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Pace fiscale: Proroga dei termini della rottamazione dei ruoli (“Rottamazione quater”)



La legge di Bilancio 2023, ha istituito la possibilità di estinguere i debiti risultanti presso Agenzia entrate – riscossione pagando unicamente le somme dovute a titolo di capitale, escludendo sanzioni ed interessi. Con un comunicato stampa del 21 aprile, il Ministero delle finanze annuncia la proroga delle scadenze previste per la presentazione della domanda e per il pagamento delle somme dovute. Il termine per il pagamento slitta dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.


1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS iscritti a ruolo consegnati agli Agenti della Riscossione dall’01/01/2000 al 30/06/2022.

Restano invece esclusi dalla rottamazione i debiti per:

· risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);

· IVA riscossa all’importazione;

· somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;

· crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

· multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

· sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.


2. NUOVI TERMINI DI ADESIONE E PAGAMENTO

L’Agente della Riscossione rende disponibili online per i contribuenti i dati riguardanti i carichi da loro definibili. Per aderire alla definizione, occorre presentare una domanda. Il termine per presentare la dichiarazione di adesione, originariamente fissato al 30 aprile, viene ora prorogato al 30 giugno 2023.

Conseguentemente, viene differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata agli interessati.

E, di rimando, la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.


3. AGEVOLAZIONE

Rimangono dovute le somme a titolo di quota capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive. Lo sgravio interessa quindi:

a) qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;

b) ogni tipo di interesse compreso nel carico;

c) interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;

d) compensi di riscossione.


4. EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i carichi per i quali si è chiesta la definizione, si producono i seguenti effetti:

· sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

· sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;

· impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda;

· impossibilità di avviare nuove procedure esecutive;

· impossibilità di proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

· il debitore non è considerato inadempiente;

· è consentito il rilascio del DURC.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

· le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;

· il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione implica l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, tranne nel caso in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni dell’unica rata da pagare o di una di quelle su cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.


5. PAGAMENTI

Il pagamento delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione entro il 31/10/2023 o in un numero massimo di 18 rate. In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° novembre 2023 sono dovuti interessi pari al 2% annuo.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.




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