia presenta profili contabili, valutativi o di bilancio, la presenza di un commercialista può essere altrettanto opportuna. Il punto non è contrapporre competenze diverse, ma costruire un collegio adeguato alla materia da decidere.


Arbitrato o tribunale: la scelta va pesata bene

Naturalmente, non si tratta di sostenere che l’arbitrato sia sempre preferibile al tribunale, o viceversa.

La scelta va valutata con realismo. In alcuni casi l’arbitrato può offrire riservatezza, maggiore rapidità e un collegio selezionato su competenze specifiche. In altri casi occorre considerare costi, struttura della controversia, regime delle impugnazioni e utilità concreta dello strumento.

Va ricordato anche che non tutto può essere devoluto agli arbitri. Alcune competenze restano necessariamente riservate al tribunale. Anche per questo la valutazione andrebbe fatta prima, in sede di redazione dello statuto o di ingresso nella società, e non soltanto quando il conflitto è già in corso.


Una clausola da leggere come si leggono poteri e responsabilità

Chi entra in una società come socio, amministratore o sindaco dovrebbe leggere la clausola compromissoria statutaria con la stessa attenzione che dedica ai poteri, alle deleghe e ai profili di responsabilità.

Perché quella clausola può vincolare davvero. E perché, se è scritta male, può trasformarsi in un problema ulteriore proprio nel momento in cui dovrebbe servire a dare ordine alla controversia.

L’arbitrato societario può essere uno strumento serio. Ma, come spesso accade nelle materie statutarie, la differenza non sta soltanto nell’averlo previsto. Sta nell’averlo costruito bene, nell’averne compreso per tempo la portata e nell’aver valutato se, in quel caso concreto, sia davvero la sede più adatta per la tutela degli interessi in gioco.

Sono questioni che, sia nell’assistenza alle parti sia nell’attività arbitrale, mostrano quanto la qualità della clausola incida sulla qualità della tutela.

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