Spese di trasferta dei lavoratori autonomi – Nuovi obblighi di tracciabilità.
- lo Staff
- 28 lug
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Aggiornamento: 29 lug
Reggio Emilia, 21/07/2025
circolare 49|2025
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di pagare con strumenti tracciati le spese di trasferta dei lavoratori autonomi.
Il D.Lgs. n. 84/2025, in vigore dal 18 giugno 2025, modifica tale regola, limitando l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia e introduce l’obbligo di tracciabilità anche alle spese di rappresentanza.
In generale, tali modifiche si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025.
1. Nuovi obblighi di tracciabilità per le spese di trasferta dei lavoratori autonomi.
A decorrere dal 2025, l’art. 54, comma 1, lett. b) del TUIR, prevede che nel caso di spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico da parte di un lavoratore autonomo e addebitate analiticamente al committente:
- il rimborso di queste spese non concorre a formare il reddito e quindi le somme riaddebitate non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto;
- tali spese non sono deducibili dal reddito del lavoratore autonomo che le sostiene.
Ora il D.Lgs. n. 84/2025 inserisce il nuovo comma 2-bis all’art. 54 del TUIR. Per effetto di tale modifica, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute nel territorio dello Stato per:
- vitto,
- alloggio,
- viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente),
concorrono a formare il reddito del professionista se i pagamenti non sono eseguiti con strumenti tracciabili.
Tali disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025, quindi per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, dal 2025.
Sono considerati pagamenti tracciabili quelli eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Restano escluse dal nuovo obbligo le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea (ad esempio, tram, metropolitana, aereo, treno) per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.
Inoltre, è da sottolineare che anche la deducibilità delle spese sostenute in territorio italiano per vitto, alloggio, viaggi e trasporti eseguiti attraverso autoservizi pubblici non di linea:
- sostenute direttamente da lavoratori autonomi quali committenti di altri lavoratori autonomi;
- rimborsate da parte di lavoratori autonomi a dipendenti per trasferte;
- rimborsate da parte di lavoratori autonomi ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi
viene subordinata alla condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con strumenti tracciati.
Queste nuove disposizioni si applicano con decorrenza dalle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025 con riguardo ai rimborsi spese per trasferte erogate da parte di lavoratori autonomi a dipendenti o ad altri lavoratori autonomi e a decorrere dal 18 giugno per le spese sostenute direttamente da lavoratori autonomi quali committenti di altri lavoratori autonomi.
2. Obbligo di tracciabilità anche per le spese di rappresentanza dei lavoratori autonomi.
Per effetto del nuovo D.Lgs. n. 84/2025, divengono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili anche le spese di rappresentanza sostenute da parte di lavoratori autonomi.
Tale disposizione si applica alle spese di rappresentanza sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025.
3. Nuove regole anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il nuovo D.Lgs. n. 84/2025 inserisce il nuovo comma 5-ter all’art. 109 del TUIR, prevedendo che le spese di:
- vitto,
- alloggio,
- viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente),
sostenute in Italia per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi e i rimborsi analitici relativi a queste stesse spese sono deducibili a condizione che i relativi pagamenti siano eseguiti con pagamenti tracciati.
Tale disposizione si applica alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025 (per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2024).
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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