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ACE – Abrogazione dal 2024

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e quindi, nella generalità dei casi, dal 2024, il D.Lgs. n. 2023 sopprime l’ACE.  

 

Il venir meno di tale agevolazione è mitigato, sia pure per il solo periodo d’imposta 2024, dalla deduzione per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. 

 

  1. La soppressione dell’ACE ed il regime transitorio. 

L’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese istituito allo scopo di equilibrare il livello di tassazione tra imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. 

 

Pur abrogando la norma che prevede l’agevolazione, l’art. 5 del D.Lgs. n. 216/2023 stabilisce che, sino ad esaurimento dei suoi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Di conseguenza il Modello Redditi 2024, relativo al 2023, è l’ultima dichiarazione attraverso la quale è ammesso ottenere l’agevolazione in base alle variazioni in aumento del capitale proprio ottenute fino al 31 dicembre 2023. 

 

Tuttavia, viene previsto un regime transitorio in base al quale, anche nei periodi d’imposta successivi al 2023, è possibile fruire delle eccedenze pregresse non utilizzate in riduzione del reddito 2023. 

 

Per comprendere tale meccanismo, occorre considerare che l’ACE è fruibile tramite una deduzione dal reddito e che non può eccedere, nel periodo d’imposta di riferimento, il reddito complessivo netto (reddito al netto delle perdite pregresse).  

 

L’eventuale eccedenza di ACE può essere alternativamente: 

  • riportata ai periodi d’imposta successivi; 

  • “trasformata” in un credito d’imposta, ripartito in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabile in compensazione nel Modello IRAP. 

 

E’ poi possibile conservare l’agevolazione maturata fino al 31/12/2023 non utilizzata in quanto eccedente il reddito 2023, che  potrà essere riportata ai periodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale. 

 

  1. Recapture della Super ACE. 

Il recapture della Super ACE prevista per il 2021 e poi abolita si esaurirà nel periodo d’imposta 2023, pertanto eventuali distribuzioni di dividendi (o prelievi c/utili per i soggetti IRPEF) di entità tale da diminuire gli incrementi di base imponibile Super ACE rileveranno solo se avvenuti fino al 31 dicembre 2023. 

 

Il recapture opera nel caso in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021, periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione maggiorata, e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2022 ed il 2023. 

 

Il recupero dell’agevolazione opera solo in caso di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio, quindi, in sostanza: 

  • per i soggetti IRES, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci, non compensate da incrementi effettuati nello stesso esercizio; 

  • per i soggetti IRPEF, a seguito di prelievi c/utili non compensati da incrementi quali l’utile realizzato nello stesso periodo. 

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti. 

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI 



Circolare _25_24__ACE 2024
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