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TFM degli amministratori – il caso del riconoscimento mediante stipula di polizza assicurativa – approfondimenti.


Abbiamo ricevuto alcune richieste di approfondimento sul tema del TFM agli amministratori, oggetto della nostra circolare 02/24 sul “Trattamento di fine mandato: condizioni di deducibilità”, che riteniamo siano di interesse generale.

Mettiamo quindi a disposizione di tutti gli utenti questi chiarimenti, che ci danno l’occasione di approfondire alcuni aspetti della questione del trattamento fiscale del TFM, tema che, in assenza di una precisa ed esauriente previsione normativa, è spesso oggetto di dubbi e controversie.

Vediamo quindi, in maggior dettaglio, quale sarà il momento impositivo dei premi pagati e del TFM maturato ed erogato, nei casi in cui la società abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura del TFM, con beneficiario direttamente l’amministratore.

In sintesi:

  • Al momento del versamento del premio, questo verrà allocato dalla società contraente in una posta patrimoniale di credito verso la compagnia, e non transiterà dal conto economico;

  • Per contro l’importo dell’accantonamento al fondo (esattamente come avviene per il TFR dei dipendenti), costituirà per la società un costo dell’esercizio di competenza;

  • A quel momento, né l’accantonamento al fondo, né il premio pagato, costituiranno reddito per l’amministratore, che notoriamente viene tassato “per cassa”;

  • Ne consegue che l’intera indennità verrà tassata in capo all’amministratore (o ai suoi eredi) solo al momento della sua effettiva erogazione, eventualmente assoggettandola a tassazione separata;

  • La compagnia, all’atto del pagamento, opererà una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20% e quindi liquiderà all’amministratore (o ai suoi eredi) il netto residuo (decurtato anche dei contributi, come meglio più avanti precisato).

  • Il percettore sarà tenuto ad indicare l’indennità ricevuta corrispondente al TFM maturato nella propria dichiarazione per l’anno in corso all’atto dell’erogazione, con la possibilità di assoggettarla a tassazione separata (fino all’importo di un milione di euro e sempre che se sussistano i presupposti relativi alla data certa già visti nella nostra prima trattazione dell’argomento), scomputando dal dovuto la ritenuta subìta;

  • L’eventuale maggior importo liquidato dalla compagnia rispetto al capitale accantonato costituirà “reddito di capitale” e come tale verrà tassato: la compagnia applicherà una ritenuta a titolo definitivo nella misura prevista dalla norma (ad oggi pari al 26%) e pertanto tale reddito non concorrerà alla formazione del reddito complessivo del precettore, il quale non dovrà quindi più tassarlo in sede di dichiarazione;

  • Alcune polizze, che costituiscono un’eccezione, prevedono che gli importi corrispondenti al netto spettante all’amministratore vengano corrisposti direttamente a quest’ultimo dalla compagnia, ma le somme corrispondenti alle ritenute vengano fatte transitare dalla compagnia attraverso la società; in questo caso, ovviamente, sarà compito della società stessa provvedere al loro versamento e darne indicazione nel proprio mod. 770.

  • Per quanto riguarda i contributi previdenziali, questi saranno dovuti – sempre all’atto della erogazione - sulla parte corrispondente all’indennità maturata e pagata, ma non sulla parte che costituisce rendita finanziaria. I contributi saranno dovuti nel rispetto dei massimali previsti – che potrebbero già essere stati superati in corso d’anno). Infine, poiché l’obbligo di versamento contributivo incombe sulla società, quest’ultima avrà cura di determinarne l’entità e comunicarla preventivamente alla compagnia, la quale, a questo punto erogherà al percettore un importo netto, anche da contributi, e alla società le somme necessarie al versamento contributivo dovuto.

Con i nostri migliori saluti.


Scalabrini Cadoppi & Associati

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