ISA – Livelli di premialità per il periodo d’imposta 2024 e indicazioni operative
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Circolare 40|2025
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Con un apposito provvedimento, per tutti coloro che sono tenuti a compilare gli ISA l’Agenzia delle entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta 2024 cui sono riconosciuti i benefici premiali.
Oltre a riproporre il meccanismo di spettanza dei benefici collegato al voto ottenuto per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (2024), o al voto derivante dalla media semplice data dai voti dell’anno di riferimento (2024) e di quello precedente (2023), i benefici sono graduati a seconda del livello di voto ottenuto per l’annualità 2024.
Così come previsto lo scorso anno, anche quest’anno i modelli ISA assumono rilevanza anche ai fini dell’adesione o meno al concordato preventivo biennale. E l’adesione al concordato implica il riconoscimento di tutti i benefici premiali ISA.
1. Benefici premiali.
In linea di principio, i benefici premiali ai fini ISA (art. 9-bis, comma 11, del DL. n. 50/2017 così come modificato dall’art. 14 del D.gs. n. 1/2024) sono i seguenti:
a) l’esonero dal visto di conformità relativamente all’IVA per la compensazione di crediti annui non superiori a 70.000 euro e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 50.000 euro;
b) l’esonero dal visto di conformità, ovvero dalle garanzie, ove previste, per i rimborsi dell’IVA per importi non superiori a 70.000 euro annui;
c) l’esclusione dalla disciplina delle società non operative (società di comodo);
d) l’esclusione da accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici;
e) l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
f) l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che quello accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
L’individuazione dei livelli di premialità collegati ai diversi benefici è importante per valutare, oltre al proprio posizionamento ed ai punti di forza o di debolezza gestionali e di mercato, anche l’eventuale integrazione volontaria di componenti positivi (cosiddetto “adeguamento”) al fine di migliorare il punteggio di affidabilità ed ottenere eventuali benefici premiali altrimenti non spettanti.
2. Esonero dal visto di conformità per le compensazioni.
A coloro che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2024 è riconosciuto:
· l’esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti non superiori a:
- 70.000 euro per l’IVA, maturati nell’annualità 2025;
- 50.000 euro per imposte sui redditi ed IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2024.
Inoltre, in questo stesso caso è previsto l’esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2026, per crediti di importo fino a 70.000 euro annui.
Gli stessi benefici sono riconosciuti anche a coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9 calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.
Quest’anno viene previsto anche che a coloro che presentano per il periodo d’imposta 2024 un livello di affidabilità fra 8 e 9 (almeno pari a 8 ma inferiore a 9, anche per effetto di adeguamento), è riconosciuto l’esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti non superiori a:
- 50.000 euro per l’IVA, maturati nell’annualità 2025;
- 20.000 euro per imposte sui redditi ed IRAP, maturati nel periodo d’imposta 2024.
A questi stessi soggetti è riservato l’esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2026, per crediti di importo fino a 50.000 euro annui.
Gli stessi benefici sono riconosciuti anche a coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.
Ai fini IVA, i limiti massimi di crediti compensabili (70.000 o 50.000 euro, a seconda del punteggio raggiunto) sono complessivi, e si riferiscono alle richieste di compensazione effettuate nel 2026.
Rimane in ogni caso non soggetto al visto di conformità l’eventuale utilizzo in compensazione orizzontale fino a 5.000 euro distintamente per annuale e infrannuali IVA e distintamente per imposta ai fini del reddito (IRES, IRPEF, addizionali IRPEF, IRAP, ecc.).
3. Esonero dal visto di conformità per i rimborsi IVA.
A coloro che presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2024 è riconosciuto:
· l'esonero dal visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell'IVA annuale per l’anno 2025 di importo complessivo non superiore a 70.000 euro annui;
· l'esonero dal visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi di crediti IVA infrannuale maturati nei primi tre trimestri del 2026, di importo complessivo non superiore a 70.000 euro annui.
Tali benefici sono riconosciuti anche coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.
A coloro che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto:
· l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione di garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA per l’anno 2025, nel limite di credito di 50.000 euro annui;
· l'esonero dal visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi di crediti IVA infrannuale maturati nei primi tre trimestri del 2026, di importo complessivo non superiore a 50.000 euro annui.
Tali benefici sono riconosciuti anche a coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 calcolato sulla base della media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.
Le soglie di esonero (70.000 o 50.000 euro, a seconda del punteggio raggiunto) sono cumulative, e si riferiscono alle richieste di rimborso effettuate nel 2026.
4. Esclusione dalla disciplina delle società non operative.
È esclusa per il periodo d’imposta 2024 la disciplina delle società non operative per coloro che:
· raggiungono un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2024;
· raggiungono un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato in base alla media semplice dei livelli di affidabilità degli anni 2023 e 2024.
5. Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici.
Sono esclusi dagli accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici:
· coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5 per il periodo d’imposta 2024;
· coloro che hanno un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
6. Riduzione dei termini di accertamento.
In caso di raggiungimento, anche per effetto di un “adeguamento” dei componenti positivi, di un punteggio almeno pari a 8 si ottiene anche la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al periodo d’imposta 2024.
7. Esclusione dal redditometro.
L’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo è riconosciuta a coloro ai quali è attribuito un livello di affidabilità:
· almeno pari a 9 per il periodo d’imposta 2024;
· almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi di imposta 2023 e 2024
a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Schema riepilogativo degli effetti dei livelli di premialità previsti per il periodo d’imposta 2024.
Descrizione beneficio premiale o effetto | Punteggio ISA | |
Periodo 2024 | Media periodi 2024 e 2023 | |
Non utilizzo del punteggio ISA per formare liste selettive di controllo | >6 | - |
Riduzione di un anno dei termini di accertamento | ≥8 | - |
Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per rimborsi IVA, maturati nel 2025, fino a 50.000 euro | ≥8 | ≥8,5 |
Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per rimborsi IVA, maturati nel 2025, fino a 70.000 euro | ≥9 | ≥9 |
Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per rimborsi infrannuali IVA, relativi ai primi tre trimestri del 2026, fino a 50.000 euro | ≥8 | ≥8,5 |
Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione di garanzia per rimborsi infrannuali IVA, relativi ai primi tre trimestri del 2026, fino a 70.000 euro | ≥9 | ≥9 |
Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti IVA, maturati nell’annualità 2025, fino a 50.000 euro | ≥8 | ≥8,5 |
Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti IVA, maturati nell’annualità 2025, fino a 70.000 euro | ≥9 | ≥9 |
Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti IVA infrannuali dei primi tre trimestri del 2026, fino a 50.000 | ≥8 | ≥8,5 |
Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti IVA infrannuali dei primi tre trimestri del 2026, fino a 70.000 euro | ≥9 | ≥9 |
Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti maturati nel periodo d’imposta 2024, relativi a redditi e IRAP fino a 20.000 euro | ≥8 | ≥8,5 |
Esonero dal visto di conformità per compensazioni dei crediti maturati nel periodo d’imposta 2024, relativi a redditi e IRAP fino a 50.000 euro | ≥9 | ≥9 |
Esclusione da accertamenti basati su “presunzioni semplici” | ≥8,5 | ≥9 |
Esclusione dalla disciplina delle società non operative | ≥9 | ≥9 |
Esclusione dalla determinazione del “reddito sintetico” a condizione che quello accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi | ≥9 | ≥9 |
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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